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CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Libro
Terzo
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo
I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Art. 474
Titolo
esecutivo
L'esecuzione forzata non può
avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo,
liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti
ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonchè gli altri
titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente
la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli,
relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.
Art. 475
Spedizione in forma esecutiva
Le sentenze e gli altri
provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da
altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata,
debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga
altrimenti.
La spedizione del titolo in forma
esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu
pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi
successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
La spedizione in forma esecutiva
consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e
nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico
ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:
"comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
Art. 476
Altre
copie in forma esecutiva
Non può spedirsi senza giusto
motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste
dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo
dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del
tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.
Sull'istanza si provvede con
decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro
pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente
articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire
quattromila, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del
tribunale competente a norma del secondo comma.
Art. 477
Efficacia
del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il
defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il
precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la
notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente,
nell'ultimo domicilio del defunto.
Art. 478
Prestazione della cauzione
Se l'efficacia del titolo
esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione
forzata finchè quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa
constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma
esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Art. 479
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone
altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione
del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo
esecutivo deve essere fatta dalla parte personalmente a norma degli
articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la
notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma
dell'articolo 170.
Il precetto può essere redatto di
seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo,
purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Art. 480
Forma del
precetto
Il precetto consiste
nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo
entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui
all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a
esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena
di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del
titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione
integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In
quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di
notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione
corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre
contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della
parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti
al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla
parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere
sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 481
Cessazione dell'efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace,
se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata
l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta
opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma
dell'articolo 627.
Art. 482
Termine
ad adempiere
Non si può iniziare l'esecuzione
forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni
caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso;
ma il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione, se vi è pericolo nel
ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.
L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e
trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
Titolo II:
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo I:
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Sezione I: DEI MODI
E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Art. 483
Cumulo
dei mezzi di espropriazione
Il creditore può valersi
cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla
legge; ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione
immobiliare, quando è iniziata anche questa, negli altri casi il pretore,
con ordinanza non impugnabile, possono limitare l'espropriazione al mezzo
che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso
determina.
Art. 484
Giudice
dell'esecuzione
L'espropriazione è diretta da un
giudice.
Nei tribunali la nomina del
giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura
del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato.
Nelle preture fornite di più
magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.
Si applicano al giudice della
esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
Art. 485
Audizione
degli interessati
Quando la legge richiede, o il
giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri
interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l'udienza
alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore
ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.
Il decreto è comunicato dal
cancelliere.
Se risulta o appare probabile che
alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua
volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il
cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.
Art. 486
Forma
delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si
propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti,
sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da
depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Art. 487
Forma dei
provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga
altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con
ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè
non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice
dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti
in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
Art. 488
Fascicolo
dell'esecuzione
Il cancelliere forma per ogni
procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti
gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale
giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli
eventuali interessati.
Il pretore o il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa
può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una
copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare
l'originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 489
Luogo
delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le
comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata
o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori
intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella
domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di
residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso
la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione .
Art. 490
Pubblicità degli avvisi
Quando la legge dispone che di un
atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i
dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre
giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione
immobiliare il medesimo avviso è inserito nel foglio degli annunzi legali
della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
Il giudice può anche disporre che
l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando
occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.
Sezione II: DEL
PIGNORAMENTO
Art. 491
Inizio
dell'espropriazione
Salva l'ipotesi prevista
nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Art. 492
Forma del
pignoramento
Salve le forme particolari
previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione
che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni
che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Quando la legge richiede che
l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista
nell'articolo 488 secondo comma.
Art. 493
Pignoramenti su istanza di più creditori
Più creditori possono con unico
pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale è stato
compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza
di uno o più creditori.
Ogni pignoramento ha effetto
indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.
Art. 494
Pagamento
nelle mani dell'ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il
pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per
cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al
creditore.
All'atto del versamento si può
fare riserva di ripetere la somma versata.
Può altresì evitare il
pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario,
in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale
all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese,
aumentato di due decimi.
Articolo così sostituito dalla
Legge 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 495
Conversione del pignoramento
In qualsiasi momento anteriore
alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate
una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del
creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Unitamente all'istanza deve
essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, la somma
corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato
eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati
nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere
presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene
pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite
le parti.
Con l'ordinanza che ammette la
sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal
pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.
Qualora il debitore ometta il
versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma,
la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte
dei beni pignorati.
