Compensi
Costituiscono compensi imponibili da conteggiare nel reddito del professionista
i compensi in denaro ed in natura, anche sotto forma di partecipazione agli
utili percepiti nel periodo d'imposta.
Si applica il principio di cassa, ossia rientrano nel reddito imponibile le
somme effettivamente incassate nell'anno. In pratica, eventuali compensi
fatturati ma non incassati nello stesso periodo d'imposta non sono tassati ai
fini IRPEF, ma verranno tassati nel periodo in cui avviene il pagamento.
Viceversa, compensi incassati ma non ancora fatturati rientrano comunque nel
reddito imponibile del periodo in cui vengono percepiti.
Rientrano tra i compensi professionali anche le somme percepite in relazione a
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per incarichi
(amministratore, Sindaco, Revisore, collaborazioni a giornali riviste e simili,
a collegi e commissioni, ed altri rapporti di collaborazione) rientranti
nell’oggetto dell’attività professionale o artistica esercitata.
Inoltre, eventuali rimborsi di spese per viaggi, trasferte, ecc. percepiti dal
professionista rientrano nell'ambito dei compensi imponibili (i relativi costi
sono parimenti deducibili dal reddito) con esclusione delle spese documentate
sostenute in nome e per conto de cliente.
Non costituiscono reddito imponibile le somme addebitate al committente a
titolo di contributi previdenziali e assistenziali (ad esempio, le % addebitate
dai Dottori commercialisti o Avvocati e destinate alle rispettive Casse
Previdenziali. Inoltre, vanno esclusi i compensi classificati tra i redditi
diversi (esempio i redditi percepiti dopo la cessazione dell'attività) o
soggetti a tassazione separata.
Per i professionisti senza Cassa, le percentuali di contributi INPS addebitate
al cliente costituiscono reddito imponibile.