Il recupero del credito tramite un avvocato
Se si è già in possesso di un titolo esecutivo e ci si rivolge ad un avvocato
per recuperare il credito, quest'ultimo, dopo aver inviato una lettera di
diffida, si avvarrà delle norme contenute nel libro terzo del codice di
procedura civile, disciplinanti il processo esecutivo Queste norme sono rivolte
a soddisfare il diritto del creditore, ossia la realizzazione coattiva di
quello che avrebbe dovuto spontaneamente e bonariamente dare il debitore.
L'articolo 2740 codice civile dispone: il debitore risponde dell'adempimento
delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Se il
debitore non adempie, il creditore può quindi avvalersi del processo esecutivo
per realizzare il suo credito, procedendo ad esecuzione forzata sui beni del
suo debitore.
Vari tipi di processo di esecuzione
Il processo esecutivo è regolato nel codice di procedura civile dagli articoli
474-632.
Nell'ambito del processo esecutivo, possiamo distinguere tre specie di azioni
esecutive:
-
l'espropriazione forzata per crediti di denaro (espropriazione mobiliare presso
il debitore, espropriazione presso terzi, espropriazione immobiliare,
espropriazione di beni indivisi, espropriazione contro il terzo proprietario);
-
l'esecuzione per consegna o rilascio di cosa mobile o immobile;
- l'esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare (es. eliminare un muro
abusivo).
Atti preliminari alla esecuzione
Prima dell'inizio del processo esecutivo si dovrà notificare al debitore il
titolo esecutivo ed il precetto per preannunciarli il proposito di procedere ad
esecuzione forzata. In tal modo gli si consente la possibilità di adempiere la
propria obbligazione. Tali atti preliminari (notifica del titolo e del
precetto) sono previsti dall'articolo 479.
Il titolo esecutivo
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 474 del codice di procedura civile,
sono titoli esecutivi: le cambiali, gli assegni, le fatture, altri titoli di
credito, nonché altri atti negoziali ai quali la legge attribuisce alla stessa
e efficacia; le sentenze; decreto ingiuntivo, ordinanze, verbali di
conciliazione, licenze e sfratti convalidati, provvedimenti possessori, etc.
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, solo per le
obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Mentre per le cambiali, gli
assegni e gli altri titoli di credito il possessore può senz'altro iniziare
l'esecuzione, l'articolo 475 dispone che le sentenze, gli altri provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, e gli atti ricevuti da notaio, per valere come
titolo esecutivo, devono essere munite della formula esecutiva.
Il precetto
L'articolo 480 precisa che il precetto consiste nella formale intimazione ad
adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non
minore di dieci giorni, con l'avvertimento che mancando l'adempimento, si
procederà ad esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità:
l'indicazione delle parti; la data di notificazione del titolo esecutivo (se è
fatta separatamente); la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta
dalle legge (es. cambiale). Il precetto diviene inefficace se l'esecuzione non
è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione.
L'espropriazione forzata
L'espropriazione forzata è quel tipo di processo esecutivo, costituito da un
complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati
beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in danaro, con cui
soddisfare il credito del creditore procedente. Espropriazione forzata può
essere: espropriazione mobiliare; espropriazione immobiliare. Espropriazione
mobiliare può dirigersi: nei confronti del debitore se i beni mobili sono nella
disponibilità diretta del debitore; nei confronti dei terzi, se i beni mobili
sono nella disponibilità diretta di un terzo o se oggetto della espropriazione
è un credito del debitore verso terzi. Il procedimento di espropriazione si
svolge attraverso varie fasi, che, sinteticamente possono ridursi a tre: il
pignoramento; la vendita o la assegnazione del bene pignorato; la distribuzione
del ricavato.
Il pignoramento
L'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento (articolo 491). Il
pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al
debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito i beni che vengono pignorati e i frutti di essi. Su richiesta di uno o
più creditori, l'intervento dell' Ufficiale Giudiziario per il pignoramento dei
beni inizia con la redazione dell'atto di pignoramento descrivendo le cose
pignorate e determinandone approssimativamente il valore. Durante il
pignoramento dei beni l'ufficiale giudiziario enuncia al debitore le procedure
per la conservazione delle cose pignorate. Se il debitore non è presente,
l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate
nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione
stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla
porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Oggetti non pignorabili
Non sono pignorabili:
-
l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e cucina, etc.;
i commestibili e i combustibili;
-
gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere;
-
i crediti alimentari;
-
il crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone o sussidi dovuti per maternità malattia etc.
