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La Costituzione della Repubblica Italiana
Ecco il testo integrale della Costituzione della Repubblica italiana con le modifiche
al titolo V introdotte dalla riforma federalista (la legge costituzionale 3/2001)
confermata dal referendum del 7 ottobre 2001. La nuova legge entra in vigore l'
8 novembre 2001
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Articolo
1.
L’Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.
Articolo
2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo
3.
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Articolo
4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo
5.
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Articolo
6.
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo
7.
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Articolo
8.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Articolo
9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 10.
L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana,
ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Articolo 11.
L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Articolo
12.
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE
I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO
I
RAPPORTI CIVILI
Articolo
13.
La
libertà personale è inviolabile.
Non
è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Articolo 14.
Il
domicilio è inviolabile.
Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Articolo 15.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Articolo 16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Articolo 17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica.
Articolo 18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Articolo 19.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume.
Articolo 20.
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per
la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Articolo 21.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione
dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende
revocato e privo di ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Articolo 22.
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Articolo 23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.
Articolo 24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
Articolo 25.
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Articolo 26.
L’estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Articolo 27.
La
responsabilità penale è personale.
L’imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non
è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
Articolo 28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici.
TITOLO
II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Articolo
29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
Articolo
30.
E’
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Articolo 31.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Articolo 32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Articolo 33.
L’arte
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
E’
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini
e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Articolo 34.
La
scuola è aperta a tutti.
L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO
III
RAPPORTI ECONOMICI
Articolo 35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura
la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Articolo 36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Articolo 37.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni
di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
Articolo 38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza
privata è libera.
Articolo 39.
L’organizzazione
sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.
E’
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Articolo 40.
Il
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che
lo regolano.
Articolo 41.
L’iniziativa
economica privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
Articolo 42.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima
e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Articolo 43.
A
fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano
a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Articolo 44.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola
e la media proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Articolo 45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere
e le finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Articolo 46.
Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Articolo 47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO
IV
RAPPORTI POLITICI
Articolo
48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto
di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività.
A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camera, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge.
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi
di indegnità morale indicati dalla legge.
Articolo 49.
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Articolo 50.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Articolo 51.
Tutti
i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La
legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.
Articolo 52.
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione
di lavoro del cittadino, ne’ l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Articolo 53.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Articolo 54.
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere
di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO
I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Articolo 55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Articolo 56.
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Articolo 57.
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo 58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
Articolo 59.
E’
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti
nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Articolo 60.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Articolo 61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Articolo 62.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l’altra.
Articolo 63.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio
di presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Articolo 64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e
il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi
in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide
se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Articolo 65.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Articolo 66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Articolo 67.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
Articolo 68.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, ne’ può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che
in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale
è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento
ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni
e a sequestro di corrispondenza.
Articolo 69.
I
membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla
legge.
Sezione
II
La formazione delle leggi.
Articolo
70.
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Articolo 71.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli.
Articolo 72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Articolo 73.
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall’approvazione.
Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Articolo 74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Articolo 75.
E’
indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Articolo 76.
L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Articolo 77.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Articolo 78.
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.
Articolo 79.
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La
legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In
ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Articolo 80.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Articolo 81.
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.
Articolo 82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A
tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO
II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo
83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.
Articolo 84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili
e politici.
L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Articolo 85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente
in carica.
Articolo 86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se
le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Articolo 87.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l’unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Articolo 88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura.
Articolo 89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Articolo 90.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Articolo 91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Articolo 92.
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Articolo 93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Articolo 94.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata
e votata per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Articolo 95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio
e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri.
Articolo 96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione
II
La Pubblica Amministrazione.
Articolo 97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Articolo 98.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Articolo
99.
Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
E’
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 100.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La
legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
TITOLO
IV
LA MAGISTRATURA
Sezione
I
Ordinamento giurisdizionale.
Articolo 101.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Articolo 102.
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all’amministrazione della giustizia.
Articolo 103.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate.
Articolo 104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Articolo 105.
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Articolo 106.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La
legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per
meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Articolo 107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio ne’ destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Articolo 108.
Le
norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Articolo 109.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Articolo 110.
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Articolo
111.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare
o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a
suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata
nel processo.
Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato
non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Articolo 112.
Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Articolo 113.
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
TITOLO
V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Articolo 114.
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo
i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento.
Articolo 115.
(abrogato)
Articolo 116.
Il
Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono
di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La
Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace,
n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo
199 [3]. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata
Articolo 117.
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;
n)
norme generali sull’istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell’ingegno;
s)
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Articolo 118.
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà.
Articolo 119.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale
per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono
ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane
e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. è esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Articolo 120.
La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica
o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione.
Articolo 121.
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica.
Articolo 122.
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princi’pi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio
di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Articolo 123.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi
e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali
Articolo 124.
(abrogato)
Articolo 125.
(abrogato
il 1° comma)
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
Articolo 126.
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Articolo 127.
Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione.
La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore
di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera
di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge
Articolo 128.
(abrogato)
Articolo 129.
(abrogato)
Articolo 130.
(abrogato)
Articolo 131.
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle
d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Articolo 132.
Si
può con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante legge costituzionale, sentiti
i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate,
e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse.
Si
può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un’altra.
Articolo 133.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti
con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita
la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni.
La
legge costituzionale n.3/2001 ha aggiunto, oltre alle modifiche
al Titolo V già integrate in questo testo, anche le seguenti
disposizioni:
Articolo
10.
1.
Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni
della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Articolo
11.
1.
Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione
di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli
enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2.
Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1,
abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all’introduzione di modificazioni specificamente formulate,
e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non
vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto
di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
TITOLO
VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Articolo 134.
La
Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione.
Articolo 135.
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche e
gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e
non possono essere nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio,
ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
Articolo 136.
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Articolo 137.
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale,
e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Articolo 138.
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non
si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di
due terzi dei suoi componenti.
Articolo 139.
La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II
Se
alla data della elezione del Presidente della Repubblica non
sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla
elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge
per essere senatori e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati
del 9 novembre 1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni
in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura
alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina
a senatore.
IV
Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione
a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base
alla sua popolazione.
V
La
disposizione dell’Articolo 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle
finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento
del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario
in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell’ordinamento vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle
forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore
della Costituzione.
VIII
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata
in vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle
Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari
e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali,
che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti
locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’Articolo 116,
si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V
della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l’Articolo 6.
XI
Fino
a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono,
con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’Articolo 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
E’
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.
In
deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre
un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII
I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici ne’ cariche elettive.
Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti
maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome.
L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei
modi stabiliti dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con
l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito
in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro
un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente
o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare
nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad
esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata
del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data
a Roma, addi’ 27 dicembre 1947.
ENRICO
DE NICOLA
Controfirmano:
Il
Presidente dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO
TERRACINI
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE
DE GASPE
Visto:
il Guardasigilli GRASSI