Il difensore del minore.
Secondo le regole generali (art. 97 c.p.p.), al minore viene nominato un
difensore di ufficio ove non sia stato già incaricato un difensore di fiducia
(direttamente dal minore o, nel caso questi sia impossibilitato, da un prossimo
congiunto).
Ciò che caratterizza i difensori di ufficio in quest’ambito è la loro specifica
preparazione nel diritto minorile, assunta grazie a corsi di formazione,
obbligatori ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco dei difensori di
ufficio.
Per quanto riguarda la specifica questione della liquidazione delle spese e
degli onorari del difensore di ufficio la Corte di Cassazione ha stabilito che “Nel
processo minorile, l’anticipazione da parte dell’Erario del compenso spettante
al difensore nominato di ufficio è dovuta, a norma degli artt, 1, 5° comma e 10
legge n. 217/90, sino a quando il soggetto indagato o imputato è minorenne.
Pertanto, qualora nel corso del procedimento il soggetto divenga maggiorenne,
pur se il beneficio in questione non viene meno, stante l’esigenza do garantire
la continuità della difesa, esso tuttavia va riconosciuto sino al compimento
della fase processuale nel corso della quale si è verificato il raggiungimento
della maggiore età” (Cass. Pen., Sez. III, n. 137 del 2000).