L'istanza può essere avanzata una
sola volta, a pena di inammissibilità.
Articolo così sostituito
dall'art. 71, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 496
Riduzione
del pignoramento
Su istanza del debitore o anche
d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo
delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice,
sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la
riduzione del pignoramento.
Art. 497
Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia
quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia
stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
Sezione III:
DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 498
Avviso ai
creditori iscritti
Debbono essere avvertiti
dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine è notificato a
ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni
dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore
pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose
pignorate.
In mancanza della prova di tale
notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione
o di vendita.
Art. 499
Intervento
Oltre i creditori indicati
nell'articolo precedente, possono intervenire nella esecuzione gli altri
creditori, ancorchè non privilegiati.
Il ricorso deve contenere
l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per
partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione.
Art. 500
Effetti
dell'intervento
L'intervento dà diritto a
partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e, secondo le
disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto a
partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli
atti.
Sezione IV: DELLA
VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
Art. 501
Termine
dilatorio del pignoramento
L'istanza di assegnazione o di
vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci
giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali
può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
Art. 502
Termine
per l'assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali
del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei
mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma
l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata
preceduta da pignoramento.
In tal caso il termine per la
istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del
precetto.
Art. 503
Modi
della vendita forzata
La vendita forzata può farsi con
incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
Art. 504
Cessazione della vendita forzata
Se la vendita è fatta in più
volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge
l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo
comma.
Art. 505
Assegnazione
Il creditore pignorante può
chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole
contenute nei capi seguenti.
Se sono intervenuti altri
creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di
più, d'accordo fra tutti.
Art. 506
Valore
minimo per l'assegnazione
L'assegnazione può essere fatta
soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti
aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello
indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli
altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
Art. 507
Forma
dell'assegnazione
L'assegnazione si fa mediante
ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l'indicazione
dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del
debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e
del prezzo di assegnazione.
Art. 508
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario
Nel caso di vendita o di
assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o
assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può
concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito
con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di
vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
Sezione V: DELLA
DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 509
Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire è formata
da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o
assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e
risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
Art. 510
Distribuzione della somma ricavata
Se vi è un solo creditore
pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice
dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore
pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e
spese.
In caso diverso, la somma
ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle
disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause
legittime di prelazione.
Il residuo della somma ricavata è
consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Art. 511
Domanda
di sostituzione
I creditori di un creditore
avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui
sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma.
Il giudice dell'esecuzione
provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni
relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli
altri creditori concorrenti.
Art. 512
Risoluzione delle controversie
Se, in sede di distribuzione,
sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitori o
terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare
di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il
giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è
competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a
norma dell'articolo 17, fissando un termine perentorio per la
riassunzione.
Il giudice, se non sospende
totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della
somma ricavata non controversa.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Capo II:
DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Sezione I : DEL
PIGNORAMENTO
Art. 513
Ricerca
delle cose da pignorare
L'ufficiale giudiziario, munito
del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare
nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche
ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per
rispettarne il decoro.
Quando è necessario aprire porte,
ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da
terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del
pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze,
richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.
Il pretore, su ricorso del
creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare
cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma
delle quali egli può direttamente disporre.
In ogni caso l'ufficiale
giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente
sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di
esibirgli.
Art. 514
Cose
mobili assolutamente impignorabili
Oltre alle cose dichiarate
impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che
servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti,
la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le
relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le
stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice,
gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a
contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua
famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti,
di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di
antiquariato;
3) i commestibili e i
combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle
altre persone indicate nel numero precedente;
4) gli strumenti, gli oggetti e i
libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del
mestiere del debitore;
5) le armi e gli oggetti che il
debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico
servizio;
6) le decorazioni al valore, le
lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i
manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Articolo così sostituito dalla L.
8 maggio 1971, n. 302.
Art. 515
Cose
mobili relativamente impignorabili
Le cose, che il proprietario di
un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono
essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri
mobili; tuttavia il pretore, su istanza del debitore e sentito il
creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile,
quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura
del fondo o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le
opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il pretore
può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o
alla coltivazione del fondo.
Art. 516
Cose
pignorabili in particolari circostanze di tempo
I frutti non ancora raccolti o
separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente
dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori
al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore
pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere
pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il
bozzolo.
Art. 517
Scelta
delle cose da pignorare
Il pignoramento, quando non v'è
pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle
cose indicate dal debitore.
