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Coefficienti ICI 2006 per fabbricati posseduti da imprese
D.M. 22 febbraio 2006.
(Gazz. Uff. n. 49 del 28 febbraio 2006)
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) dovuta per l'anno 2006.
(Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali)
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza
ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto
legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato
art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2006;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di
costruzione di un capannone;
Art. 1.
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) dovuta per l'anno 2006, per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2006 = 1,03; per l'anno 2005 = 1,06;
per l'anno 2004 = 1,10;
per l'anno 2003 = 1,13;
per l'anno 2002 = 1,18; per l'anno 2001 = 1,20;
per l'anno 2000 = 1,24; per l'anno 1999 = 1,26;
per l'anno 1998 = 1,28;
per l'anno 1997 = 1,32;
per l'anno 1996 = 1,36; per l'anno 1995 = 1,40;
per l'anno 1994 = 1,44; per l'anno 1993 = 1,47;
per l'anno 1992 = 1,48;
per l'anno 1991 = 1,51;
per l'anno 1990 = 1,59; per l'anno 1989 = 1,66;
per l'anno 1988 = 1,73; per l'anno 1987 = 1,87;
per l'anno 1986 = 2,02;
per l'anno 1985 = 2,16;
per l'anno 1984 = 2,31; per l'anno 1983 = 2,45;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.