ICI - Ravvedimento e sanzioni per tardivo pagamento
In caso di tardivo versamento, è possibile regolarizzare spontaneamente
l'omissione, provvedendo a versare l'imposta ICI dovuta insieme alle sanzioni
ed agli interessi sul tardivo versamento.
Si applicano sanzioni differenti a seconda se il ritardo supera o meno i 30
giorni, ossia se si provvede a versare entro 30 giorni dalla scadenza
originaria, oppure oltre tale data.
Se il versamento (tardivo) avviene entro 30 giorni dalla scadenza (ad es. entro
il 30 luglio), sono dovuti:
-
sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta,
-
interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Se il versamento avviene tardivamente, oltre 30 giorni ma entro 1 anno dalla
scadenza del pagamento, sono dovuti:
-
sanzione del 6% dell'imposta stessa,
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interessi legali del 2,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare.
Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24
avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Oltre il termine di 1 anno, non è consentito il ravvedimento spontaneo
dell'omesso versamento, e sarà l'amministrazione Comunale a procedere per la
riscossione di quanto dovuto.
Esempio (fonte : sito del Ministero delle Finanze)
Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00,
il calcolo è il seguente:
a titolo di imposta | € 120,00 |
a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo | € 120,00 x 3,75% € 4,50 |
a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo | € 0,18 |
Calcolo | € 120 x 2,5 x 22 |
| 36.500 |