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ICI – Imposta comunale sugli immobili
L'imposta comunale sugli immobili è dovuta per ciascun anno solare.
Si paga in due rate, con riferimento all’anno in corso. Il 16 giugno scade il termine
di versamento della prima rata dell'ICI dovuta per l'anno in corso, ossia in relazione
agli immobili posseduti nel corso dell’anno, in particolare nel primo semestre.
IL saldo dell’ICI si paga dal 1^ al 16 dicembre dello stesso anno.
L'ICI è dovuta in relazione al possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni
agricoli esistenti nel territorio dello Stato. La disciplina dell'ICI, così come
le aliquote d'imposta applicate, le detrazioni, le esclusioni e simili sono disciplinate
da una legge nazionale, ma anche dai regolamenti comunali, per cui il tributo ed
alcune deduzioni ed esclusioni variano a seconda delle delibere comunali.
L'aliquota dell'ICI di norma non può essere inferiore al 4 per mille né superiore
al 7 per mille.
Spetta una detrazione per l’abitazione principale di € 103,29, che può essere aumentata
con delibera comunale. Si intende per abitazione principale, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica
Un link utile per verificare le delibere e le aliquote dell'ICI è quello dell'ANCI:
www.ancicnc.it, ove vengono
riportate le aliquote aggiornate, ed i regolamenti comunali (se resi disponibili
dal comune) utili per verificare le specifiche aliquote e detrazioni applicabili.
Chi deve pagare l'ICI
- i proprietari di immobili;
- i possessori di immobili presi in leasing;
- gli usufruttuari di immobili;
- chi ha il diritto di uso o abitazione, superficie ed enfiteusi su immobili;
- concessionario di aree demaniali su cui vi sono fabbricati;
- proprietari di multiproprietà (se non è azionaria).
Non è un diritto reale di abitazione quello assegnato al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza e al coniuge divorziato, e l'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
Il proprietario diventa soggetto all'ICI di norma nel momento della stipula dell'atto di acquisto dell'immobile, o, nel caso di leasing, generalmente al momento della consegna dell'immobile al locatario.
Per gli immobili posseduti da imprese, l'ICI è dovuta anche sui fabbricati strumentali o prodotti dall'impresa (ad es. fabbricati destinati alla vendita).
Per il calcolo dell'ICI dovuta sui fabbricati occorre considerare:
- la rendita catastale (risultante al 1 gennaio dell’anno solare)
- rivalutarla del 5%
- applicare il moltiplicatore relativo alla categoria catastale dell'immobile, cioè:
- moltiplicatore 100 per i fabbricati di tipo A, e C (escluso A/10 e C/1)
- moltiplicatore 140 per i fabbricati di tipo B
- moltiplicatore 50 per i fabbricati di tipo D e A/10
- moltiplicatore 34 per i fabbricati tipo C/1.
Rispetto al precedente periodo, è in vigore per il 2007 (già dalla fine del 2006) il nuovo moltiplicatore previsto per i fabbricati di tipo B, (introdotto dal comma 6 dell'art. 5 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 ), che è stato rivalutato del 40 per cento.
Così ottenuto il valore dell'immobile, occorre rapportarlo ai mesi di possesso: ad esempio, per un possesso di 2 mesi, occorre moltiplicare il valore del fabbricato ottenuto per 2/12.
Nel caso di acquisto del possesso di immobile avvenuto nel corso del mese, si computa un mese intero se l'acquisto avviene prima della metà del mese (possesso per almeno 15 giorni o più) , altrimenti il possesso ai fini ICI si computa in capo all'acquirente a partire dal mese successivo.
Naturalmente, l'ICI è dovuta in proporzione alla percentuale di possesso, da ciascun contitolare dell'immobile.
Per i fabbricati di tipo D sprovvisti di rendita e posseduti dalle imprese, il valore dell'immobile si calcola in base alle risultanze del bilancio: il valore dell'immobile al 1^ gennaio di ciascun anno solare, come risultante dalle scritture contabili, viene rivalutato applicando dei coefficienti approvati ogni anno con Decreto ministeriale. I coefficienti si applicano per scaglioni, ossia al costo o all'incremento di ciascun esercizio si applica il coefficiente corrispondente all'anno in cui esso viene contabilizzato.
Nel caso di attribuzione della rendita al fabbricato di tipo D, questa viene utilizzata per il calcolo dell'ICI a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui la rendita viene attribuita e notificata ( o viene annotata negli atti catastali la rendita proposta).
Per i fabbricati sprovvisti di rendita (ad esempio di nuova costruzione, o iscritti in catasto senza attribuzione di rendita, o per i quali la rendita sia cambiata in seguito a variazioni permanenti ecc.), si utilizza la rendita proposta, fino al momento di attribuzione della rendita da parte del comune. Se il contribuente con la procedura DOCFA indica una rendita proposta, utilizzerà quella per il calcolo dell'ICI fino alla notifica della rendita da parte del Comune.
Per le aree edificabili, la base imponibile è pari al valore di mercato dell'area, sempre alla data del 1 gennaio. Nel caso in cui sull'area sia iniziata una costruzione, il calcolo del valore non tiene conto del fabbricato fino al completamento di questo. Casi particolari sono quelli dell'area soggetta a diritto di superficie, laddove se viene costruito un fabbricato, diviene debitore dell'ICI (calcolata sul fabbricato) il possessore del fabbricato, e non più il titolare del diritto di superficie.
Per le aree soggette ad esproprio, il valore dell'area è dato dall'indennità stabilita per l'esproprio, con le specifiche regole del caso.
Per i terreni agricoli, la base ICI si calcola moltiplicando:
- il reddito dominicale al 1 gennaio, come risulta al Catasto terreni;
- per il 25% (rivalutazione del reddito dominicale)
- per il 75% (moltiplicatore applicabile ai terreni).
Per gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti, che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, l'ICI è dovuta sul valore del terreno calcolato come sopra, ridotto di una franchigia pari a Euro 25.822,84.
Inoltre, si applicano delle deduzioni (per scaglioni) dal 70% al 25% al valore del terreno:
- valore compreso tra Euro 25.822,84 e 61.974,83, riduzione 70 %;
- valore compreso tra Euro 61.974,83 e 103.291,38, riduzione 50 %;
- valore compreso tra Euro 103.291,38 e 129.114,22, riduzione 25 %.
15-5-07