Requisiti per opzione di società di capitali (Art.115 TUIR)
Nel primo caso (lettera a) ) si richiede che:
-
la partecipata sia una società di capitali (Spa, Srl, Coop. e Soc. di mutua
assicurazione residenti);
-
i soci siano tutti appartenenti ai medesimi tipi di società di capitali
residenti; se i soci sono società non residenti, è possibile applicare il
regime di trasparenza a condizione che risulti non applicabile la ritenuta sui
dividendi , o comunque la ritenuta stessa se applicabile sia suscettibile di
integrale rimborso (ad esempio, se la società non residente possa applicare il
regime della direttiva madre-figlia);
-
tutti i soci abbiano una partecipazione diretta non inferiore al 10% e non
superiore al 50% dei diritti di voto ed una partecipazione agli utili compresa
negli stessi limiti;
I requisiti suddetti devono sussistere dall'inizio del periodo d'imposta (della
partecipata) per il quale si esercita l'opzione, e devono permanere per il
triennio.
L'opzione non è consentita, se la partecipata sia la consolidante fiscale di
sue partecipate, nel caso di sequestro delle azioni (il socio perde i diritti
di voto), di usufrutto sulle azioni attribuito a un terzo non socio, e di pegno
sulle azioni, se il diritto agli utili e i diritti di voto non rimangono in
capo al socio (CM 49/E /2004), o se la partecipata sia soggetta a fallimento o
altre procedure concorsuali.
La causa di esclusione relativa all'emissione di strumenti finanziari ex art.
2346, ultimo comma del CC, già prevista dall'art. 115 del TUIR, è stata
eliminata dal cosiddetto correttivo IRES, ossia il DLgs 247/2005
Infine, l'opzione è esclusa nel caso in cui i soci partecipanti fruiscano della
riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (quest'ultima
condizione è stata introdotta dal correttivo IRES, con effetto dal periodo
d'imposta che ha inizio dal 1 gennaio 2005).