In ogni caso l'ufficiale
giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i
titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Art. 518
Forma del
pignoramento
L'ufficiale giudiziario redige
delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione
di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone
approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora
raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario
ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Nel processo verbale l'ufficiale
giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non è presente,
l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate
nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso
dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone
affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il
pignoramento.
Il processo verbale col titolo
esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le
ventiquattrore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento
del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.
Art. 519
Tempo del
pignoramento
Il pignoramento non può essere
eseguito nei giorni festivi nè fuori delle ore indicate nell'articolo 147,
salvo che ne sia data autorizzazione dal pretore.
Il pignoramento iniziato nelle
ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
Art. 520
Custodia
dei mobili pignorati
L'ufficiale giudiziario consegna
al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di credito e gli oggetti
preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal
cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di
credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il pretore
determina.
Per la conservazione delle altre
cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di
pubblico deposito o affidandole a un custode.
Art. 521
Nomina e
obblighi del custode
Non possono essere nominati
custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, nè
il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il
consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il
processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle
cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle
nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non può usare delle
cose pignorate senza l'autorizzazione del pretore e deve rendere il conto
a norma dell'art. 593.
Art. 522
Compenso
del custode
Il custode non ha diritto a
compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto
dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
Nessun compenso può attribuirsi
alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.
Art. 523
Unione di
pignoramenti
L'ufficiale giudiziario, che
trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario,
continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo
verbale.
Art. 524
Pignoramento successivo
L'ufficiale giudiziario, che
trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale
descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al
pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non
ve ne sono.
Il processo verbale è depositato
in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo
pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza
prevista nell'articolo 525 secondo comma, ovvero alla presentazione del
ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi
prevista nel terzo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne
dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico
processo.
Il pignoramento successivo, se è
compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del
ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni
colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha
luogo separato processo.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Sezione II:
DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 525
Condizione a tempo dell'intervento
Possono intervenire a norma
dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un
credito certo, liquido ed esigibile.
Per gli effetti di cui agli
articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza
fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale
intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni
pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci
milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre
la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 (1).
Articolo così sostituito dalla L.
14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 72, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 526
Facoltà
dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma
del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano
all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo,
possono provocarne i singoli atti.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 527
Diritto
dei creditori intervenuti alla distribuzione
Ai creditori intervenuti a norma
dell'articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà
di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre
i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere,
l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di
invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo
o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
Se i creditori intervenuti non si
giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non
rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore
pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 528
Intervento tardivo
I creditori chirografari che
intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525 secondo comma,
ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la
vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'articolo 525 terzo
comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla
distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo
soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in
precedenza.
I creditori che hanno un diritto
di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del
comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in
ragione dei loro diritti di prelazione.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Sezione III:
DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 529
Istanza
di assegnazione o di vendita
Decorso il termine di cui
all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione
del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle
altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono
chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il
certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Art. 530
Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione
della vendita
Sull'istanza di cui all'articolo
precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare
osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della
vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se
su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone
con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il pretore
le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la
vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi
prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti
creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con
decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei
commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525.
Articolo così sostituito dalla L.
14 luglio 1950, n. 581.
Art. 531
Vendita
di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La vendita di frutti pendenti non
può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo
diverse consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non
può essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle cose indicate nell'articolo
515 il pretore può differire la vendita per il periodo che ritiene
necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.
Art. 532
Vendita a
mezzo di commissionario
Quando lo ritiene opportuno, il
pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un
commissionario, affinchè proceda alla vendita.
Nello stesso provvedimento il
pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo
della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la
vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una
cauzione.
Se il valore delle cose risulta
dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a
prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
----------
N.B.: Articolo così sostituito
dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 533
Obblighi
del commissionario
Il commissionario non può vendere
se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le
operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in
doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col
prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo
provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto
non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il
commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i
creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchè siano venduti
all'incanto.
Il compenso al commissionario è
stabilito dal pretore con decreto.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 534
Vendita
all'incanto
Quando la vendita deve essere
fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui
all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve
eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale
giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il
pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma
dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del
comma terzo dello stesso articolo.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 535
Prezzo
base dell'incanto
Se il valore delle cose risulta
da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo
del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il pretore,
nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno
stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le
circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza
determinare il prezzo minimo.
Art. 536
Trasporto
e ricognizione delle cose da vendere
Chi è incaricato della vendita fa
trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per
l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire
agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli
oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel
processo verbale di pignoramento.
