La filiazione legittima
Quest’istituto è lo strumento attraverso il quale il figlio naturale acquista
la qualità di figlio legittimo (art. 280 c.c.).
Due sono i modi attraverso i quali si può verificare un simile mutamento nella
situazione giuridica sussistente in capo al figlio naturale: il matrimonio dei
genitori naturali successivamente alla nascita del figlio oppure un
provvedimento giudiziale.
Nel primo caso, sarà necessario che il figlio sia già figlio naturale
riconosciuto o con apposita dichiarazione o con sentenza che ne tenga luogo. Il
matrimonio susseguente (con effetti civili non essendo sufficiente a tale scopo
la celebrazione del matrimonio canonico) dei genitori naturali farà
automaticamente acquistare al nato lo status di figlio legittimo con efficacia
(ex tunc) dal giorno del matrimonio solo nel caso in cui il
riconoscimento sia avvenuto nell’atto di matrimonio o anteriormente (art. 283
c.c.).
La legittimazione è concessa con provvedimento del giudice (art. 284 c.c.),
quando vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo alla legittimazione per
susseguente matrimonio.
I presupposti, oltre a quelli precedentemente indicati, sono la richiesta di
legittimazione anche di uno solo dei genitori naturali che abbia compiuto
almeno i sedici anni, il consenso dell’altro coniuge se il richiedente sia già
coniugato, ma non separato legalmente, il consenso del legittimando che abbia
compiuto i sedici anni.
La legittimazione giudiziale ha gli stessi effetti di quella per susseguente
matrimonio, tranne per il fatto che fa conseguire lo status pieno di figlio
legittimo nei confronti di entrambi i genitori solo quando tutt’e due abbiano
proposto la richiesta di legittimazione.
Ai sensi dell’art. 288 c.c. “La domanda di legittimazione accompagnata dai
documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il
pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli
articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di
legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni
dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati
gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce
all'atto di nascita del figlio”.
La domanda può essere avanzata anche dal figlio - quando risulti da un
testamento o da un atto pubblico la volontà del genitore di volerlo legittimare
– oppure dagli ascendenti, se il genitore è morto e non ha espresso volontà
contraria alla legittimazione (artt. 285 – 286 c.c.)
Non bisogna dimenticare poi che con la legittimazione, comunque sia effettuata,
si acquisiscono immediatamente tutti i diritti e le prerogative dei figli
legittimi.