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TITOLO
II
DEI
CONTRATTI IN GENERALE
CAPO
I
Disposizioni
preliminari
Art. 1321 Nozione
Il
contratto è l'accordo di due o più parti
per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 Autonomia contrattuale
Le
parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge (e dalle norme corporative).
Le
parti possono anche concludere contratti
che non appartengono ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti
a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico.
Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti
i contratti, ancorché non appartengano ai
tipi che hanno una disciplina particolare,
sono sottoposti alle norme generali contenute
in questo titolo.
Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo
diverse disposizioni di legge le norme che
regolano i contratti si osservano, in quanto
compatibili, per gli atti unilaterali tra
vivi aventi contenuto patrimoniale (1334,
1414).
CAPO
II
Dei
requisiti del contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti
I
requisiti del contratto sono:
1)
l'accordo delle parti (1326 e seguenti,
1427);
2)
la causa (1343 e seguenti);
3)
l'oggetto (1346 e seguenti);
4)
la forma, quando risulta che è prescritta
dalla legge sotto pena di nullità (1350
e seguenti).
SEZIONE
I
Dell'accordo
delle parti
Art. 1326 Conclusione del contratto
Il
contratto è concluso nel momento in cui
chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione
dell'altra parte (1335).
L'accettazione
deve giungere al proponente nel termine
da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare
o secondo gli usi.
Il
proponente può ritenere efficace l'accettazione
tardiva, purché ne dia immediatamente avviso
all'altra parte.
Qualora
il proponente richieda per l'accettazione
una forma determinata, l'accettazione non
ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione
non conforme alla proposta equivale a nuova
proposta.
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Qualora,
su richiesta del proponente o per la natura
dell'affare o secondo gli usi, la prestazione
debba eseguirsi senza una preventiva risposta,
il contratto è concluso nel tempo e nel
luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante
deve dare prontamente avviso all'altra parte
dell'iniziata esecuzione e, in mancanza,
è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione
La
proposta può essere revocata finché il contratto
non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante
ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione
prima di avere notizia della revoca, il
proponente è tenuto a indennizzarlo delle
spese e delle perdite subite per l'iniziata
esecuzione del contratto.
L'accettazione
può essere revocata, purché la revoca giunga
a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329 Proposta irrevocabile
Se
il proponente si è obbligato a mantenere
ferma la proposta per un certo tempo, la
revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, la morte
o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente
non toglie efficacia alla proposta, salvo
che la natura dell'affare o altre circostanze
escludano tale efficacia.
Art. 1330 Morte o incapacità dell'imprenditore
La
proposta o l'accettazione, quando è fatta
dall'imprenditore (2082) nell'esercizio
della sua impresa, non perde efficacia se
l'imprenditore muore o diviene incapace
(1425) prima della conclusione del contratto,
salvo che si tratti di piccoli imprenditori
(2082 e seguente) o che diversamente risulti
dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art. 1331 Opzione
Quando
le parti convengono che una di esse rimanga
vincolata alla propria dichiarazione e l'altra
abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione
della prima si considera quale proposta
irrevocabile per gli effetti previsti dall'art.
1329.
Se
per l'accettazione non è stato fissato un
termine, questo può essere stabilito dal
giudice (1183).
Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto
Se
ad un contratto possono aderire altre parti
e non sono determinate le modalità dell'adesione,
questa deve essere diretta all'organo che
sia stato costituito per l'attuazione del
contratto o, in mancanza di esso, a tutti
i contraenti originali.
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La
proposta diretta a concludere un contratto
da cui derivino obbligazioni solo per il
proponente è irrevocabile appena giunge
a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il
destinatario può rifiutare la proposta nel
termine richiesto dalla natura dell'affare
o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto
il contratto è concluso.
Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli
atti unilaterali (1991) producono effetto
dal momento in cui pervengono a conoscenza
della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La
proposta, l'accettazione, la loro revoca
e ogni altra dichiarazione diretta a una
determinata persona si reputano conosciute
nel momento in cui giungono all'indirizzo
del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità
di averne notizia.
Art. 1336 Offerta al pubblico
L'offerta
al pubblico, quando contiene gli estremi
essenziali del contratto alla cui conclusione
è diretta, vale come proposta, salvo che
risulti diversamente dalle circostanze o
dagli usi.
La
revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa
forma dell'offerta o in forma equipollente,
è efficace anche in confronto di chi non
ne ha avuto notizia.
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le
parti, nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede (1366,1375,
2208).
Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La
parte che, conoscendo o dovendo conoscere
l'esistenza di una causa d'invalidità del
contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato
notizia all'altra parte è tenuta a risarcire
il danno da questa risentito per avere confidato,
senza sua colpa, nella validità del contratto
(1308).
Art. 1339 Inserzione automatica di clausole
Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi,
imposti dalla legge (o da norme corporative)
sono di diritto inseriti nel contratto,
anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).
Art. 1340 Clausole d'uso
Le
clausole d'uso s'intendono inserite nel
contratto, se non risulta che non sono state
volute dalle parti.
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le
condizioni generali di contratto predisposte
da uno dei contraenti sono efficaci nei
confronti dell'altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute
o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza (1370, 2211).
In
ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono, a favore di
colui che le ha predisposte, limitazioni
di responsabilità, (1229), facoltà di recedere
dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione,
ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente
decadenze (2964 e seguenti), limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni (1462),
restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita
proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe
(Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità
giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei
contratti conclusi mediante la sottoscrizione
di moduli o formulari, predisposti per disciplinare
in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, le clausole aggiunte al modulo
o al formulario prevalgono su quelle del
modulo o del formulario qualora siano incompatibili
con esse, anche se queste ultime non sono
state cancellate (1370).
