Legge 28-03-2001, n. 149
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del
libro primo del codice civile
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE ALLA
PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184,
di seguito denominata "legge n. 184", è sostituito dal seguente:
"Diritto del minore ad una famiglia".
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è
sostituita dalla seguente: "Princìpi generali".
3.
L'articolo 1 della
legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di
crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o
del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel
rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e
di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica
sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo
familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale
degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le
famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza
fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie
per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di
provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti
di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed
essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di
sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità
culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali
dell'ordinamento".
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono
premesse le seguenti parole: "Titolo I-bis. Dell'affidamento del
minore".
2.
L'articolo 2 della
legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e
aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di
assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei
termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una
comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza
pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i
minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una
comunità di tipo familiare.
3. In
caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre
in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante
inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da
rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità
di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi".
Art. 3.
1. L'articolo
3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del
libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un
tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della
tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del
tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria
attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le
comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati
chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale
esercizio".
Art. 4.
1. L'articolo
4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento
familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato
dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio
dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i
genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i
rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale
cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la
vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati
il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale
sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore
durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il
periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al
complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale
periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal
tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi
pregiudizio al minore.
5. L'affidamento
familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto,
valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di
difficoltà temporanea della famiglia
2
d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione
di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale
locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo
familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato".
Art. 5.
1. L'articolo
5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. L'affidatario
deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla
sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice
civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi
con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione
scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei
procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità
relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di
sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di
provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più
idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture
del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate
dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si
trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato".
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della
famiglia affidataria".
TITOLO III
DELL'ADOZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L'articolo
6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione
è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi
non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni
separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età
degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque
anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può
ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile
e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui
il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno
grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci
anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o
3
adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione
riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere
già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con
handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente
anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale,
fino all'età di diciotto anni degli adottati".
Art. 7.
1. L'articolo
7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'adozione
è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi
degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere
adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere
manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del
procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia
definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della
sua capacità di discernimento".
CAPO II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
Art. 8.
1. L'articolo
8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale
per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la
mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere
transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti
di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in
affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma
1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale
rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con
l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al
comma 2 dell'articolo 10".
Art. 9.
1. L'articolo
9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati
di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in
ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti
i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di
essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e
delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di
4
quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo
familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia
affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni
sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o
privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in
ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si
protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo,
darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente
entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul
figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura
di adottabilità".
Art. 10.
1. L'articolo
10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un
giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2,
provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di
abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi
sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti
sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha
vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o,
in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi
con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni
li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di
ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,
possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore,
ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di
tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la
sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore
provvisorio.
4. In
caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere
adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui
delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale
provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero,
sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.
Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile".
Art. 11.
1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole:
"parenti entro il quarto grado" sono inserite le seguenti: "che
abbiano rapporti significativi con il minore".
Art. 12.
1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole "ai
sensi del secondo comma dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi del comma 3 dell'articolo 10".
Art. 13.
5
1. L'articolo
14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima
della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da
particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la
sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la
sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un
anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti
perché adottino le iniziative opportune".
Art. 14.
1. L'articolo
15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. A
conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo
stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni
quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non
si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal
tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il
pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è
collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti
il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore,
nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi
del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 17".
Art. 15.
1. L'articolo
16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i
presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è
luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al
tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta
i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
Art. 16.
1. L'articolo
17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre
parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro
trenta giorni dalla notificazione. La
Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato
ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle
altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai
numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura
civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza
di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta
giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi".
Art. 17.
1. L'articolo
18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
6
"Art. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di
adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i
minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale
stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta
definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve
inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per
i minorenni".
Art. 18.
1. L'articolo
21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca,
nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui
all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2
dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su
istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità
non può essere revocato".
CAPO III
DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L'articolo
22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare
domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad
adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E'
ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali
per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i
tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata
possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai
medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere
comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può
essere rinnovata.
2. In
ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se
richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4,
ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle
domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con
handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare
dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il
minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono
concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di
centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado
di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità
con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere
disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di
adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata
al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento
preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a
cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei
servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del
caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle
difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e
sociale".
Art. 20.
1. L'articolo
23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. L'affidamento
preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del
pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui
all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea
convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è
adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto
attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la
revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro
dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
3. In
caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
CAPO IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L'articolo
25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo
stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico
ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di
sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo
e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in
camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con
ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento
preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente
disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o
di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
8
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
Art. 22.
1. L'articolo
26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non
fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere
proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte
d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del
minore. La Corte
d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno,
pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360
del codice di procedura civile.
3. L'udienza
di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata
entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è
immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata
all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita
dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione
deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al
cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività
della sentenza".
Art. 23.
1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai
sensi dell'articolo 25, quinto comma" sono sostituite dalle seguenti
"ai sensi dell'articolo 25, comma 5".
Art. 24.
1. L'articolo
28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione
ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più
opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve
essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione
di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e
dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale
di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o
privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie,
informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale
di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono
essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori,
su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e
comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e
accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di
un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della
urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato,
raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano
la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche
raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti
alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per
i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di
cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere
sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al
comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del
richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con
decreto l'accesso alle notizie richieste.
9
7. L'accesso
alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto
alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori
biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il
consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non
è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono
deceduti o divenuti irreperibili".
TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L'articolo
44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di
padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione,
nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli
legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita,
oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona
coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a
seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve
superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende
adottare".
Art. 26.
1. L'articolo
45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti
dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che
abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della
sua capacità di discernimento.
3. In
ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve
essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo
44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante
dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può
prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue
condizioni di minorazione".
Art. 27.
1. L'articolo
47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'adozione
produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la
sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare
il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima
della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della
morte dell'adottante".
Art. 28.
1. L'articolo
49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. L'adottante
deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice
tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di
adozione. Si osservano,
10
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del
capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante
che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario
infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare,
salvo l'obbligo del risarcimento dei danni".
CAPO II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è
sostituita dalla seguente:
"a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare
degli adottanti;".
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE
CIVILE
Art. 30.
1. L'articolo
313 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) - Il tribunale, in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di
procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla
adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni
dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
Art. 31.
1. L'articolo
314 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Pubblicità) - La sentenza definitiva che pronuncia
l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro
il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da
effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del
giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di
stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della
sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che
ritiene opportuni".
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: "può
essere sentito ove sia opportuno e" sono sostituite dalle seguenti:
"deve essere sentito".
2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole:
"e, se opportuno, anche di età inferiore" sono sostituite dalle
seguenti: "e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento".
3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: ",
se opportuno," sono sostituite dalle seguenti: ", in considerazione
della loro capacità di discernimento,".
Art. 33.
1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: "di
cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9".
Art. 34.
1. L'articolo
70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono
puniti ai
11
sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di
pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o
con la multa da lire 500.000
a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che
omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti,
ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti
i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 500.000 a
lire 5.000.000".
Art. 35.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
"Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di
adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia
all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da
uno a tre anni".
2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
"Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno
o con multa da lire 500.000
a lire 5.000.000."
Art. 36.
1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
"Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di
figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da lire 200.000 a
lire 2.000.000".
Art. 37.
1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del
genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore".
3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il
minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi
previsti dalla legge".
Art. 38.
1. L'articolo
80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla
durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le
prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in
favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli
affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di
riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento,
affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità
all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della
giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito
delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la
funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza
all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione
12
delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della
presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è
istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il
Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati
adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e
internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il
miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole
disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente
legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento,
a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con
cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le
modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto
attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati. [1]
4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Note:
1 Il regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della
banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, è stato approvato con D.M.
24 febbraio 2004, n. 91.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.