Infortunio “in itinere” (andando al lavoro)
Si definisce in tal modo l’incidente di cui rimane vittima il lavoratore durante
il percorso seguito dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa
. Si colloca fuori dall’ambito dell’attività lavorativa in senso stretto, ma
può considerarsi avvenuto “in occasione del lavoro”. L’azione
di spostamento sul territorio è ritenuta strumentale e preparatoria alla
prestazione lavorativa. La fattispecie è estesa anche al sinistro che si
verifichi lungo la strada che deve essere percorsa per raggiungere il luogo di
abituale consumazione dei pasti ove non vi sia una mensa aziendale
.
La indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” è subordinata
dal D.P.R. n. 1124/1965 ad una serie di presupposti:
-
l’itinerario deve essere quello normalmente percorribile e dunque quello più
breve o comunque più “conveniente”;
-
è
necessario provare il collegamento tra il percorso effettuato ed il lavoro
(escluso l’indennizzo se la via è percorsa per motivi personali o in orari non
compatibili con quelli lavorativi;
-
la
necessità dell’uso del veicolo privato deve essere valutata in relazione a
fattori quali gli orari le distanze e le variazioni dei tempi di percorrenza.
Quanto alla copertura assicurativa l’art. 12 del D.lgs. n. 38/2000 chiarisce
che “l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.
L’assicurazione è invece esclusa in caso di deviazioni o
interruzioni che non dipendano dal lavoro a meno che non siano “necessitate”
cioè dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali od obblighi
penalmente rilevanti.