Si
osserva inoltre la disposizione del secondo
comma dell'articolo precedente.
SEZIONE
II
Della
causa del contratto
Art. 1343 Causa illecita
La
causa è illecita quando è contraria a norme
imperative, all'ordine pubblico o al buon
costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art. 1344 Contratto in frode alla legge
Si
reputa altresì illecita la causa quando
il contratto costituisce il mezzo per eludere
l'applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345 Motivo illecito
Il
contratto è illecito quando le parti si
sono determinate a concluderlo esclusivamente
per un motivo illecito comune ad entrambe
(788, 14182).
SEZIONE
III
Dell'oggetto
del contratto
Art. 1346 Requisiti
L'oggetto
del contratto deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile (1418).
Art. 1347 Possibilità sopravvenuta dell'oggetto
Il
contratto sottoposto a condizione sospensiva
o a termine (1814) è valido, se la prestazione
inizialmente impossibile diviene possibile
prima dell'avveramento della condizione
o della scadenza del termine.
Art. 1348 Cose future
La
prestazione di cose future (820,1472, 2823)
può essere dedotta in contratto, salvi i
particolari divieti della legge (179, 458,
771).
Art. 1349 Determinazione dell'oggetto
Se
la determinazione della prestazione dedotta
in contratto è deferita a un terzo e non
risulta che le parti vollero rimettersi
al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere
con equo apprezzamento. Se manca la determinazione
del terzo o se questa è manifestamente iniqua
o erronea, la determinazione è fatta dal
giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La
determinazione rimessa al mero arbitrio
del terzo non si può impugnare se non provando
la sua mala fede. Se manca la determinazione
del terzo e le parti non si accordano per
sostituirlo, il contratto è nullo (1421
e seguenti).
Nel
determinare la prestazione il terzo deve
tener conto anche delle condizioni generali
della produzione a cui il contratto eventualmente
abbia riferimento.
SEZIONE
IV
Della
forma del contratto
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono
farsi per atto pubblico (2699 e seguenti)
o per scrittura privata (2702 e seguenti),
sotto pena di nullità:
1)
i contratti che trasferiscono la proprietà
di beni immobili (812, 2643)
2)
i contratti che costituiscono, modificano
o trasferiscono il diritto di usufrutto
(978 e seguenti) su beni immobili, il diritto
di superficie (952 e seguenti), il diritto
del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3)
i contratti che costituiscono la comunione
(1100 e seguenti) di diritti indicati dai
numeri precedenti;
4)
i contratti che costituiscono o modificano
le servitù prediali (1027 e seguenti), il
diritto di uso su beni immobili e il diritto
di abitazione (1021 e seguenti);
5)
gli atti di rinunzia ai diritti indicati
dai numeri precedenti;
6)
i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico
(971);
7)
i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8)
i contratti di locazione di beni immobili
per una durata superiore a nove anni (1571
e seguenti);
9)
i contratti di società (2247 e seguenti)
o di associazione (2549 e seguenti) con
i quali si conferisce il godimento di beni
immobili o di altri diritti reali immobiliari
per un tempo eccedente i nove anni o per
un tempo indeterminato;
10)
gli atti che costituiscono rendite perpetue
(1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti),
salve le disposizioni relative alle rendite
dello Stato (1871);
11)
gli atti di divisione di beni immobili e
di altri diritti reali immobiliari (2646);
12)
le transazioni (1965 e seguenti) che hanno
per oggetto controversie relative ai rapporti
giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13)
gli altri atti specialmente indicati dalla
legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519,
601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392,
1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864,
1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518,
2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807,
808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565,
852, 857).
Art. 1351 Contratto preliminare
Il
contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti),
se non è fatto nella stessa forma che la
legge prescrive per il contratto definitivo
(2932).
Art. 1352 Forme convenzionali
Se
le parti hanno convenuto per iscritto di
adottare una determinata forma per la futura
conclusione di un contratto, si presume
che la forma sia stata voluta per la validità
di questo (2725).
CAPO
III
Della
condizione nel contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
Le
parti possono subordinare l'efficacia o
la risoluzione del contratto o di un singolo
patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili
E
nullo il contratto (1421 e seguenti) al
quale è apposta una condizione, sospensiva
o risolutiva, contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume (prel.
31).
La
condizione impossibile rende nullo il contratto
se è sospensiva; se è risolutiva, si ha
come non apposta (634).
Se
la condizione illecita o impossibile è apposta
a un patto singolo del contratto, si osservano,
riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni
dei commi precedenti, fermo quanto è disposto
dall'art. 1419.
Art. 1355 Condizione meramente potestativa
E'
nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione
di un obbligo subordinata a una condizione
sospensiva che la faccia dipendere dalla
mera volontà dell'alienante o, rispettivamente,
da quella del debitore.
Art. 1356 Pendenza della condizione
In
pendenza della condizione sospensiva l'acquirente
di un diritto può 2900 e seguenti; Cod.
Proc. Civ.670).
L'acquirente
di un diritto sotto condizione risolutiva
può, in pendenza di questa, esercitarlo,
ma l'altro contraente può compiere atti
conservativi.
Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi
ha un diritto subordinato a condizione sospensiva
o risolutiva può disporne in pendenza di
questa (2852); ma gli effetti di ogni atto
di disposizione sono subordinati alla stessa
condizione.
Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui
che si è obbligato o che ha alienato un
diritto sotto condizione sospensiva, ovvero
lo ha acquistato sotto condizione risolutiva,
deve, in pendenza della condizione, comportarsi
secondo buona fede per conservare integre
le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).
Art. 1359 Avveramento della condizione
La
condizione si considera avverata qualora
sia mancata per causa imputabile alla parte
che aveva interesse contrario all'avveramento
di essa.
Art. 1360 Retroattività della condizione
Gli
effetti dell'avveramento della condizione
retroagiscono al tempo in cui è stato concluso
il contratto, salvo che, per volontà delle
parti o per la natura del rapporto, gli
effetti del contratto o della risoluzione
debbano essere riportati a un momento diverso
(646).
Se
però la condizione risolutiva è apposta
a un contratto ad esecuzione continuata
o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza
di patto contrario, non ha effetto riguardo
alle prestazioni già eseguite (1465, 2655).
Art. 1361 Atti di amministrazione
L'avveramento
della condizione non pregiudica la validità
degli atti di amministrazione compiuti dalla
parte a cui, in pendenza della condizione
stessa, spettava l'esercizio del diritto.
Salvo
diverse disposizioni di legge o diversa
pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti
dal giorno in cui la condizione si è avverata
(646).
CAPO
IV
Dell'interpretazione
del contratto
Art. 1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare
il contratto si deve indagare quale sia
stata la comune intenzione delle parti e
non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per
determinare la comune intenzione delle parti,
si deve valutare il loro comportamento complessivo
anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le
clausole del contratto si interpretano le
une per mezzo delle altre, attribuendo a
ciascuna il senso che risulta dal complesso
dell'atto (1419).
Art. 1364 Espressioni generali
Per
quanto generali siano le espressioni usate
nel contratto, questo non comprende che
gli oggetti sui quali le parti si sono proposte
di contrattare.
Art. 1365 Indicazioni esemplificative
Quando
in un contratto si è espresso un caso al
fine di spiegare un patto, non si presumono
esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo
ragione, può estendersi lo stesso patto.
Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il
contratto deve essere interpretato secondo
buona fede (1337,1371,1375).
Art. 367 Conservazione del contratto
Nel
dubbio, il contratto o le singole clausole
devono interpretarsi nel senso in cui possono
avere qualche effetto, anziché in quello
secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).
Art. 1368 Pratiche generali interpretative
Le
clausole ambigue s'interpretano secondo
ciò che si pratica generalmente nel luogo
in cui il contratto è stato concluso.
Nei
contratti in cui una delle parti è un imprenditore
(2082), le clausole ambigue s'interpretano
secondo ciò che si pratica generalmente
nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Art. 1369 Espressioni con più sensi
Le
espressioni che possono avere più sensi
devono, nel dubbio, essere intese nel senso
più conveniente alla natura e all'oggetto
del contratto.
Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le
clausole inserite nelle condizioni generali
di contratto (1341) o in moduli o formulari
(1342) predisposti da uno dei contraenti
s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1371 Regole finali
Qualora,
nonostante l'applicazione delle norme contenute
in questo capo (1362 e seguenti), il contratto
rimanga oscuro, esso deve essere inteso
nel senso meno gravoso per l'obbligato,
se è a titolo gratuito, e nel senso che
realizzi l'equo contemperamento degli interessi
delle parti, se è a titolo oneroso.
CAPO
V
Degli
effetti del contratto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il
contratto ha forza di legge tra le parti.
Non
può essere sciolto che per mutuo consenso
o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227).
Il
contratto non produce effetto rispetto ai
terzi che nei casi previsti dalla legge
(1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art. 1373 Recesso unilaterale
Se
a una delle parti è attribuita la facoltà
di recedere dal contratto, tale facoltà
può essere esercitata finché il contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei
contratti a esecuzione continuata o periodica,
tale facoltà può essere esercitata anche
successivamente, ma il recesso non ha effetto
per le prestazioni già eseguite o in corso
di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671,
2227).
Qualora
sia stata stipulata la prestazione di un
corrispettivo per il recesso, questo ha
effetto quando la prestazione è eseguita.
E'
salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374 Integrazione del contratto
Il
contratto obbliga le parti non solo a quanto
e nel medesimo espresso, ma anche a tutte
le conseguenze che ne derivano secondo la
legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità.
Art. 1375 Esecuzione di buona fede
Il
contratto deve essere eseguito secondo buona
fede (1337,1358,1366, 1460).
Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa determinata,
la costituzione o il trasferimento di un
diritto reale ovvero il trasferimento di
un altro diritto, la proprietà o il diritto
si trasmettono e si acquistano per effetto
del consenso delle parti legittimamente
manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520
e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).
Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando
oggetto del trasferimento è una determinata
massa di cose, anche se omogenee, si applica
la disposizione dell'articolo precedente,
ancorché, per determinati effetti, le cose
debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento
di cose determinate solo nel genere, la
proprietà si trasmette con l'individuazione
fatta d'accordo tra le parti o nei modi
da esse stabiliti (1465). Trattandosi di
cose che devono essere trasportate da un
luogo a un altro, l'individuazione avviene
anche mediante la consegna al vettore (1678
e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e
seguenti).
Art. 1379 Divieto di alienazione
Il
divieto di alienare stabilito per contratto
ha effetto solo tra le parti, e non è valido
se non è contenuto entro convenienti limiti
di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile
interesse di una delle parti (1260).