Il creditore può liberamente scegliere i singoli beni da pignorare, siano essi
mobili o immobili.
Evitare il pignoramento
Il debitore ha facoltà di evitare il pignoramento, versando nelle mani
dell'ufficiale giudiziario l'importo del credito e delle spese o per
consegnarlo al creditore o perché detta somma rimanga depositata come oggetto
del pignoramento. In questo secondo caso l'importo del credito e delle spese va
aumentato dei due decimi. Il debitore, inoltre, a due ulteriori facoltà:
- chiedere la conversione del pignoramento (articolo 495) ossia chiedere, in
qualunque momento anteriore alla vendita, la sostituzione delle cose pignorare
con una somma di denaro. L'istanza di conversione è ammissibile solo se il
debitore deposita in cancelleria, insieme all'istanza, una somma pari ad un
quinto del credito vantato dal creditore; l'istanza può essere presentata una
sola volta; è eliminata la possibilità di versare la somma a rate, quindi il
versamento va effettuato subito o entro il termine fissato dal giudice; se il
debitore non effettua il versamento della somma determinata dal giudice, decade
dal beneficio, e la somma versata al momento dell'istanza entra a far parte dei
beni di ignorati.
- chiedere la riduzione del pignoramento, quando il valore dei beni pignorati
è superiore all'importo delle spese e dei crediti. Il pignoramento perde
efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia
stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
La vendita e la assegnazione
Effettuato il pignoramento, il creditore ha due possibilità: fare istanza per
la vendita dei beni pignorati, fare istanza affinché i beni vengano a lui
assegnati in pagamento del credito. L'assegnazione consiste nella attribuzione
diretta del bene pignorato al creditore, al fine di soddisfare il suo credito
Nell'espropriazione mobiliare, l'assegnazione è possibile solo relativamente a
titoli di credito o di cose aventi un valore determinato o determinabile da
listini di borsa o mercato e dopo che siano falliti gli esperimenti di vendita.
Nell'espropriazione immobiliare l'assegnazione può essere fatta solo in caso di
esito negativo dell'incanto. L'istanza di vendita o di assegnazione si può fare
dopo dieci giorni dal pignoramento.
La distribuzione della somma ricavata se vi sono
creditori
Questa è l'ultima fase del processo di esecuzione e consiste nella ripartizione
fra i creditori della somma ricavata dalla vendita dei beni del debitore, al
fine di recuperare il credito vantato. La massa attiva che deve essere
distribuita tra i creditori intervenuti nell'espropriazione, è composta da: il
prezzo dei beni venduti; il conguaglio per le cose assegnate, ossia la
differenza fra il valore attribuito al bene e il credito dell'assegnatario;
rendite e proventi, ossia i frutti o gli interessi dei beni di ignorati; multe
o somme eventualmente dovute per risarcimento del danno da parte
dell'aggiudicatario inadempiente. Viene formato un piano di riparto delle
somme. Se residuano delle somme, vengono consegnate al debitore o al terzo che
ha subito l'esproprio.
Prescrizione del credito
Si determina la perdita del diritto alla riscossione del credito qualora il
proprio diritto non venga esercitato per un determinato periodo. I tempi di
prescrizione vengono determinati a seconda della tipologia del credito ed n
generale salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si
prescrive in 10 anni ( art. 2946 c.c )
La tempistica di prescrizione viene abbreviata a:
-
cinque anni per il diritto al risarcimento degli interessi, i crediti per canoni di locazione, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e i ratei di pensione;
-
tre anni per i crediti per prestazioni professionali;
-
due anni per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli;
-
un anno per i crediti per il pagamento dei premi di polizza assicurativa;
-
sei mesi per i crediti degli albergatori e coloro che danno alloggio con o senza pensione.