Il danno da circolazione nel codice civile
Una guida sulla infortunistica stradale, pur rivolta all'aspetto pratico come
questa, non può prescindere dall'esame di alcuni fondamentali articoli del
codice civile che, direttamente o indirettamente, riguardano la responsabilità
nel danno da circolazione.
Circolazione dei veicoli
Prima di esaminare analiticamente i quattro commi di cui si compone l'articolo,
è bene chiarire il significato che la legge intende attribuire ad alcuni
termini utilizzati. In primo luogo, parlando di "veicolo" si riferisce ad ogni
mezzo a trazione meccanica, animale o umana (e dunque anche biciclette,
carrozze, slitte …) purché non scorrano su rotaie. Altro concetto che deve
essere puntualizzato è quello di "circolazione" che riconduce, nel senso
comune, ad un mezzo in movimento. Il codice al contrario gli attribuisce un
significato ancora più ampio comprendendo anche i veicoli in sosta momentanea
(non il veicolo regolarmente parcheggiato).
1° comma: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo,
se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Il primo comma prospetta l'ipotesi in cui la circolazione di un veicolo produca
un danno ad un pedone o a cose configurando una "presunzione di colpa" per il
conducente. Questo tipo di presunzione è tecnicamente definita "juris tantum".
In pratica: il conducente è ritenuto responsabile dell'evento dannoso, ma può
liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile in quel luogo e in
quel momento per evitare il danno.
2° comma. "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il
danno subito dai singoli veicoli".
Come nel comma precedente, siamo di fronte ad una presunzione di colpa che
ammette la prova liberatoria. Ma se nessuno dei due conducenti riesce a fornire
tale prova, dimostrando di avere tenuto una condotta corretta, entrambi sono
ritenuti ugualmente responsabili e, di conseguenza, ciascuno sopporterà la metà
dei danni prodotti in conseguenza dello scontro. Con ciò non si vuol intendere,
come potrebbe sembrare, che ciascuno debba riparare il proprio veicolo ma che i
danni delle due vetture andranno sommati e divisi al 50%.
3° comma "Il proprietario del veicolo, o in sua vece l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il
conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta secondo la
sua volontà"
Il caso prospettato è quello in cui il danno è provocato da un soggetto diverso
dal proprietario. Per questa ipotesi il terzo comma dell'art. 2054 stabilisce
il principio della responsabilità solidale tra il conducente e proprietario del
veicolo. Ciò vuol dire che anche solo uno di loro potrà essere obbligato a
risarcire l'intero danno.
La solidarietà va a tutto vantaggio del danneggiato il quale avrà facoltà di
scegliere se agire nei confronti del conducente o nei confronti del
proprietario (valutando anche in base alla importanza dei rispettivi patrimoni)
per ottenere il risarcimento del danno subito; il pagamento di uno di loro
libera l'altro. Chi dei due abbia adempiuto al risarcimento del danneggiato può
poi rivolgersi (azione di regresso) verso il coobbligato solidale per ottenere
la metà di quanto pagato.
Per il proprietario del veicolo non è semplice evitare questa gravosa
presunzione di responsabilità solidale. La prova liberatoria consiste infatti
nel dimostrare che la circolazione del veicolo sia avventa contro la sua
volontà, ma non è sufficiente la prova di aver negato il consenso. Dovrà anche
dimostrare di aver adottato tutte le possibili cautele per evitare che il
veicolo fosse utilizzato a sua insaputa.
4° comma "In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di
manutenzione del veicolo".
A prescrizione biennale dell'azione di risarcimento
La legge presume che un diritto non esercitato per un determinato periodo di
tempo sia stato abbandonato e lo considera estinto. La prescrizione quindi è un
modo si estinzione dei diritti ispirata dalla necessità di evitare il permanere
di situazioni di incertezza all'interno dell'ordinamento giuridico. Ai sensi
del II comma art. 2947 c.c. " il diritto al risarcimento del danno prodotto da
circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni". La
Corte di Cassazione ha più volte specificato come il termine di prescrizione
cominci a decorrere non dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso (e
dunque dal sinistro) bensì dal momento in cui il danno sia divenuto
riconoscibile.
La responsabilita' extracontrattuale
Il c.d. danno da circolazione si inquadra nell'ambito della responsabilità
civile o aquiliana incentrata nell'art. 2043 cod. civ.: "qualunque fatto doloso
o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso
il fatto a risarcire il danno". E' il cardine del sistema della
responsabilità civile fondata sul principio del "neminem laedere" ovvero il
divieto di violare l'altrui diritto al quale è correlato l'obbligo di
risarcimento del danno. Dalla disposizione in esame possono essere enucleati
tre elementi che costituiscono la base della responsabilità civile.
Il fatto materiale: il fatto è doloso (quando l'autore agisca con coscienza
e volontà) o colposo (quando l'autore non ha voluto il danno, ma agito con
negligenza, imperizia, imprudenza o per inosservanza di leggi o regolamenti).
Talvolta il legislatore prevede un criterio di collegamento tra un soggetto e
un evento dannoso prescindendo dal dolo e dalla colpa. E' questo il caso della
responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. Infatti la legge
presume la responsabilità di determinati soggetti (conducente, proprietario …)
indipendentemente dal dolo o dalla colpa ad essi eventualmente imputabile, ma
solo basandosi sull'accertamento dello status.
L'ingiustizia del danno: Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione (Sent. 500/1999) ha ridefinito il concetto di danno ingiusto. Il
danno ingiusto come danno arrecato "non iure" (non conforme ai
principi dettati dall'ordinamento) che leda interessi rilevanti per
l'ordinamento. Questa rivoluzionaria sentenza ha scardinato il tradizionale
principio della risarcibilità dei soli diritti soggettivi ampliandola
a qualunque interesse protetto. Alla luce della menzionata
Sentenza, dunque, l'ingiustizia è l'unico requisito essenziale del danno
risarcibile ex art. 2043 c.c.
Nesso causale: Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta della
condotta umana. Tale è il dettato dell'art. 1223 cod. civ. in materia
contrattuale, richiamato nell'ambito della responsabilità extracontrattuale
dall'art. 2056 c.c.. Il rapporto causale è ancorato ai medesimi principi
elaborati sulla base degli artt. 40 e 41 del codice penale: sono ritenuti
conseguenza della condotta illecita quei danni che non si sarebbero verificati
in assenza di quella specifica condotta umana (condicio sine qua non) e sempre
che non abbiano concorso fattori eccezionali, di per sé idonei a determinare
l'evento dannoso.
L'accertamento della sussistenza degli elementi enucleati dall'art. dall'art.
2043 cod. civ. costituisce il presupposto per l'obbligazione di risarcimento a
carico del responsabile del danno ed in favore del danneggiato.
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