Art. 1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se,
con successivi contratti, una persona concede
a diversi contraenti un diritto personale
di godimento relativo alla stessa cosa,
il godimento spetta al contraente che per
primo lo ha conseguito.
Se
nessuno dei contraenti ha conseguito il
godimento, è preferito quello che ha il
titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono
salve le norme relative agli effetti della
trascrizione (2644 e seguenti).
Art. 1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui
che ha promesso l'obbligazione o il fatto
di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro
contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi
o non compie il fatto promesso.
SEZIONE
II
Della
clausola penale e della caparra
Art. 1382 Effetti della clausola penale
La
clausola, con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento
(1218), uno dei contraenti è tenuto a una
determinata prestazione, ha l'effetto di
limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità
del danno ulteriore (1223).
La
penale è dovuta indipendentemente dalla
prova del danno.
Art. 1383 Divieto di cumulo
Il
creditore non può domandare insieme la prestazione
principale e la penale, se questa non è
stata stipulata per il semplice ritardo.
Art. 1384 Riduzione della penale
La
penale può essere diminuita equamente dal
giudice, se l'obbligazione principale è
stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare
della penale è manifestamente eccessivo,
avuto sempre riguardo all'interesse che
il creditore aveva all'adempimento (1181,
1526-2, att. 163).
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se
al momento della conclusione (1326) del
contratto una parte dà all'altra, a titolo
di caparra, una somma di danaro o una quantità
di altre cose fungibili, la caparra, in
caso di adempimento, deve essere restituita
o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se
la parte che ha dato la caparra è inadempiente
(1218), l'altra può recedere dal contratto,
ritenendo la caparra; se inadempiente è
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra
può recedere dal contratto ed esigere il
doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se
però la parte che non è inadempiente preferisce
domandare l'esecuzione o la risoluzione
(1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento
del danno è regolato dalle norme generali
(1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se
nel contratto è stipulato il diritto di
recesso per una o per entrambe le parti,
la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso.
In
questo caso, il recedente perde la caparra
data o deve restituire il doppio di quella
che ha ricevuta.
CAPO
VI
Della
Rappresentanza
Art. 1387 Fonti della rappresentanza
Il
potere di rappresentanza è conferito dalla
legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod.
Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il
contratto concluso dal rappresentante in
nome e nell'interesse del rappresentato,
nei limiti delle facoltà conferitegli (19),
produce direttamente effetto nei confronti
del rappresentato.
Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando
la rappresentanza è conferita dall'interessato,
per la validità del contratto concluso dal
rappresentante basta che questi abbia la
capacità di intendere e di volere (428,1425),
avuto riguardo alla natura e al contenuto
del contratto stesso, sempre che sia legalmente
capace il rappresentato (1471).
In
ogni caso, per la validità del contratto
concluso dal rappresentante è necessario
che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390 Vizi della volontà
Il
contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441
e seguenti) se è viziata la volontà del
rappresentante. Quando però il vizio riguarda
elementi predeterminati dal rappresentato,
il contratto è annullabile solo se era viziata
la volontà di questo.
Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei
casi in cui è rilevante lo stato di buona
o di mala fede, di scienza o d'ignoranza
di determinate circostanze, si ha riguardo
alla persona del rappresentante, salvo che
si tratti di elementi predeterminati dal
rappresentato.
In
nessun caso il rappresentato che è in mala
fede può giovarsi dello stato d'ignoranza
o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392 Forma della procura
La
procura non ha effetto se non è conferita
con le forme prescritte per il contratto
che il rappresentante deve concludere (1350
e seguenti, 1396 e seguenti).
Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il
terzo che contratta col rappresentante può
sempre esigere che questi giustifichi i
suoi poteri e, se la rappresentanza risulta
da un atto scritto, che gliene dia una copia
da lui firmata.
Art. 1394 Conflitto d'interessi
Il
contratto concluso dal rappresentante in
conflitto d'interessi col rappresentato
può essere annullato (1441 e seguenti) su
domanda del rappresentato, se il conflitto
era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 Contratto con se stesso
E'
annullabile (1471 e seguenti) il contratto
che il rappresentante conclude con se stesso,
in proprio o come rappresentante di un'altra
parte, a meno che il rappresentato lo abbia
autorizzato specificatamente ovvero il contenuto
del contratto sia determinato in modo da
escludere la possibilità di conflitto d'interessi
(1735).
L'impugnazione
può essere proposta soltanto dal rappresentato
(1471).
Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le
modificazioni e la revoca della procura
devono essere portate a conoscenza dei terzi
con mezzi idonei. In mancanza, esse non
sono opponibili ai terzi, se non si prova
che questi le conoscevano al momento della
conclusione del contratto (19, 2266).
Le
altre cause di estinzione del potere di
rappresentanza conferito dall'interessato
(1722 e seguenti) non sono opponibili ai
terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il
rappresentante e tenuto a restituire il
documento dal quale risultano i suoi poteri,
quando questi sono cessati.
Art. 1398 Rappresentanza senza potere
Colui
che ha contrattato come rappresentante senza
averne i poteri o eccedendo i limiti delle
facoltà conferitegli, è responsabile del
danno che il terzo contraente ha sofferto
per avere confidato senza sua colpa nella
validità del contratto (1338, 1890, 2822).
Art. 1399 Ratifica
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, il contratto
può essere ratificato dall'interessato,
con l'osservanza delle forme prescritte
per la conclusione di esso (1350, 2725).
La
ratifica ha effetto retroattivo, ma sono
salvi i diritti dei terzi.
Il
terzo è colui che ha contrattato come rappresentante
possono d'accordo sciogliere il contratto
prima della ratifica.
