Azioni preliminari ad un decreto ingiuntivo
Quando i vari solleciti di pagamento non vengono riscontrati dal debitore,
perché questi non ha nessuna intenzione di procedere al pagamento della somma
dovuta, il nostro avvocato effettua, prima di far sostenere ulteriori spese al
cliente, una visura (es. ricerca società, protesti, bilancio, ecc.) ed uno
stato patrimoniale del debitore, che permette di conoscere tutte le proprietà
di beni mobili ed immobili soggetti a registrazione (automobili, case, terreni,
ecc.) che risultano al nominativo del debitore. Ricordiamo, inoltre, che lo
stipendio o pensione sono pignorabili per un quinto.
Se tali ricerche danno come risultato dei beni o delle proprietà sulle quali
poter agire, l'avvocato inizierà la normale procedura di esecuzione forzata del
credito con il deposito in cancelleria del ricorso per Decreto Ingiuntivo
ovvero se già in possesso di un titolo, notificare il precetto. L'emissione del
provvedimento da parte del giudice viene effettuato in 30 giorni se inferiore a
5 Mitl, in 60 giorni se superiore.
Per l'azione dell'avvocato il creditore deve cercare di fornire tutta la
documentazione in possesso per agevolare la successiva azione legale.
I principali documenti sono:
-
copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del
debitore;
-
copia di assegni o cambiali;
-
copia di sentenze;
-
ordine di acquisto;
-
lettere di vettura e bolle di consegna;
-
documenti comprovanti precedenti solleciti;
-
corrispondenza col debitore;
Condizioni
per poter richiedere un decreto ingiuntivo
Si può
richiedere il decreto ingiuntivo se sussiste una delle seguenti condizioni :
- se vi sono prove scritte del proprio credito. Sono ritenute tali:
-
tra privati:
polizze e promesse unilaterali fatti per scrittura privata (ad es. cambiali,
assegni, scritture private, polizze assicurative, busta paga lavoratore,
mancato pagamento spese condominiali);
-
per gli imprenditori:
anche le fatture con gli estratti delle scritture contabili bollate e
registrate in contabilità (autenticate da un notaio) oppure la fattura con la
bolla d'accompagnamento.
- credito inerente onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso
di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha
prestato la sua opera in occasione di un processo;
- credito inerente una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di
cose fungibili (per le cose fungibili sulla domanda bisogna anche chiedere un
equivalente controvalore in denaro).
- credito inerente onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della
loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o
arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
- l'ingiunzione deve essere intimata nel territorio Italiano.
Opposizione al decreto ingiuntivo
Il debitore qualora ritenga di avere una ragione che giustifichi il mancato
pagamento, deve entro 40 giorni dalla notificazione del decreto, far impugnare
da un suo legale il provvedimento davanti allo stesso Giudice che lo ha emesso
(art. 645 c.p.c.). Con l'opposizione del debitore il giudizio si svolge secondo
le norme del procedimento ordinario nella quale il debitore ha la possibilità
di far valere i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento (ad es. vizi
sui servizi o materiali ricevuti, insussistenza del credito, intervenuto
pagamento). Il giudizio stabilisce o l'accoglimento parziale o integrale
dell'opposizione oppure il rigetto dell'opposizione con conseguente pagamento
del debito maggiorato delle spese legali e processuali. Da considerare inoltre
che non ci si può opporre se vi sono le seguenti condizioni di ammissibilità: -
prova scritta del proprio credito.
tra privati: Polizze e promesse unilaterali fatti per scrittura privata (ad es.
cambiali, assegni, scritture private, polizze assicurative, busta paga
lavoratore, mancato pagamento spese condominiali)
per gli imprenditori: anche le fatture con gli estratti delle scritture
contabili bollate e registrate in contabilità (autenticate da un notaio) oppure
la fattura con la bolla d'accompagnamento
- credito inerente onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o
rimborso di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari o da chiunque altro
ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- credito inerente una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di
cose fungibili (per le cose fungibili sulla domanda bisogna anche chiedere un
equivalente controvalore in denaro).
- credito inerente onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della
loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o
arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.