La cambiale
La cambiale può definirsi un titolo all'ordine, formale (la forma è un elemento
essenziale per l'esistenza del titolo) ed astratto (manca qualsiasi menzione al
rapporto tra le parti che ha generato il titolo) che attribuisce al possessore
legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla
scadenza indicata.
La cambiale deve essere redatta in forma scritta e deve avere carattere
autonomo: non può ritenersi valida, pertanto una scrittura cambiaria inserita
nel contesto di un altro documento. Le cambiali vengono messe in vendita
dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato e vanno bollate in relazione
all'importo.
La cambiale non bollata sin dall'origine non ha efficacia di titolo esecutivo,
ma è valida soltanto come "promessa di pagamento".
Pagamento della cambiale
Gli obbligati al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie:
-
obbligato principale: vale a dire chi ha emesso la cambiale;
-
obbligati in via di regresso: ossia nel caso di rifiuto dell'obbligato
principale sono obbligati al pagamento i giranti della cambiale.
Alla data di scadenza della cambiale, se l'obbligato principale rifiuta il
pagamento, l'attuale portatore legittimo della cambiale può rivolgersi ad uno
qualunque, a sua scelta, tra coloro che hanno girato la cambiale. Ovviamente il
giratario che effettua il pagamento, può pretendere il rimborso di quanto ha
pagato dai giganti che lo precedono o da colui che ha emesso la cambiale.
Le azioni cambiarie ed il protesto
Il portatore di una cambiale, qualora il pagamento venga rifiutato
dall'emittente, può pretendere lo stesso da tutti gli obbligati cambiali, ed a
tal fine può scegliere tra queste procedure:
-
iniziare l'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della
cambiale come titolo esecutivo;
-
promuovere un ordinario giudizio ricognizione;
-
avvalersi del procedimento ingiuntivo (poiché esso consente di iscrivere
ipoteca giudiziale).
In ciascuno di tali casi, l'azione cambiaria può essere diretta o contro gli
obbligati principali, vale a dire l'emittente ed i suoi avallanti, o gli
obbligati di regresso, vale a dire contro i giganti e loro avallanti.
L'azione diretta viene esercitata senza formalità particolari o termini di
decadenza. L'azione di regresso, invece può essere esercitata:
-
se il pagamento non abbia avuto luogo alla scadenza stabilita;
-
l'esercizio dell'azione di regresso è subordinato ad uno particolare onere:
il protesto.
Il protesto
Il protesto è un atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale
giudiziario, nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione
della cambiale ed il conseguente rifiuto a pagare.
Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti
commerciali, l'articolo 3 bis del decreto-legge del '95 n. 381, ha previsto
l'istituzione dei registri informatici dei protestati tenuti dalle camere di
commercio secondo modalità definite tramite un apposito regolamento.
Prescrizione
In base all'articolo 94 della legge cambiaria:
-
le azioni cambiarie contro l'emittente si prescrivono in tre anni dalla data
della scadenza della cambiale;
-
le azioni del portatore contro i giganti si prescrivono in un anno dalla data
del protesto;
-
le azioni dei giganti gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi dal
giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o è stata proposta azione di
regresso contro di lui;
-
l'azione di arricchimento si prescrive in un anno dal giorno della perdita
dell'azione cambiaria;
-
Se mentre che si ha solo bimbi le l'esercizio dell'azione in base
all'articolo 94 della legge cambiaria: le azioni del portatore contro i giganti
si prescrivono in un anno dalla data del protesto.