Sinistro su area privata
Nel caso
di incidente verificatosi su una strada o all’interno di un parcheggio
privato , la richiesta di risarcimento del danno da parte del
danneggiato non può essere rivolta direttamente alla compagnia
assicuratrice. E' possibile agire unicamente nei confronti del
responsabile del sinistro.
Tanto premesso è opportuno esaminare le disposizioni legislative e la relativa
giurisprudenza.
L’esclusione della responsabilità diretta nei confronti dell’assicuratore, nel
caso in esame, si evince dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 18
della legge 990/1969. A norma dell’art. 18 la compagnia assicuratrice può
essere convenuta dal danneggiato solo nel caso di veicoli per i quali vi è
obbligo di assicurazione. L’art. 1 prevede, a sua volta, l’obbligatorietà
dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli che
circolino su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”;
Essenziale per la comprensione della norma è la interpretazione, comune a
numerose pronunce della Suprema Corte, del significato di “aree equiparate a
quelle di uso pubblico“ per queste ultime dovendosi intendere quelle aree che,
ancorché di proprietà privata sono aperte ad un numero indeterminato di
persone, ossia sussista la possibilità giuridicamente lecita, di accesso ad
esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse …”
(Cass. Civ. sez. lll, 11 aprile 2000, n. 4603).
Per citare un esempio, la Cassazione (Cass. Pen. sez. lll 16 gennaio 1975 n.
329) ha ritenuto che “l’area di parcheggio o sosta d’un autoveicolo
immediatamente confinante con la pubblica strada, soprattutto se posta allo
stesso livello, quando risulti priva di recinzione o di riparo protettivo o
cartello ben visibile, mezzi tutti idonei ad impedire l’accesso a persone o
altrui veicoli, deve essere considerato come una strada di uso pubblico
, ancorché risulti di proprietà privata o avuta in uso o concessione
esclusivi”.
Ancora, la Corte di Cassazione ha chiarito con numerose pronunce (su tutte
Cass. Civ. sez. lll 24 marzo 1999 n.2791) che nell’applicazione delle norme
citate si deve tener conto non del luogo dove si è verificato il danno, ma
in quello dove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha cagionato il danno
. La Corte, in sostanza, considera che nell’ipotesi in cui un veicolo
circolante su una pubblica via “sbandando” vada a cagionare un danno in un’area
privata, sia configurabile l’azione diretta verso l’assicurazione.