Danno da morte di un congiunto
La questione del risarcimento del danno da morte, in particolare sotto il
profilo del danno morale, è estremamente complessa e dibattuta. In estrema
sintesi, la morte di un soggetto in conseguenza delle lesioni subite per il
fatto illecito del terzo determina la nascita di varie fattispecie di
risarcibilità. Esaminiamole:
Danno patrimoniale subito dai familiari del de cuius
I familiari della persona defunta possono agire contro il responsabile, in primo
luogo per il risarcimento del danno patrimoniale che abbia cioè inciso sul
reddito effettivo. Gli eredi legittimi potranno richiedere: a titolo di danno
emergente, le spese funerarie (quelle che ricadono nella normalità) e le spese
mediche eventualmente sostenute; a titolo di lucro cessante il mancato guadagno
per la famiglia derivante dalla perdita del reddito percepito dal proprio
congiunto.
Danno morale
Le sofferenze patite per la perdita di un familiare, e non sconfinanti nella
patologia possono essere oggetto di risarcimento. La valutazione di tale tipo
di danno per sua natura sfugge ad una valutazione economica e deve essere
risarcito con valutazione equitativa del giudice che può avvalersi delle
tabelle elaborate dai diversi Tribunali.
Danno biologico iure hereditatis (o successionis)
E’ il danno biologico, ovvero la lesione psicofisica, subita dal defunto. Il
risarcimento come suggerito dalla definizione, è percepito dagli eredi in
quanto facente parte del patrimonio del de cuius. La risarcibilità di tale tipo
di danno è stato per la prima volta riconosciuto dalla storica sentenza della
Corte di Cassazione del 27 dicembre 1994 n. 11196. Successivamente la Suprema
Corte, confermando tale principio, ha introdotto il controverso concetto di
apprezzabile “lasso di tempo” subordinando il risarcimento alla circostanza che
sia trascorso tale indefinito lasso temporale tra la lesione determinata dal
fatto illecito e la morte.
Danno biologico iure proprio
Si tratta del danno psico-fisico subito dal congiunto in quanto vittima
secondaria dell’illecito. La persona cara ha in tal modo una azione diretta
autonoma nei confronti dell’autore dell’illecito onde vedersi risarcito il
proprio danno alla salute che più specificamente la dottrina fa rientrare nel
danno psichico.