La procedura per ottenere il risarcimento del danno
Se sei stato coinvolto
in un sinistro stradale, il primo passo da compiere è quello di informare
la propria assicurazione attraverso la c.d. "denuncia di sinistro". A tale
scopo può essere utilizzato il modello fornito dalle compagnie assicuratrici
altrimenti si può compilare la denuncia di proprio pugno ricordandosi di
indicare tutti i dati relativi alle persone coinvolte, ai veicoli ed alle
relative assicurazioni nonché il luogo, la data e la dinamica del sinistro.
Serve una mano?
A tale scopo può anche essere utilizzato il modulo per la constatazione
amichevole (CID).
Della denuncia che presenterete è necessario farsi rilasciare una copia da
allegare alla richiesta di risarcimento che rivolgerete all'assicurazione
del Danneggiante. Guarda in basso.
Richiesta di
risarcimento danni
La richiesta di
risarcimento, rivolta alla assicurazione del Danneggiante, deve essere
effettuata a mezzo raccomandata A/R ed indirizzata all'ufficio incaricato della
liquidazione nel luogo del vostro domicilio o nel capoluogo di provincia.
La richiesta deve contenere:
-
generalità delle
persone coinvolte (proprietario e conducente)
-
targa dei veicoli
-
compagnia
assicuratrice, agenzia e numero di polizza. E' utile sapere che, essendo
in possesso della sola targa del veicolo, è possibile risalire al proprietario
e alla relativa assicurazione tramite una visura sui terminali A.N.I.A. ed in
alcuni casi una visura al PRA.
Serve una mano?
-
luogo e data del
sinistro
-
dinamica dell'incidente
-
descrizione sommaria di
danni subiti dai veicoli
-
indicazione dei giorni
(non festivi e non meno di otto) e le ore (di ordinaria attività lavorativa) in
cui i veicoli, o comunque le "cose" che hanno subito danni, sono disponibili
per essere ispezionate dal perito incaricato dalla compagnia.
-
segnalazione di
eventuali danni fisici
-
indicazione dei
testimoni
-
indicazione
dell'intervento di un'autorità (Vigili Urbani, Carabinieri ….), in questo
caso le compagnie non possono liquidare il danno fino a quando non sia
disponibile il verbale redatto.
Il verbale
dell'incidente viene rilisciato dalle autorità (Vigili Urbani, Carabinieri ….)
dopo 30/60 gg. se si tratta di sinistro senza feriti e dopo 90/120 se ci sono
feriti. Nell'ipotesi che ci siano stati feriti gravi o morti o che sia stata
presentata una querela da una delle parti, si apre automaticamente un
procedimento penale. In questo caso il rilascio del verbale è subordinato al
nulla osta del magistrato che si occupa del caso.
Trattative con
l'assicurazione
Istruita la pratica,
inizia la trattativa con l'assicurazione per aver il maggior risarcimento
possibile. L'esito vantaggioso della trattativa è subordinato ad una
corretta applicazione delle regole che sommariamente vi abbiamo indicate, da
una buona documentazione medica, dall eprove fornite, dalle perizie sui
veicoli. Le trattative con l'assicurazione saranno ovviamente favorite
se vi farete seguire da avvocati specializzati.
Il costo dell'Avvocato che ti seguirà la pratica è a carico dell'assicurazione e tu con noi non devi anticipare nessuna somma?
Risposta
dell'assicurazione
Sulla base dei dati
forniti dal danneggiato, delle perizie sui veicoli, della documentazione
medica, delle prove fornite, il liquidatore incaricato dalla compagnia valuta
la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e, in caso di riscontro
positivo, formula una proposta scritta (normalmente più bassa del dovuto) al
danneggiato.
Nel caso in cui
quest'ultimo accetti l'offerta, l'assicurazione deve corrispondere la somma
indicata (con assegno o vaglia postale) entro 15 giorni dall'accettazione.
Al contrario, se il
danneggiato non ritiene sufficiente la cifra offerta, può astenersi anche dal
rispondere. Dopo 30 giorni di silenzio, comincia a decorrere un nuovo termine
di 15 giorni, entro i quali l'assicurazione deve comunque far pervenire la
somma offerta al danneggiato che potrà trattenerla a titolo di acconto sulle
maggiori somme che ritiene di dover aver percepire a titolo di risarcimento.
Serve una mano?
Eventuale fase
contenziosa
Se l'assicurazione
ritiene di non dover risarcire o offra una cifra ritenuta inadeguata, si
renderà necessario aprire una fase contenziosa.
Il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per le cause di valore non
superiore a euro 15.493,71, pari a 30 milioni di vecchie lire.
Nell'eventualità di danni di entità superiore bisogna invece rivolgersi al
Tribunale ordinario. In entrambi i casi, il danneggiato può convenire in
giudizio sia il responsabile della causazione del sinistro che la
sua assicurazione, avendo azione diretta anche nei confronti di
quest'ultima.