Art. 537
Modo
dell'incanto
Le cose da vendere si offrono
singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di
cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando,
dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta
una maggiore offerta.
Se la vendita non può compiersi
nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.
Dell'incanto si redige processo
verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.
Art. 538
Nuovo
incanto
Quando una cosa messa all'incanto
resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.
Se delle cose invendute nessuno
dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma
dell'articolo 535 secondo comma, il pretore ordina un nuovo incanto nel
quale è ammessa qualsiasi offerta.
Art. 539
Vendita o
assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
Gli oggetti d'oro e d'argento non
possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore
intrinseco.
Se restano invenduti, sono
assegnati per tale valore ai creditori.
Art. 540
Pagamento
del prezzo e rivendita
La vendita all'incanto si fa per
contanti.
Se il prezzo non è pagato, si
procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità
dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita è
immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le
forme dei depositi giudiziari.
Sezione IV: DELLA
DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 541
Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti
chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano
concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in conformità.
Art. 542
Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono
l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva,
ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma
ricavata.
Il pretore, sentite le parti,
distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e
ordina il pagamento delle singole quote.
Capo III:
DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
Sezione I: DEL
PIGNORAMENTO E DELL'INTERVENTO
Art. 543
Forma del
pignoramento
Il pignoramento di crediti del
debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi,
si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a
norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre
all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per
il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno
generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non
disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza
o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente;
4) la citazione del terzo e del
debitore a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo,
affinchè questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il
debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.
Nell'indicare l'udienza di
comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha
proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare
immediatamente l'originale nella cancelleria della pretura per la
formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo
debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore
pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione
prevista nell'articolo 314.
Art. 544
Pegno o
ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato è
garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non
eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato è
garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei
libri fondiari.
Art. 545
Crediti
impignorabili
Non possono essere pignorati i
crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con
l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante
decreto.
Non possono essere pignorati
crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone
comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità,
malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da
istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a
titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata
dal pretore.
Tali somme possono essere
pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo
concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la
metà dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le
altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Art. 546
Obblighi
del terzo
Dal giorno in cui gli è
notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto,
relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la
legge impone al custode.
Art. 547
Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione all'udienza il
terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di
quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne
deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresì specificare i
sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli
sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve
chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal
giudice.
Art. 548
Mancata o
contestata dichiarazione del terzo
Se il terzo non comparisce
all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o
se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore, su istanza di
parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo, se
essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti
davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine perentorio per
la riassunzione.
Se il terzo non fa la
dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere
applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232 primo
comma.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 549
Accertamento dell'obbligo del terzo
Con la sentenza che definisce il
giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta
l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle
parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.
Art. 550
Pluralità
di pignoramenti
Il terzo deve indicare i
pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono
eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può
limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai
quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni
dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
Art. 551
Intervento
L'intervento di altri creditori è
regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo
526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di
comparizione delle parti.
Sezione II:
DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 552
Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o è
dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore,
sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose
mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei
crediti a norma dell'articolo seguente.
Art. 553
Assegnazione e vendita di crediti
Se il terzo si dichiara o è
dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non
maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo
esazione ai creditori concorrenti.
Se le somme dovute dal terzo sono
esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue
o temporanee, e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si
applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di
cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue
e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato
in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.
Art. 554
Pegno o
ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto
è garantito da pegno, il pretore dispone che la cosa data in pegno sia
affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo
che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto
è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di
vendita va annotato nei libri fondiari.
Capo IV:
DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Sezione I: DEL
PIGNORAMENTO
Art. 555
Forma del
pignoramento
Il pignoramento immobiliare si
esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal
codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i
diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa
l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la
notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto
con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri
immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
Le attività previste nel comma
precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al
quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di
cui sopra.
Art. 556
Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore può fare pignorare
insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare
opportuno che l'espropriazione avvenga unitariamente.
In tal caso l'ufficiale
giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li
deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Art. 557
Deposito
dell'atto di pignoramento
L'ufficiale giudiziario che ha
eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria
del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena
possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve
depositare il titolo esecutivo e il precetto entro cinque giorni dal
pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota
di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari.
Il cancelliere al momento del
deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.
Art. 558
Limitazione dell'espropriazione
Se un creditore ipotecario
estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice
dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può
sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili
ipotecati.