Il
terzo contraente può invitare l'interessato
a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli
un termine, scaduto il quale, nel silenzio,
la ratifica s'intende negata (1712).
La
facoltà di ratifica si trasmette agli eredi
(588).
Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza
Le
speciali forme di rappresentanza nelle imprese
agricole e commerciali sono regolate dal
libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
CAPO
VII
Del
contratto per persona da nominare
Art. 1401 Riserva di nomina del contraente
Nel
momento della conclusione del contratto
(1326) una parte può riservarsi la facoltà
di nominare successivamente la persona che
deve acquistare i diritti e assumere gli
obblighi nascenti dal contratto stesso.
Art. 1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La
dichiarazione di nomina deve essere comunicata
all'altra parte nel termine di tre giorni
dalla stipulazione del contratto, se le
parti non hanno stabilito un termine diverso.
La
dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata
dall'accettazione della persona nominata
o se non esiste una procura anteriore al
contratto.
Art. 1403 Forme e pubblicità
La
dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione
della persona nominata non hanno effetto
(2725) se non rivestono la stessa forma
che le parti hanno usata per il contratto,
anche se non prescritta dalla legge.
Se
per il contratto è richiesta a determinati
effetti una forma di pubblicità (2643 e
seguenti), deve agli stessi effetti essere
resa pubblica anche la dichiarazione di
nomina, con l'indicazione dell'atto di procura
o dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando
la dichiarazione di nomina è stata validamente
fatta, la persona nominata acquista i diritti
e assume gli obblighi derivanti dal contratto
con effetto dal momento in cui questo fu
stipulato.
Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se
la dichiarazione di nomina non è fatta validamente
nel termine stabilito dalla legge o dalle
parti, il contratto produce i suoi effetti
tra i contraenti originari (1762).
CAPO
VIII
Della
cessione del contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna
parte può sostituire a se un terzo nei rapporti
derivanti da un contratto con prestazioni
corrispettive, se queste non sono state
ancora eseguite, purché l'altra parte vi
consenta.
Art. 1407 Forma
Se
una parte ha consentito preventivamente
che l'altra sostituisca a se un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione
è efficace nei suoi confronti dal momento
in cui le è stata notificata (Cod. Proc.
Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata (1264).
Se
tutti gli elementi del contratto risultano
da un documento nel quale è inserita la
clausola "all'ordine" o altra equivalente,
la girata (2009) del documento produce la
sostituzione del giratario nella posizione
del girante.
Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il
cedente è liberato dalle sue obbligazioni
verso il contraente ceduto dal momento in
cui la sostituzione diviene efficace nei
confronti di questo.
Tuttavia
il contraente ceduto, se ha dichiarato di
non liberare il cedente, può agire contro
di lui qualora il cessionario non adempia
(1218) le obbligazioni assunte.
Nel
caso previsto dal comma precedente, il contraente
ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento
del cessionario, entro quindici giorni da
quello in cui l'inadempimento si è verificato;
in mancanza è tenuto al risarcimento del
danno (1223).
Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il
contraente ceduto può opporre al cessionario
tutte le eccezioni derivanti dal contratto,
ma non quelle fondate su altri rapporti
col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa
riserva al momento in cui ha consentito
alla sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il
cedente è tenuto a garantire la validità
del contratto (1325, 1266).
Se
il cedente assume la garanzia dell'adempimento
del contratto, egli risponde come un fideiussore
per le obbligazioni del contraente ceduto
(1936, 1942, 1944 e seguenti).
CAPO
IX
Del
contratto a favore di terzi
Art. 1411 Contratto a favore di terzi
E'
valida la stipulazione a favore di un terzo
(1875, 1920), qualora lo stipulante vi abbia
interesse (1174).
Salvo
patto contrario, il terzo acquista il diritto
contro il promittente per effetto della
stipulazione.
Questa
però può essere revocata o modificata dallo
stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato,
anche in confronto del promittente, di volerne
profittare (1920 e seguenti).
In
caso di revoca della stipulazione o di rifiuto
del terzo di profittarne, la prestazione
rimane a beneficio dello stipulante, salvo
che diversamente risulti dalla volontà delle
parti o dalla natura del contratto.
Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se
la prestazione deve essere fatta al terzo
dopo la morte dello stipulante, questi può
revocare il beneficio anche con una disposizione
testamentaria (587) e quantunque il terzo
abbia dichiarato di volerne profittare,
salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante
abbia rinunciato per iscritto al potere
di revoca (1921).
La
prestazione deve essere eseguita a favore
degli eredi del terzo se questi premuore
allo stipulante, purché il beneficio non
sia stato revocato o lo stipulante non abbia
disposto diversamente.
Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il
promittente può opporre al terzo le eccezioni
fondate sul contratto dal quale il terzo
deriva il suo diritto, ma non quelle fondate
su altri rapporti tra promittente e stipulante.
CAPO
X
Della
simulazione
Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il
contratto simulato non produce effetto tra
le parti.
Se
le parti hanno voluto concludere un contratto
diverso da quello apparente, ha effetto
tra esse il contratto dissimulato, purché
ne sussistano i requisiti di sostanza e
di forma.
Le
precedenti disposizioni si applicano anche
agli atti unilaterali destinati a una persona
determinata, che siano simulati per accordo
tra il dichiarante e il destinatario (164).
Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La
simulazione (164) non può essere opposta
né dalle parti contraenti, né dagli aventi
causa o dai creditori del simulato alienante,
ai terzi che in buona fede (1147) hanno
acquistato diritti dal titolare apparente,
salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di simulazione (2652).
