Ammortamenti e canoni di locazione finanziaria
Sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra detto, sono deducibili gli
ammortamenti dei beni strumentali (anche immateriali) per l'esercizio della
professione o arte (esclusi gli immobili che hanno regole particolari e gli
oggetti di antiquariato o collezione), nei limiti dei coefficienti di
ammortamento stabiliti con il relativo Decreto Ministeriale; i costi per beni
strumentali di importo inferiore a 516,46 Euro sono interamente deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenuti.
I canoni di locazione finanziaria di beni mobili (insieme agli ammortamenti)
derogano al principio di cassa, e sono deducibili nel periodo in cui maturano,
ed a condizione che la durata del contratto di leasing sia almeno pari alla
metà del periodo normale di ammortamento degli stessi beni.
Le legge dispone particolari modalità di deduzione dei costi relativi agli
immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività, per le spese relative a
prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le
spese di rappresentanza.