Art. 559
Custodia
dei beni pignorati
Col pignoramento il debitore è
costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori compresi le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore
pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione,
sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso
debitore.
Art. 560
Modo
della custodia
Il debitore e il terzo nominato
custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi è fatto divieto di dare
in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice
dell'esecuzione.
Con l'autorizzazione del giudice
il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i
locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.
Se il debitore dimostra di non
avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un
assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.
Art. 561
Pignoramento successivo
Il conservatore dei registri
immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli
stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella
nota di trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli
altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e
inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello
successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 563
secondo comma. In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo.
Se il pignoramento successivo è
compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo
comma.
Art. 562
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della
trascrizione
Se il pignoramento diviene
inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il
giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone
che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri
immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
Sezione II:
DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 563
Condizioni e tempo dell'intervento
Possono intervenire a norma
dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un
credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.
Per gli effetti di cui
all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima
udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.
Art. 564
Facoltà
dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma
del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione
dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono
provocarne i singoli atti.
Art. 565
Intervento tardivo
I creditori chirografari che
intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma
prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione
di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i
diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a
norma dell'articolo seguente.
Art. 566
Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
I creditori iscritti e i
privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563
secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono
alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di
prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare
atti dell'espropriazione.
Sezione III: DELLA
VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
§ 1: DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 567
Istanza
di vendita
Decorso il termine di cui
all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Al ricorso si debbono unire
l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato
del tributo diretto verso lo Stato.
Art. 568
Determinazione del valore dell'immobile
Agli effetti dell'espropriazione
il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.
Per il diritto del direttario, il
valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di
quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.
Se il bene non è soggetto a
tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice
ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti
sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso
sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può
fornire un esperto da lui nominato.
Art. 569
Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
Sulla istanza di cui all'articolo
567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti
e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.
All'udienza le parti possono fare
osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e debbono
proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non
sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se
su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone
con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli articoli seguenti,
se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto.
Se vi sono opposizioni il
tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione
dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il
giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a
cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai
creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.
§ 2: VENDITA SENZA
INCANTO
Art. 570
Avviso
della vendita
Dell'ordine di vendita è dato dal
cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente
l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555 e del
valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con
l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla
cancelleria del tribunale.
Art. 571
Offerte
d'acquisto
Ognuno, tranne il debitore, è
ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a
mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma.
L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente la
indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro
elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non
è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti
giorni.
L'offerta non è efficace se è
inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente
non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui
proposto.
Art. 572
Deliberazione sull'offerta
Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta non supera di almeno
un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è
sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.
Se supera questo limite, il
giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria
probabilità di migliore vendita all'incanto.
Si applica anche in questo caso
la disposizione dell'articolo 577.
Art. 573
Gara tra
gli offerenti
Se vi sono più offerte, il
giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara
sull'offerta più alta.
Se la gara non può aver luogo per
mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a
favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.
Art. 574
Provvedimenti relativi alla vendita
Il giudice dell'esecuzione,
quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento
del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale
il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il
decreto previsto nell'articolo 586.
Si applica anche a questa forma
di vendita la disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non è depositato a
norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma
dell'articolo 587.
Art. 575
Termine
delle offerte senza incanto
Se il decreto di cui al primo
comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla
pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice
dell'esecuzione ordina l'incanto.
Su istanza del creditore
pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale
termine fino a quattro mesi.
§ 3: VENDITA CON
INCANTO
Art. 576
Contenuto
del provvedimento che dispone la vendita
Il giudice dell'esecuzione,
quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in
uno o più lotti;
2) il prezzo base dell'incanto
determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora
dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere
tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonchè le
eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490
ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione e
il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento
da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a
sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere
depositato e le modalità del deposito.
L'ordinanza è pubblicata a cura
del cancelliere.
Art. 577
Indivisibilità dei fondi
La divisione in lotti non può
essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il
frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art. 578
Delega a
compiere la vendita
Se una parte dei beni pignorati è
situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che
dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto
avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è
situata.
In tal caso, copia dell'ordinanza
è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale
nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
Art. 579
Persone
ammesse agli incanti
Salvo quanto è disposto
nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare
offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte
personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare
offerte per persone da nominare.
Art. 580
Prestazione della cauzione
Per offrire all'incanto è
necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui
all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare
approssimativo delle spese di vendita.
Se l'offerente non diviene
aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono
restituiti dopo la chiusura dell'incanto.
