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Requisiti per opzione di società di capitali (Art.115 TUIR)

Nel primo caso (lettera a) ) si richiede che:

  • la partecipata sia una società di capitali (Spa, Srl, Coop. e Soc. di mutua assicurazione residenti);
  • i soci siano tutti appartenenti ai medesimi tipi di società di capitali residenti; se i soci sono società non residenti, è possibile applicare il regime di trasparenza a condizione che risulti non applicabile la ritenuta sui dividendi , o comunque la ritenuta stessa se applicabile sia suscettibile di integrale rimborso (ad esempio, se la società non residente possa applicare il regime della direttiva madre-figlia);
  • tutti i soci abbiano una partecipazione diretta non inferiore al 10% e non superiore al 50% dei diritti di voto ed una partecipazione agli utili compresa negli stessi limiti;

I requisiti suddetti devono sussistere dall'inizio del periodo d'imposta (della partecipata) per il quale si esercita l'opzione, e devono permanere per il triennio.

L'opzione non è consentita, se la partecipata sia la consolidante fiscale di sue partecipate, nel caso di sequestro delle azioni (il socio perde i diritti di voto), di usufrutto sulle azioni attribuito a un terzo non socio, e di pegno sulle azioni, se il diritto agli utili e i diritti di voto non rimangono in capo al socio (CM 49/E /2004), o se la partecipata sia soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali.
La causa di esclusione relativa all'emissione di strumenti finanziari ex art. 2346, ultimo comma del CC, già prevista dall'art. 115 del TUIR, è stata eliminata dal cosiddetto correttivo IRES, ossia il DLgs 247/2005

Infine, l'opzione è esclusa nel caso in cui i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (quest'ultima condizione è stata introdotta dal correttivo IRES, con effetto dal periodo d'imposta che ha inizio dal 1 gennaio 2005).