I
terzi possono far valere la simulazione
in confronto delle parti, quando essa pregiudica
i loro diritti (1372, 1417).
Art. 1416 Rapporti con i creditori
La
simulazione non può essere opposta dai contraenti
ai creditori del titolare apparente che
in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione
sui beni che furono oggetto del contratto
simulato (2910 e seguenti).
I
creditori del simulato alienante possono
far valere la simulazione che pregiudica
i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori
chirografari del simulato acquirente, sono
preferiti a questi, se il loro credito è
anteriore (2704) all'atto simulato.
Art. 1417 Prova della simulazione
La
prova per testimoni (2721 e seguenti) della
simulazione è ammissibile senza limiti (164),
se la domanda e proposta da creditori o
da terzi e, qualora sia diretta a far valer
l'illiceità del contratto dissimulato (1343
e seguenti, 1354), anche se è proposta dalle
parti (164).
CAPO
XI
Della
nullità del contratto
Art. 1418 Cause di nullità del contratto
Il
contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga
diversamente.
Producono
nullità del contratto la mancanza di uno
dei requisiti indicati dall'art. 1325,
l'illiceità della causa (1343), l'illiceità
dei motivi nel caso indicato dall'art.
1345 e la mancanza nell'oggetto
dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il
contratto è altresì nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778
e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261,
1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895,
1904, 1972).
Art. 1419 Nullità parziale
La
nullità parziale di un contratto o la nullità
di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non
lo avrebbero concluso senza quella parte
del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La
nullità di singole clausole non importa
la nullità del contratto, quando le clausole
nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative (1339, 1354, 1500 e seguente,
1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti con più di due parti, in cui le
prestazioni di ciascuna sono dirette al
conseguimento di uno scopo comune, la nullità
che colpisce il vincolo di una sola delle
parti non importa nullità del contratto,
salvo che la partecipazione di essa debba,
secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1421 Legittimazione all'azione di nullità
Salvo
diverse disposizioni di legge, la nullità
può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice.
Art. 1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità
L'azione
per far dichiarare la nullità non è soggetta
a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione
(1158 e seguenti) e della prescrizione delle
azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art. 1423 Inammissibilità della convalida
Il
contratto nullo non può essere convalidato
(1444), se la legge non dispone diversamente
(799).
Art. 1424 Conversione del contratto nullo
Il
contratto nullo può produrre gli effetti
di un contratto diverso, del quale contenga
i requisiti di sostanza e di forma, qualora,
avuto riguardo allo scopo perseguito dalle
parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero
voluto se avessero conosciuto la nullità
(1367).
CAPO
XII
Dell'annullabilità
del contratto
SEZIONE
I
Dell'incapacità
Art. 1425 Incapacità delle parti
Il
contratto è annullabile se una delle parti
era legalmente incapace di contrattare (1441
e seguenti).
E'
parimenti annullabile, quando ricorrono
le condizioni stabilite dall'art. 428,
il contratto stipulato da persona
incapace d'intendere o di volere (1191,
1934 e seguente).
Art. 1426 Raggiri usati dal minore
Il
contratto non è annullabile, se il minore
ha con raggiri occultato la sua minore età
(2); ma la semplice dichiarazione da lui
fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo
all'impugnazione del contratto.
SEZIONE
II
Dei
vizi del consenso
Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il
contraente, il cui consenso fu dato per
errore (1428 e seguenti), estorto con violenza
(1434 e seguenti) o carpito con dolo, può
chiedere l'annullamento del contratto (1439
e seguenti) secondo le disposizioni seguenti
(122, 624).
Art. 1428 Rilevanza dell'errore
L'errore
è causa di annullamento del contratto quando
è essenziale ed è riconoscibile dall'altro
contraente.
Art. 1429 Errore essenziale
L'errore
è essenziale:
1)
quando cade sulla natura o sull'oggetto
del contratto;
2)
quando cade sull'identità dell'oggetto della
prestazione ovvero sopra una qualità dello
stesso che, secondo il comune apprezzamento
o in relazione alle circostanze, deve ritenersi
determinante del consenso;
3)
quando cade sull'identità o sulle qualità
della persona dell'altro contraente, sempre
che l'una o le altre siano state determinanti
del consenso (122);
4)
quando, trattandosi di errore di diritto,
è stato la ragione unica o principale del
contratto (1969).
Art. 1430 Errore di calcolo
L'errore
di calcolo non dà luogo ad annullamento
del contratto, ma solo a rettifica, tranne
che, concretandosi in errore sulla quantità,
sia stato determinante del consenso.
Art. 1431 Errore riconoscibile
L'errore
si considera riconoscibile quando, in relazione
al contenuto, alle circostanze del contratto
ovvero alla qualità dei contraenti, una
persona di normale diligenza (1176) avrebbe
potuto rilevarlo.
Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato
La
parte in errore non può domandare l'annullamento
del contratto se, prima che ad essa possa
derivarne pregiudizio, l'altra offre di
eseguirlo in modo conforme al contenuto
e alle modalità del contratto che quella
intendeva concludere.
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le
disposizioni degli articoli precedenti si
applicano anche al caso in cui l'errore
cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione
è stata inesattamente trasmessa dalla persona
o dall'ufficio che ne era stato incaricato
(2706).
Art. 1434 Violenza
La
violenza è causa di annullamento del contratto,
anche se esercitata da un terzo.
