Responsabilità dell’ente pubblico proprietario di una strada
Nei casi in cui un sinistro sia riferibile ad una carente opera di
manutenzione della strada è possibile rivolgersi
all’amministrazione proprietaria onde ottenere il risarcimento del danno
subito.
Dal punto di vista teorico va innanzitutto rilevato un contrasto
giurisprudenziale in merito alla tutela applicabile.
Un orientamento minoritario ritiene applicabile al caso in esame l’articolo
2051 c.c. considerando la P.A., in quanto proprietaria, custode della
strada. Tale interpretazione è sicuramente più favorevole per il
danneggiato: la responsabilità del custode è, potremmo dire, presunta e dunque
l’ente proprietario per essere esonerato dall’obbligo di
risarcimento deve provare che il sinistro si sia verificato per caso fortuito
. Agevole la posizione del danneggiato che è solo tenuto a provare l’evento
dannoso (che l’incidente sia avvenuto) e il nesso causale (il collegamento tra
l’evento e l’insidia che lo ha causato).
L’orientamento predominante riconduce però la tutela del danneggiato all’art.
2043 c.c. per cui la P.A. è tenuta, come ogni altro soggetto che agisce
nell’ordinamento, a non ledere l’altrui diritto e pertanto deve verificare
che sul bene non insista una situazione di pericolo occulto, non visibile né
prevedibile. Secondo tale preminente interpretazione, dunque, grava
sul danneggiato l’onere di provare non solo l’evento dannoso e il nesso
causale, ma anche la condotta colposa dell’ente che non abbia provveduto ad una
corretta e tempestiva manutenzione del bene (nella specie il manto stradale).
Infine, deve essere fornita la prova che il danno sia stato provocato da un
fattore che rivesta i caratteri di insidia e trabocchetto . E’
“insidia” un pericolo che in quanto non visibile, non può essere evitato con la
“normale diligenza” della persona danneggiata la quale, in caso contrario,
sarebbe tenuta ad intraprendere un percorso alternativo onde evitare il rischio
che si prospetta sulla strada.
In entrambi i casi prospettati, la responsabilità dell’amministrazione è
esclusa, o proporzionalmente diminuita in relazione alla condotta colpevole del
danneggiato il cui comportamento deve essere valutato ai fini della
risarcibilità del danno.
Chiarificatrice sul punto la Sent. Cass. Civ. sez. lll, 24 maggio 1997, n.
4632: “ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente pubblico
proprietario di una strada per i danni subiti dall’utente a causa delle
condizioni di manutenzione della stessa – accertamento da compiersi non solo in
astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo
nelle quali si è verificato il sinistro – assume rilevanza anche la condotta
del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posta in
una non corretta relazione con la situazione di pericolo (nella specie una
buca), creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in
seguito, evitare.”
Deve essere valutata diversamente la responsabilità se il danno è stato
cagionato dalla presenza di lavori lungo la strada .
In questa ipotesi, la responsabilità potrebbe gravare sulle imprese
appaltatrici che abbiano omesso di attuare le prescritte norme di sicurezza per
tutelare l’incolumità degli utenti (si pensi alla segnaletica, o alle
protezioni del cantiere). In diversi casi di lavori stradali eseguiti su
appalto dell’ANAS, che abbiano comportato insidia o trabocchetto, la Suprema
Corte ha ritenuto solidalmente responsabile la società appaltatrice (che ha
l’obbligo di custodire il cantiere evitando l’accesso di terzi) e l’ANAS (che è
obbligata a controllare lo svolgimento dei lavori nonché la sicurezza del
traffico).