Art. 581
Modalità
dell'incanto
L'incanto ha luogo davanti al
giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche, col sistema
della candela vergine.
Le offerte non sono efficaci se
non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata
nelle condizioni di vendita.
Subito dopo ciascuna offerta si
accendono successivamente fino a tre candele che durino ciascuna un minuto
circa. Quando la terza candela si è spenta senza che sia fatta una
maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere
tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi
questa è dichiarata nulla.
Art. 582
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario deve dichiarare
la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il
giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e
comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice
stesso.
Art. 583
Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale, che è
rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in
cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale
ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione
diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 584
Offerte
dopo l'incanto
Avvenuto l'incanto, possono
ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni,
ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello
raggiunto nell'incanto.
Tali offerte si fanno a norma
dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573,
il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma
dell'articolo 570.
Art. 585
Versamento del prezzo
L'aggiudicatario deve versare il
prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la
vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il
documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile è stato aggiudicato
a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad
assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può
limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente
per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno
risultare capienti.
Art. 586
Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del
prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando
ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto,
ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il
bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che
dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si
riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma
dell'articolo 508 (1).
Il decreto contiene altresì
l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la
trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio.
(1) Comma così modificato
dall'art. 19 bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Art. 587
Inadempienza dell'aggiudicatario
Se il prezzo non è depositato nel
termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la
decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a
titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a
norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito
alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto
precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della
differenza.
Art. 588
Esito
negativo dell'incanto
Se la vendita all'incanto non ha
luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni
può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente.
Art. 589
Istanza
di assegnazione
L'istanza di assegnazione deve
contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella
prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a norma dell'articolo
568.
Art. 590
Provvedimento di assegnazione
Decorsi dieci giorni da quello
dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone
l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.
All'udienza il giudice, se vi
sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine
entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il
giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591
Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo
incanto
All'udienza di cui all'articolo
precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di
assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione
giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure ordina che si
proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso, il giudice
può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità,
fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.
Sezione IV:
DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 592
Nomina
dell'amministratore giudiziario
L'amministrazione giudiziaria
dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata
a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo
stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il
disposto degli articoli 65 e seguenti.
Art. 593
Rendiconto
L'amministratore, nel termine
fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun
trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e
depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione
l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale
debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non
impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi,
applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Art. 594
Assegnazione delle rendite
Durante il corso
dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre
che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme
degli articoli 596 e seguenti.
Art. 595
Cessazione dell'amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore
pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice
dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o
all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria
ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.
L'amministrazione cessa, e deve
essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine
previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su
richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più
proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i
tre anni.
Sezione V: DELLA
DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 596
Formazione del progetto di distribuzione
Se non si può provvedere a norma
dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non più tardi
di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto
di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi
partecipano, e lo deposita in cancelleria affinchè possa essere consultato
dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell'invito
e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Art. 597
Mancata
comparizione
La mancata comparizione alla
prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma
importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo
seguente.
Art. 598
Approvazione del progetto
Se il progetto è approvato o si
raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale
e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote,
altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.
Capo V:
DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599
Pignoramento
Possono essere pignorati i beni
indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il
creditore.
In tal caso del pignoramento è
notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri
comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore
la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600
Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell'esecuzione, su
istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli
interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in
natura spettante al debitore.
Se la separazione non è
possibile, può ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si
proceda alla divisione a norma del codice civile.
Art. 601
Divisione
Se si deve procedere alla
divisione, l'esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia
intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i
requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita
o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme
contenute nei capi precedenti.
Capo VI:
DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art. 602
Modo
dell'espropriazione
Quando oggetto
dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito
altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata
revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi
precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Art. 603
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto
debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta
espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
Art. 604
Disposizioni particolari
Il pignoramento e in generale gli
atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si
applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di
cui all'articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi
precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.
Titolo III:
DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
Art. 605
Precetto
per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni
mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di
cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone
circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con
riferimento a tale termine.
Art. 606
Modo
della consegna
Decorso il termine indicato nel
precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del
precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma
dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da
lei designata.
Art. 607
Cose
pignorate
Se le cose da consegnare sono
pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare
valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e
seguenti.
Art. 608
Modo del
rilascio
L'ufficiale giudiziario comunica
almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile,
il giorno e l'ora in cui procederà.
Nel giorno e nell'ora stabiliti,
l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si
reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri
a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona
da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le
chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo
possessore.