Art. 1435 Caratteri della violenza
La
violenza deve essere di tal natura da far
impressione sopra una persona sensata è
da farle temere di esporre se o i suoi beni
a un male ingiusto è notevole. Si ha riguardo,
in questa materia, all'età, al sesso e alla
condizione delle persone.
Art. 1436 Violenza diretta contro terzi
La
violenza è causa di annullamento del contratto
anche quando il male minacciato riguarda
la persona o i beni del coniuge del contraente
o di un discendente o ascendente di lui.
Se
il male minacciato riguarda altre persone,
l'annullamento del contratto è rimesso alla
prudente valutazione delle circostanze da
parte del giudice.
Art. 1437 Timore riverenziale
Il
solo timore riverenziale non è causa di
annullamento del contratto.
Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto
La
minaccia di far valere un diritto può essere
causa di annullamento del contratto solo
quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art. 1439 Dolo
Il
dolo è causa di annullamento del contratto
quando i raggiri usati da uno dei contraenti
sono stati tali che, senza di essi, l'altra
parte non avrebbe contrattato.
Quando
i raggiri sono stati usati da un terzo,
il contratto è annullabile se essi erano
noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440 Dolo incidente
Se
i raggiri non sono stati tali da determinare
il consenso, il contratto è valido, benché
senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni
diverse; ma il contraente in mala fede risponde
dei danni (2056).
SEZIONE
III
Dell'azione
di annullamento
Art. 1441 Legittimazione
L'annullamento
del contratto può essere domandato solo
dalla parte nel cui interesse è stabilito
dalla legge.
L'incapacità
del condannato (Cod. Pen. 32) in istato
di interdizione legale può essere fatta
valere da chiunque vi ha interesse.
Art. 1442 Prescrizione
L'azione
di annullamento si prescrive (2962) in cinque
anni (428, 761, 775).
Quando
l'annullabilità dipende da vizio del consenso
o da incapacità legale (1425 e seguenti),
il termine decorre dal giorno in cui è cessata
la violenza, è stato scoperto l'errore o
il dolo, è cessato lo stato d'interdizione
o d'inabilitazione (429), ovvero il minore
ha raggiunto la maggiore età (2).
Negli
altri casi il termine decorre dal giorno
della conclusione del contratto (428, 775,
1326).
L'annullabilità
può essere opposta dalla parte convenuta
per l'esecuzione del contratto, anche se
è prescritta l'azione per farla valere.
Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se
il contratto è annullato per incapacità
(1425) di uno dei contraenti, questi non
è tenuto a restituire all'altro la prestazione
ricevuta se non nei limiti in cui è stata
rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art. 1444 Convalida
Il
contratto annullabile può essere convalidato
dal contraente al quale spetta l'azione
di annullamento, mediante un atto che contenga
la menzione del contratto e del motivo di
annullabilità, e la dichiarazione che s'intende
convalidarlo.
Il
contratto è pure convalidato, se il contraente
al quale spettava l'azione di annullamento
vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo
il motivo di annullabilità.
La
convalida non ha effetto, se chi l'esegue
non è in condizione di concludere validamente
il contratto (1423,1451).
Art. 1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento
che non dipende da incapacità legale non
pregiudica i diritti acquistati a titolo
oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda
di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824;
att. 165).
Art. 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità
che riguarda il vincolo di una sola delle
parti non importa annullamento del contratto,
salvo che la partecipazione di questa debba,
secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
CAPO
XIII
Della
rescissione del contratto
Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il
contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni
a condizioni inique, per la necessità, nota
alla controparte, di salvare sé o altri
dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona (2045), può essere rescisso sulla
domanda (2652) della parte che si è obbligata.
Il
giudice nel pronunciare la rescissione,
può, secondo le circostanze, assegnare un
equo compenso all'altra parte per l'opera
prestata.
Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se
vi è sproporzione tra la prestazione (att.166)
di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione
è dipesa dallo stato di bisogno di una parte,
del quale l'altra ha approfittato per trarne
vantaggio, la parte danneggiata può domandare
la rescissione del contratto.
L'azione
non è ammissibile se la lesione non eccede
la metà del valore che la prestazione eseguita
o promessa dalla parte danneggiata aveva
al tempo del contratto.
La
lesione deve perdurare fino al tempo in
cui la domanda è proposta.
Non
possono essere rescissi per causa di lesione
i contratti aleatori (1934, 1970).
Sono
salve le disposizioni relative alla rescissione
della divisione (761 e seguenti).
Art. 1449 Prescrizione
L'azione
di rescissione si prescrive in un anno dalla
conclusione del contratto; ma se il fatto
costituisce reato, si applica l'ultimo comma
dell'art. 2947.
La
rescindibilità del contratto non può essere
opposta in via di eccezione quando l'azione
è prescritta.
Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto
Il
contraente contro il quale è domandata la
rescissione può evitarla offrendo una modificazione
del contratto sufficiente per ricondurlo
ad equità.
Art. 1451 L'inammissibilità della convalida
Il
contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La
rescissione del contratto non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi (1757), salvi
gli effetti della trascrizione della domanda
di rescissione (2652).
CAPO
XIV
Della
risoluzione del contratto
SEZIONE
I
Della
risoluzione per inadempimento
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei
contratti con prestazioni corrispettive,
quando uno dei contraenti non adempie le
sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta
chiedere l'adempimento o la risoluzione
del contratto (1878, 1976, 2652), salvo,
in ogni caso, il risarcimento del danno
(1223 e seguenti).
La
risoluzione può essere domandata anche quando
il giudizio è stato promosso per ottenere
l'adempimento; ma non può più chiedersi
l'adempimento quando è stata domandata la
risoluzione.
