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Nel processo tributario, il giudice deve attenersi a quanto dichiarato dal contribuente e a quanto accertato dallAmministrazione
pubblicato il
03/10/2009
dalla natura del processo tributario - il quale non e' annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, ma tra i processi di impugnazione - merito, in quanto non e' diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non puo' limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Ordinanza del 1 settembre 2009, n. 19079)
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Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi
pubblicato il
27/09/2009
Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 3 sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, in entita' rilevante, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 2), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 luglio 2009, n. 17596)
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Le spese di assunzione del personale sostenute dalle imprese possono essere detratte interamente nellanno in cui sono state realmente sostenute.
pubblicato il
30/07/2009
Le spese di assunzione del personale a tempo indeterminato non sono spese relative a più esercizi, di cui al disposto dell'articolo 74 del vecchio Tuir (oggi articolo 108 del Tuir). Infatti, è da escludere che le spese sostenute per la selezione del personale a tempo indeterminato siano «altre spese relative a più esercizi», ai sensi del citato articolo 74, comma 3, del vecchio Tuir, in quanto basta considerare che è la spesa del personale a tempo indeterminato già assunto che tende a prolungarsi per un arco di tempo superiore all'anno, mentre la spesa affrontata per l'assunzione del personale si eroga solo nel momento preliminare della selezione. Lo dimostra il caso in cui la selezione si concluda negativamente, o per il suo esito negativo o per la rinuncia dei selezionati a essere assunti dall'impresa. In sostanza, il carattere pluriennale delle spese di assunzione del personale è illogico e non è l'oggetto della citata norma.
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Ai costruttori spetta l'aliquota Iva agevolata solo se sull'immobile hanno già ottenuto la sanatoria e l'ufficio può negare il beneficio fiscale senza aspettare l'esito delle concessioni edilizie
pubblicato il
30/07/2009
In tema di agevolazioni tributarie, in base al combinato disposto degli artt. 46, commi primo e quarto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata del 4% (previsto dal n. 21, parte seconda, tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti da imprese costruttrici), e non già il diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria) ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie riscontrate. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, relativamente ad una compravendita di immobili per i quali erano state riscontrate difformità rispetto alla concessione edilizia, aveva sospeso l'efficacia di rettifiche dell'aliquota IVA, portata dall'Ufficio dal 4% al 19%, con conservazione provvisoria dei benefici fiscali dell'aliquota agevolata, benefici subordinati, in via definitiva, all'esito delle domande di sanatoria edilizia (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 21 aprile 2009, n. 9383).
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Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione
pubblicato il
21/07/2009
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare, cosi' come i redditi derivati dall'esercizio della stessa, vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione. Ne consegue che ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito del singolo partecipante all'impresa familiare, che risulti avere incassato i proventi della cessione d'azienda, occorre stabilire non gia' se questi abbia o meno fornito la prova di avere liquidato agli altri partecipanti la quota ad essi spettante, ma soltanto quale fosse la sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, e cio' a prescindere anche dalla indicazione nella relativa dichiarazione (V. pure Cass. Sentenze n. 21535 del 15/10/2007, n. 2895 del 2002).
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E' illecito il contratto simulato dalle parti per conseguire indebitamente vantaggi fiscali
pubblicato il
13/07/2009
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante luso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere unagevolazione o un risparmio dimposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino loperazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nel principio costituzionale di capacità contributiva e di progressività dellimposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nellimposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere lapplicazione di norme fiscali. Esso comporta linopponibilità del negozio allAmministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dalloperazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento delloperazione. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile,Sentenza del 26 giugno 2009, n. 15029)
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Non sono soggette a tassazione le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con lazienda per mettere fine a una causa nella quale chiedeva i danni allimmagine per essere stato mandato via anticipatamente
pubblicato il
09/07/2009
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla tassazione delle somme percepite dal contribuente in risarcimento del danno all'immagine e del danno biologico subiti a causa dell'interruzione anticipata del suo rapporto lavorativo, vale il principio secondo il quale le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, dal che discende che la questione relativa all'imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore o professionista a titolo risarcitorio non può mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendosi verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva, e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte, affermarsi la tassazione della relativa indennità.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2009, n. 10972)
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In tema di condono fiscale, ai sensi dell' art. 32 comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, n
pubblicato il
24/05/2009
In tema di condono fiscale, ai sensi dell' art. 32 comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, non sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non essendone altrimenti consentita la modificazione, ed essendo soltanto ammessa la presentazione di dichiarazione integrativa con adeguamento dell'imponibile originariamente dichiarato a quello accertato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 ovvero l'accesso al condono "tombale" di cui all' art. 38 comma secondo, della legge n. 413 del 1991.
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L'istanza di rimborso presentata ad ufficio fiscale incompetente obbliga quest'ultimo a trasmetterla all'ufficio competente.
pubblicato il
06/04/2009
Lufficio finanziario cui sia presentata una domanda di rimborso è tenuto, ove sia incompetente, a trasmettere la stessa a quello competente, in conformità alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione, restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 27 febbraio 2009, n. 4773)
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Al fine di individuare un'operazione parzialmente inesistente il giudice penale può fare ricorso a criteri logici e storico-fattuali
pubblicato il
25/03/2009
Al fine di individuare un'operazione parzialmente inesistente il giudice penale può fare ricorso ai parametri individuati dalla giurisprudenza tributaria e cioè a criteri logici e storico-fattuali, fra i quali l'assenza di qualsiasi struttura in grado di realizzare le opere e il pagamento per cassa del corrispettivo, per sua natura non documentabile o difficilmente verificabile. Nella specie la documentata realizzazione delle opere stesse da parte di terzi subappaltatori e l'avvenuto pagamento dell'intera cifra riportata nelle due fatture tramite bonifici bancari sono stati ritenuti indici sintomatici dell'effettività delle operazioni(Tribunale Crotone Penale, Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 177).
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