Il registro informatico dei protesti
Dal 15 maggio 2001 sono cambiati i vecchi bollettini ufficiali dei protesti e
sono stampati ogni due settimane dalle Camere di commercio: è operativo quindi
in tutta Italia il registro informatico dei protesti, creato per garantire la
completezza, l'organicità e la tempestività su tutto il territorio nazionale
delle informazioni circa il mancato pagamento di tratte accettate, di vaglia
cambiari ("pagherò" o "cambiali") e di assegni bancari, e sulle dichiarazioni
di rifiuto di pagamento fatte secondo la legge cambiaria.
Il registro - su base nazionale, appunto - è accessibile al pubblico attraverso
i terminali delle Camere di commercio o su terminali remoti collegati al
sistema informativo camerale. Su richiesta dell'interessato, la Camera
rilascerà un certificato con l'esito della ricerca. Fino all'attivazione del
registro informatico, le Camere continueranno a rilasciare le usuali visure
contenenti notizie relative al singolo soggetto protestato.
Il registro informatico comprende anche una pagina elettronica delle variazioni
dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o
modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei 15
giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata
effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha
disposta. Sulla stessa pagina - in modo distinto - sono elencati anche i
decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso
periodo di tempo.
il registro informatico permette di estrarre anche:
-
elenchi
di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base a parametri di ricerca
diversi, come ad esempio la data e il luogo della levata o della registrazione;
-
il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, la data e il luogo di
nascita (se si tratta di persona fisica) oppure l'ufficio del registro delle
imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione (se si tratta di
societa' soggetta a registrazione);
-
la data di scadenza, se si tratta di
cambiale o di vaglia cambiario;
-
elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel
registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della
consultazione;
-
copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei
dati. La data di estrazione deve risultare su tutti questi certificati. Gli
estremi di estrazione sono mantenuti nel registro informatico.
Con l'informatizzazione del sistema, gli elenchi dei protesti non devono essere
più inviati al Tribunale, ma direttamente alle Camere di commercio. Dal 15
aprile 2001 - come previsto dal regolamento emanato col decreto n. 316 del 9
agosto 2000 - i dati sui protesti verranno trasmessi su supporto informatico
(floppy disk) accompagnato da una copia stampata e firmata dal pubblico
ufficiale che ha redatto l'elenco, oppure per via telematica, autenticati con
la firma digitale (in mancanza di quest'utima, anche la trasmissione con
modalità telematiche dovrà essere accompagnata da una copia su carta
dell'elenco.
Negli elenchi dei protesti dovranno essere specificati i motivi del rifiuto del
pagamento, secondo una codifica distinta per assegni bancari e per vaglia
cambiari e tratte accettate.
La pubblicazione degli elenchi, mediante iscrizione nel registro informatico,
avverrà entro 10 giorni dalle ricezione da parte della Camera di commercio.
Il debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua
il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati ed alle
relative spese di levata, ha il diritto di ottenere la cancellazione del
proprio nome dal registro informatico. Il debitore che provvede al pagamento
oltre il termine dei 12 mesi può chiederne l'annotazione nel registro. In
entrambi i casi, l'interessato dovrà presentare una istanza al presidente della
Camera di commercio. La stessa istanza per la cancellazione può essere
presentata da chiunque dimostri di aver subito una levata di protesto
illegittimamente o erroneamente.
Il presidente della Camera di commercio provvede sull'istanza entro il termine
di venti giorni. All'interessato va comunicato in ogni caso l'esito
dell'istanza. La nuova procedura è disciplinata dalla legge 15 agosto 2000, n.
235, che ha modificato ed integrato la legge 12 febbraio 1955, n. 77.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) n. 200 del 28 agosto, la
nuova legge è entrata in vigore il 27 dicembre 2000.
Con ogni istanza di cancellazione la Camera di commercio potrà riscuotere un
diritto pari a 15.000 lire per protesto. La somma sarà rivalutata annualmente
con un decreto del Ministero dell'industria, sulla base degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo.