La rappresentanza del minore in giudizio; il curatore
del minore; l’avvocato del minore.
Il nostro sistema processuale conosce due figure di curatore speciale del
minore: quella del curatore ad acta - nominato al minore dal giudice tutelare,
in un primo caso, al fine di superare una situazione di conflitto di interessi
di carattere patrimoniale nel caso in cui quell’organo giudiziario debba
autorizzare, nell’esclusivo interesse del minore, il compimento di un atto di
straordinaria amministrazione (per es. acquisto e/o donazione di immobili –
art. 320 c.c.) ovvero, ed è questa la seconda ipotesi, quando i genitori
esercenti la potestà non possono o non vogliono compiere uno o più atti
nell’interesse del figlio (art. 321 c.c.) - e quella del curatore ad processum
– nominato, sempre dal giudice tutelare, in relazione a fattispecie
particolari, quando l’autorità giudiziaria deve autorizzare l’inizio di una
(ovvero quando il minore è chiamato in) causa riguardante atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione; ovvero ancora quando il Tribunale, di fronte al
disinteresse dei genitori esercenti la potestà, nomina il curatore ad processum
perché promuova la causa che corrisponde all’interesse del minore ovvero,
infine, è curatore speciale ad processum colui che viene innalzato a tale munus
– dal Presidente dell’autorità giudiziaria di fronte alla quale l’azione deve
essere esperita - nell’interesse dell’incapace per garantirne la rappresentanza
processuale in caso di mancanza di un rappresentante o di conflitto di
interessi con lo stesso (artt. 78, 79 e 80 c.p.c.)
Spesso e volentieri vi è coincidenza tra avvocato e curatore speciale ad
processum, ma tale prassi non legittima a identificare il curatore con
l’avvocato, in quanto al primo non sempre deve essere rilasciata la procura
alla lite (il mandato).
La funzione rappresentativa dei curatori speciali del minore (ad acta o ad
processum che siano), infatti, è rappresentanza di diritto sostanziale,
costituendo gli stessi dei sostituti nell’esercizio della potestà dei genitori
che si trovano in una posizione di conflitto di interessi nei confronti dei
figli minori. Entrambe le figure, se devono tutelare anche in giudizio
l’interesse del minore riguardo al quale hanno assunto la curatela, potranno
espressamente nominare un difensore che li rappresenti processualmente nella
causa.
Le ipotesi contemplate nel codice di procedura civile rappresentano, però,
rispetto ai minori delle ipotesi marginali.
Maggiore e più frequente applicazione, invece, hanno trovato quelle di cui agli
artt.. 320 e 321 c.c. relativamente alle quali, come si è detto, si realizza la
figura del curatore speciale ad processum, con ampie funzioni e poteri tesi a
tutelare gli interessi del minore nelle ipotesi in cui gli esercenti la potestà
se ne siano completamente disinteressati e proprio con riguardo a queste
fattispecie, come si è accennato, nella prassi, anche al fine di evitare una
nuova nomina del difensore da parte del curatore speciale, la persona scelta a
ricoprire il predetto ruolo è, al contempo, avvocato.
Fino alle previsione della legge n. 149 del 28 marzo 2001 le funzioni di difesa
processuale del minore da parte del curatore speciale avvocato erano (e sono –
poiché della legge in discussione su questo punto viene sistematicamente
rinviata l’entrata in vigore) esercitate solo in riferimento ai procedimenti di
opposizione all’adottabilità e nelle azioni di disconoscimento della filiazione
legittima e di impugnazione del riconoscimento di quella naturale, oltre che,
in quelli ai quali si faceva poco più sopra rimando.
La riforma frutto della normativa che si è richiamata prevede che, anche nei
giudizi relativi alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale e di
provvedimenti conseguenti ai comportamenti pregiudizievoli dei genitori (artt.
330 e 333 c.c.), sia necessaria la presenza di un difensore del minore, nel
rispetto delle norme del contraddittorio, considerato che il minore nei
procedimenti in questione si pone in posizione contrapposta a quella occupata
dagli esercenti la potestà che hanno violato gli obblighi in capo agli stessi
sussistenti per effetto dell’art. 147 c.c.
Il minore – quando la riforma entrerà in vigore – sarà difeso completamente e a
pieno titolo da un suo proprio difensore e, come succede già per i procedimenti
penali innanzi al Tribunale per i minorenni, verrà istituito un elenco dei
difensori di ufficio espressamente abilitati al patrocinio innanzi alla
predetta autorità giudiziaria anche relativamente alle cause civili.