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                            Attuazione della direttiva
                            2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
                            DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 (G.U. n. 249 del 23.10.2002)
                        
                   
                     
                          
                        
                            
                              
                                Art. 1. - Ambito di applicazione
                                
                            IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                            Emana
                            il seguente decreto legislativo:1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento
                                    effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
                                    2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
                                    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
                                    b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
                                    c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti
                                    effettuati a tale titolo da un assicuratore.
                        
                            
                                
                                Art. 2. - Definizioni
                                1. Ai fini del presente decreto si intende per:
                                a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero
                                tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente,
                                la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
                                b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province
                                autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni,
                                gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica,
                                istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere
                                industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo
                                Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto
                                pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione,
                                di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati
                                dai medesimi soggetti pubblici;
                                c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una
                                libera professione;
                                d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali
                                o legali;
                                e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali
                                operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni
                                nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento
                                principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile,
                                il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta
                                da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni
                                a saggio variabile;
                                f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto
                                del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni
                                di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato
                                decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili
                                si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
                                Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
                                n. 303 del 28 dicembre 1993.
                        
                            
                                
                                Art. 3. - Responsabilità del debitore
                                1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi
                                degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento
                                del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da
                                causa a lui non imputabile.
                        
                            
                                
                                Art. 4. - Decorrenza degli interessi moratori
                                1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza
                                del termine per il pagamento.
                                2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito
                                nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria
                                la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
                                a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o
                                di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
                                b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione
                                dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
                                equivalente di pagamento;
                                c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,
                                quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
                                pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei
                                servizi;
                                d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste
                                dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce
                                o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura
                                o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
                                3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili,
                                il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di
                                sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi
                                decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi
                                casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori
                                due punti percentuali ed è inderogabile.
                                4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore
                                rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni
                                siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi
                                sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni
                                maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione
                                e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
                        
                            
                                
                                Art. 5. - Saggio degli interessi
                                1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente
                                decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento
                                di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione
                                di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre
                                in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in
                                vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione
                                si applica per i successivi sei mesi.
                                2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma
                                1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta
                                Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
                                solare.
                        
                            
                                
                                Art. 6. - Risarcimento dei costi di recupero
                                1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle
                                somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove
                                il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
                                2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità,
                                possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle
                                tariffe forensi in materia stragiudiziale.
                        
                            
                                
                                Art. 7. - Nullità
                                1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento,
                                è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce
                                o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti
                                commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
                                iniquo in danno del creditore.
                                2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato
                                da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore
                                liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore
                                o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini
                                di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad
                                esso concessi.
                                3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo
                                all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze
                                di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto
                                dell'accordo medesimo.
                        
                            
                                
                                Art. 8. - Tutela degli interessi collettivi
                                1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale
                                dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole
                                e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate
                                ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
                                a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali
                                concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne
                                l'uso;
                                b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
                                violazioni accertate;
                                c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
                                nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire
                                a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
                                2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi
                                degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
                                3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel
                                giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che
                                ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100,
                                per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
                        
                            
                                
                                Art. 9. - Modifiche al codice di procedura civile
                                1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
                                2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
                                a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti:
                                "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
                                b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede
                                in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e
                                può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il
                                termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore
                                a centoventi".
                                3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in
                                fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale
                                del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che
                                l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".
                        
                            
                                
                                Art. 10. - Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
                                1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito:
                                "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore,
                                senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al
                                saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale
                                europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
                                effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di
                                sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori
                                in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento
                                in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in
                                questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda
                                di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale
                                pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".
                            
                        
                        
                            
                                
                                Art. 11. - Norme transitorie finali
                                1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima
                                dell'8 agosto 2002.
                                2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali
                                che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
                                3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente
                                concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai
                    creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture
                                aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture
                                contabili.
                                Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
                    ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
                                spetti di osservarlo e di farlo osservare.