Dalla
data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163)
di risoluzione l'inadempiente non può più
adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 Diffida ad adempiere
Alla
parte inadempiente l'altra può intimare
per iscritto di adempiere in un congruo
termine, con dichiarazione che, decorso
inutilmente detto termine, il contratto
s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901).
Il
termine non può essere inferiore a quindici
giorni, salvo diversa pattuizione delle
parti o salvo che, per la natura del contratto
o secondo gli usi, risulti congruo un termine
minore.
Decorso
il termine senza che il contratto sia stato
adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Art. 1455 Importanza dell'inadempimento
Il
contratto non si può risolvere se l'inadempimento
di una delle parti ha scarsa importanza,
avuto riguardo all'interesse dell'altra
(1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668,
1901).
Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
I
contraenti possono convenire espressamente
che il contratto si risolva nel caso che
una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite.
In
questo caso, la risoluzione si verifica
diritto (1517) quando la parte interessata
dichiara all'altra che intende valersi della
clausola risolutiva.
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Se
il termine fissato per la prestazione di
una delle parti deve considerarsi essenziale
all'interesse dell'altra, questa, salvo
patto o uso contrario, se vuole esigerne
l'esecuzione nonostante la scadenza del
termine, deve darne notizia all'altra parte
entro tre giorni (2964).
In
mancanza, il contratto s'intende risoluto
di diritto anche se non è stata espressamente
pattuita la risoluzione.
Art. 1458 Effetti della risoluzione
La
risoluzione del contratto per inadempimento
ha effetto retroattivo tra le parti, salvo
il caso di contratti i esecuzione continuata
o periodica, riguardo quali l'effetto della
risoluzione non si estende le prestazioni
già eseguite (1360).
La
risoluzione, anche se è stata espressamente
pattuita, non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione
della domanda di risoluzione (2652; att.
165).
Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento
di una delle parti non importa la risoluzione
del contratto rispetto alle altre, salvo
che la prestazione mancata debba, secondo
le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1460 Eccezione d'inadempimento
Nei
contratti con prestazioni corrispettive,
ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di
adempiere la sua obbligazione, se l'altro
non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente
la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle
parti o risultino dalla natura del contratto
(1565).
Tuttavia
non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto
riguardo alle circostanze, il rifiuto è
contrario alla buona fede (1375).
Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun
contraente può sospendere l'esecuzione della
prestazione da lui dovuta, se le condizioni
patrimoniali dell'altro sono divenute tali
da porre in evidente pericolo il conseguimento
della controprestazione, salvo che sia prestata
idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959;
att. 169).
Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La
clausola con cui si stabilisce che una delle
parti non può opporre eccezioni al fine
di evitare o ritardare la prestazione dovuta,
non ha effetto per le eccezioni di nullità
(1418 e seguenti), di annullabilità (1425
e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti)
del contratto.
Nei
casi in cui la clausola è efficace, il giudice,
se riconosce che concorrono gravi motivi,
può tuttavia sospendere la condanna, imponendo,
se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod.
Proc. Civ.1 19).
SEZIONE
II
Dell'impossibilità
sopravvenuta
Art. 1463 Impossibilità totale
Nei
contratti con prestazioni corrispettive,
la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità
della prestazione dovuta (1256) non può
chiedere la controprestazione, e deve restituire
quella che abbia già ricevuta, secondo le
norme relative alla ripetizione dell'indebito
(2033 e seguenti).
Art. 1464 Impossibilità parziale
Quando
la prestazione di una parte è divenuta solo
parzialmente impossibile (1258), l'altra
parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da essa dovuta, e può
anche recedere dal contratto qualora non
abbia un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale (1181).
Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei
contratti che trasferiscono la proprietà
di una cosa determinata ovvero costituiscono
o trasferiscono diritti reali (1376), il
perimento della cosa per una causa imputabile
all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo
di eseguire la controprestazione, ancorché
la cosa non gli sia stata consegnata.
La
stessa disposizione si applica nel caso
in cui l'effetto traslativo o costitutivo
sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora
oggetto del trasferimento sia una cosa determinata
solo nel genere, l'acquirente non è liberato
dall'obbligo di eseguire la controprestazione,
se l'alienante ha fatto la consegna o se
la cosa è stata individuata (1378).
L'acquirente
è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione,
se il trasferimento era sottoposto a condizione
sospensiva e l'impossilità è sopravvenuta
prima che si verifichi la condizione (1360).
Art. 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 impossibilità
della prestazione (1256) di una delle
parti non importa scioglimento del contratto
rispetto alle altre, salvo che la prestazione
mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
SEZIONE
III
Dell'eccessiva
onerosità
Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei
contratti a esecuzione continuata o periodica
ovvero a esecuzione differita, se la prestazione
di una delle parti è divenuta eccessivamente
onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che
deve tale prestazione può domandare la risoluzione
del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'art. 1458 (att. 168).
La
risoluzione non può essere domandata se
la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea
normale del contratto.
La
parte contro la quale è domandata la risoluzione
può evitarla offrendo di modificare equamente
le condizioni del contratto (962, 1623,
1664, 1923).
Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, se si
tratta di un contratto nel quale una sola
delle parti ha assunto obbligazioni, questa
può chiedere una riduzione della sua prestazione
ovvero una modificazione nelle modalità
di esecuzione, sufficienti per ricondurla
ad equità.
Art. 1469 Contratto aleatorio
Le
norme degli articoli precedenti non si applicano
ai contratti aleatori per loro natura (1879)
o per volontà delle parti (1448, 1472).