I riti alternativi nel processo penale minorile.
Nell’ambito del processo minorile hanno spazio solo alcuni dei riti alternativi
a quello ordinario previsti per il processo penale a carico degli adulti dal
codice di procedura penale.
In particolare il processo minorile può assumere la forma del giudizio
abbreviato, del giudizio immediato e del giudizio direttissimo.
Quanto all’abbreviato, in applicazione degli artt. 438 – 443 c.p.p., esso può
essere richiesto dal minore al fine di concludere il processo nel corso
dell’udienza preliminare con decisione allo stato degli atti, cioè attraverso
la utilizzazione di tutti gli atti di indagine, con riduzione della pena di un
terzo in caso di condanna.
Il giudizio direttissimo è condizionato alla possibilità di compiere gli
accertamenti sulla personalità del minore, oltre quella di assicurare
l’assistenza affettiva e psicologica prevista dall’art. 12, DPR n. 448 del
1988.
Questo doppio vincolo rende piuttosto remota l’utilizzazione del giudizio
direttissimo, posto che i tempi di presentazione della persona avanti al
giudice sono quelli indicati dall’art. 449 c.p.p., ossia 48 ore.
Quanto ai presupposti del rito si tratta degli stessi di quelli stabiliti per
gli adulti: l’arresto in flagranza e la richiesta del PM a procedere alla
convalida dell’arresto e al contestuale giudizio oppure la confessione resa
dall’indagato e l’iscrizione ad opera del PM nel registro delle notizie di
reato.
Inoltre, per i minorenni, il giudizio direttissimo può avvenire in seguito
all’accompagnamento di cui all’art. 18bis cod. min., secondo la cui
disposizione gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria accompagnano
presso i propri uffici il minore colto in flagranza di un delitto non colposo
per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non
inferiore a 5 anni e lo trattengono per il tempo strettamente necessario alla
sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a
persona da questi incaricata.
Il trattenimento può avvenire per un massimo di 12 ore.
In mancanza dell’esercente la potestà o in caso di una sua inidoneità il minore
su disposizione del PM viene condotto presso un centro di prima accoglienza o
comunità pubblica.
In relazione all’organo davanti al quale si celebra il giudizio direttissimo,
si tratta del Tribunale per i Minorenni in composizione ordinaria, poiché con
la richiesta del PM si salta l’udienza preliminare.
Infine, quanto al giudizio immediato, questo rito è richiesto dal PM quando la
prova appare evidente, se il minore indagato è stato sottoposto a
interrogatorio sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero a
seguito di invito a presentarsi non si sia presentato e non abbia addotto un
legittimo impedimento.
Entro novanta giorni dalla iscrizione della notitia criminis nel
relativo registro, il PM trasmette la richiesta di giudizio immediato alla
cancelleria del GIP che decide entro 5 giorni. Se accoglie la richiesta dispone
il giudizio immediato, altrimenti ordina la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Il giudizio immediato può essere richiesto altresì dall’imputato a norma
dell’art. 419, comma 5, c.p.p. fino a tre giorni prima dell’udienza
preliminare. Inoltre l’imputato può, entro sette giorni dalla richiesta di
giudizio immediato formulata dal PM, chiedere il giudizio abbreviato.
Con il giudizio immediato si salta l’udienza preliminare e si compare innanzi
al Tribunale per i Minorenni in composizione ordinaria.
L’art. 25 del codice di procedura minorile, oltre a stabilire l’applicabilità
dei procedimenti speciali appena richiamati nel processo a carico di minorenni,
sancisce anche la non ammissibilità, con riguardo ai minori, dell’applicazione
della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e del procedimento per decreto.
La ratio dell’esclusione del patteggiamento sta nella considerazione che il
minore non è ritenuto sufficientemente maturo per disporre dell’esito del
processo e,quindi, per esprimere consenso all’irrogazione delle pena.
In relazione alla non applicazione del procedimento per decreto al processo
minorile, deve osservarsi che questo rito alternativo, limitandosi
all’irrogazione di una sanzione pecuniaria sulla base della commissione del
reato e della richiesta formulata dal PM di emissione del decreto penale di
condanna, non consente affatto il contatto tra il minore e gli organi
giudiziari che, pertanto, non avrebbero occasione né di comprendere la
situazione personale, né di valutarne la personalità. Inoltre l’irrogazione di
una sanzione pecuniaria non sortirebbe alcun effetto educativo nei confronti
del minore che non ha una sua autonomia patrimoniale.