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Ammortamenti e canoni di locazione finanziaria

Sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra detto, sono deducibili gli ammortamenti dei beni strumentali (anche immateriali) per l'esercizio della professione o arte (esclusi gli immobili che hanno regole particolari e gli oggetti di antiquariato o collezione), nei limiti dei coefficienti di ammortamento stabiliti con il relativo Decreto Ministeriale; i costi per beni strumentali di importo inferiore a 516,46 Euro sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenuti.

I canoni di locazione finanziaria di beni mobili (insieme agli ammortamenti) derogano al principio di cassa, e sono deducibili nel periodo in cui maturano, ed a condizione che la durata del contratto di leasing sia almeno pari alla metà del periodo normale di ammortamento degli stessi beni.

Le legge dispone particolari modalità di deduzione dei costi relativi agli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività, per le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le spese di rappresentanza.