Art. 609
Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione
Se nell'immobile si trovano cose
mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere
consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta
immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della
parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o
sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia
dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il
pignoramento o il sequestro, e al pretore per l'eventuale sostituzione del
custode.
Art. 610
Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell'esecuzione
sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può
chiedere al pretore, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei
occorrenti.
Titolo IV:
DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
Art. 612
Provvedimento
Chi intende ottenere l'esecuzione
forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o
di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso
al pretore che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
Il pretore provvede sentita la
parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che
deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al
compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Art. 613
Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione
L'ufficiale giudiziario può farsi
assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al pretore le opportune
disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso
dell'esecuzione. Il pretore provvede con decreto.
Art. 614
Rimborso
delle spese
Al termine dell'esecuzione o nel
corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese
anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario con domanda di decreto
d'ingiunzione.
Il pretore, quando riconosce
giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma
dell'articolo 642.
Titolo V:
DELLE OPPOSIZIONI
Capo I:
DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE
Sezione I:DELLE
OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE
Art. 615
Forma
dell'opposizione
Quando si contesta il diritto
della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è
ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione
davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a
norma dell'articolo 27.
Quando è iniziata l'esecuzione,
l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la
pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto.
Art. 616
Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Se competente per la causa è
l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione,
questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti;
altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per
valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Sezione II: DELLE
OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
Art. 617
Forma
dell'opposizione
Le opposizioni relative alla
regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono,
prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato
nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel
termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma
precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio
dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo
e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso
al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal
primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto,
oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Art. 618
Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Il giudice dell'esecuzione fissa
con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà,
nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i
provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli
articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa dal
collegio con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le
sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.
Sezione III:
OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 618 bis
Procedimento
Per le materie trattate nei Capi
I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e
agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le
controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del
giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615
e dal secondo comma dell'art. 617.
Sezione e articolo aggiunti
dall'art. 3, L. 13 agosto 1973, n. 533.
Capo II: DELLE
OPPOSIZIONI DI TERZI
Art. 619
Forma
dell'opposizione
Il terzo che pretende avere la
proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre
opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio
per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti non
raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l'ufficio
giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a
norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all'opponente un
termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio
giudiziario competente per valore.
Art. 620
Opposizione tardiva
Se in seguito alla opposizione il
giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è
proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla
somma ricavata.
Art. 621
Limiti
della prova testimoniale
Il terzo opponente non può
provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa
o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia
resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o
dal debitore.
Art. 622
Opposizione della moglie del debitore
L'opposizione non può essere
proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni
mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i
beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del
matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di
morte.
La Corte costituzionale, con
sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Titolo VI:
DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
Capo I:
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art. 623
Limiti
della sospensione
Salvo che la sospensione sia
disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo
esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con
provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Art. 624
Sospensione per opposizione all'esecuzione
Se è proposta opposizione
all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice
dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte,
il processo con cauzione o senza.
Il giudice sospende totalmente o
parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle
controversie previste nell'articolo 512.
Art. 625
Procedimento
Sull'istanza per la sospensione
del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione
provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice può
disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di
comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.
Art. 626
Effetti
della sospensione
Quando il processo è sospeso,
nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del
giudice dell'esecuzione.
Art. 627
Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere
riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice
dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio
in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della
sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
Articolo così sostituito dalla L.
14 luglio 1950, n. 581.
Art. 628
Sospensione del termine di efficacia del pignoramento
La opposizione ai singoli atti
esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.
Capo II:
DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
Art. 629
Rinuncia
Il processo si estingue se, prima
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli
intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si
estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano
le disposizioni dell'articolo 306.
Art. 630
Inattività delle parti
Oltre che nei casi espressamente
previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti
non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito
dalla legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto, ma
deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua
difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è
dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale è
comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.
Contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con
l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto
comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza (1).
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 17 dicembre 1981, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende, in
relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto dall'art. 630, ultimo
comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa
dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Art. 631
Mancata
comparizione all'udienza
Se nel corso del processo
esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice
dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà
comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si
presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza
l'estinzione del processo esecutivo.
Si applica l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art. 632
Effetti
dell'estinzione del processo
Se l'estinzione del processo
esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa
rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o
l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.
Avvenuta l'estinzione del
processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso
davanti al giudice della esecuzione.
Si applica la disposizione
dell'articolo 310 ultimo comma.