Deduzione forfettaria per opere dell'ingegno
Per i redditi derivanti dall' utilizzazione economica, da parte
dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali ecc.
(si veda la lett. b) del comma 2 dell'art. 53 su riportata), i compensi sono
imponibili al netto di una deduzione forfetaria del 25%, mentre quelli
derivanti dall'attività di levata dei protesti di cui alla lettera f) del
medesimo comma sono ridotti forfetariamente del 15%.