Autoveicoli aziendali - novità IVA
Il regime IVA applicabile all'acquisto o acquisizione (in noleggio, leasing e
simili) di autoveicoli, da parte di società, imprenditori e professionisti è
stato di recente modificato dalla Legge Finanziaria per il 2006 (Legge n.
266/2005, art. 1 comma 125 lett. a) n. 1).
Norma generale: quando l'IVA relativa alle autovetture è indetraibile
Come è noto, l'art. 19-bis, comma 1 lettera c) del DPR 633/72 (relativo
all'IVA) dispone per la generale indetraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto
degli autoveicoli, autovetture, ciclomotori e motocicli, cosiddetti ad uso
promiscuo.
Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
-
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente;
-
( …… omissis lettera b)
-
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a
batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente; (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, Art. 54, 1^ comma)
Inoltre, la disposizione in esame interessa anche i ciclomotori e motocicli con
cilindrata inferiore a 350 cc.
Il regime di indetraibilità si estende anche ai costi sostenuti per
l'acquisizione del veicolo, non a titolo di proprietà, quali ad esempio i costi
per noleggio e leasing, contratti d'opera ed appalto rivolti alla produzione
dei veicoli, nonché in genere alle spese di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione dei veicoli stessi, ed ai costi per carburanti, lubrificanti e
simili.. E' invece detraibile l'IVA relativa all'acquisto, acquisizione,
impiego, ai carburanti ecc, relativamente ai veicoli suddetti che formino
oggetto dell'attività dell'impresa o siano adibiti ad uso pubblico, nonché
l'IVA relativa ad autovetture ed autoveicoli degli agenti e rappresentanti di
commercio.
Si noti che per altri tipi di veicoli (diversi da quelli sopra elencati) il
regime IVA è diverso da quello di cui qui si tratta.
Novità introdotte dalla Finanziaria 2006
Dal 1^ gennaio 2006, l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli ACQUISTI (incluso
l'acquisto non in proprietà, quindi tramite NOLEGGIO, LEASING e simili) è
ulteriormente ridotta, ossia è aumentata la quota dell'IVA che diviene
detraibile: l'IVA è ora detraibile per il 15%.
Si ricorderà che precedentemente risultava detraibile solo il 10% dell'IVA
applicata sugli acquisti suddetti.
La disposizione ha effetto dalle operazioni effettuate (per i servizi si fa
riferimento alla fatturazione) a decorrere da tale data, e fino al 31 dicembre
2006. Inoltre, la detraibilità dell'IVA è del 50% per i veicoli alimentati con
propulsori non a combustione interna (ad esempio, auto elettriche).
Casi particolari:
Si noti bene che la detraibilità "parziale" NON SI ESTENDE AGLI ALTRI COSTI
relativi agli autoveicoli di che trattasi: rimane pertanto TOTALMENTE
INDETRAIBILE l'IVA relativa ad altri costi e spese "relativi" all'autoveicolo
(anche per i casi in cui sia invece parzialmente detraibile l'IVA
sull'acquisto), ossia l'IVA assolta per:
-
l'acquisto di carburanti, lubrificanti, ricambi e accessori;
-
spese di riparazione e simili
-
spese di impiego, custodia e manutenzione.
Si ricorda che vanno trattati in maniera diversa i canoni di NOLEGGIO "ALL
INCLUSIVE", ossia che comprendono oltre al mero godimento del veicolo anche
altri servizi resi dalla società di noleggio, così come il full leasing, che
analogamente include una serie di servizi nel canone mensile.
La cessione del veicolo
Sono state modificate, di conseguenza, le modalità di applicazione dell'IVA in
caso di successiva cessione del veicolo acquistato in regime IVA di parziale
detraibilità e confermata l'applicabilità del regime speciale per i rivenditori
di beni usati alle relative cessioni.
Infatti, per le cessioni di veicoli per i quali sia stato detratto il 15%
dell'IVA, la successiva cessione avrà come base imponibile il 15% del
corrispettivo (prezzo) di cessione.
Casi particolari:
-
Auto e moto acquistate ante 1-1-2006 e rivendute successivamente
-
"Cessione" del veicolo in sub-leasing o sub-noleggio;
-
Indetraibilità dell'Iva per difetto dell'inerenza ad operazioni attive
imponibili o per pro-rata di indetraibilità;
-
Auto di agenti e rappresentanti utilizzate anche per uso personale.
Altri veicoli
Per ulteriori tipi di veicoli, quali aeromobili, autoveicoli per il trasporto
promiscuo carrozzati a pianale o cassone con cabina profonda o a furgone, e per
i motocicli con cilindrata superiore a 350 cc, il regime è generalmente di
indetraibilità totale, e può essere diverso a seconda della strumentalità del
bene, e del soggetto (impresa o professionista) che lo acquista o lo utilizza.