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AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
LEGGE 22 marzo 2001, n. 85 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76). - Delega al Governo
per la revisione del nuovo codice della strada.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive
del nuovo codice della strada)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti
e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e
nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo
recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
nonché della legislazione vigente concernente la disciplina della
motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai
princìpi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con
separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui
al comma 1, nonché nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare
e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative
comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere
transitorio.
Articolo 2
(Princìpi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati
agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché
di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove
tecnologie, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre
norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia,
nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati
dall'Italia;
b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle
competenze;
c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza
degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché dei
soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i
poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme,
al presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonché,
solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori
pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza
della circolazione;
d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano
attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome,
fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite
anche le competenze di agenti di polizia stradale esclusivamente in relazione
ai compiti di istituto;
f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce
di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità
e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri:
1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con
almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia
di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade
di collegamento aperte al traffico locale;
2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
l'obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane
di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne
e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, l'obbligo
di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente
pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza
la presenza di nebbia, nonché la progressiva generale introduzione
di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti
e sui cavalcavia, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore
sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi
d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi
o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più
a destra;
3) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite
aree di sosta destinate al traffico commerciale;
4) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche
o private in relazione all'effettivo utilizzo;
5) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano
conto delle necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità,
piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte dell'acqua;
g) ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale, prevedere
che la competenza circa l'individuazione dei centri abitati, indipendentemente
dal numero dei fabbricati, sia attribuita, in deroga alla disciplina generale
in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente,
anche in relazione alle variazioni dell'assetto urbanistico ed alle esigenze
del traffico;
h) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto
dei seguenti ulteriori criteri:
1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità
per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;
4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico
e acustico e del congestionamento del traffico;
6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone
sensibili dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente
l'equilibrio tra le esigenze della mobilità e della sicurezza e
quelle di tutela dell'ambiente;
7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico
pedonale e ciclistico;
i) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano già obbligati
a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi
per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione
stradale nei centri abitati;
l) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione
del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione
del territorio ed ai piani di trasporto;
m) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e
sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori
di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine
di assicurare una più efficace, completa e tempestiva informazione
all'utenza;
n) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari
o gestori di strade o autostrade, di fornire i dati relativi agli incidenti
stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;
o) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di
dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo,
prevedendo, di norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi
e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento,
in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati
in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi
in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonché
ad interventi per migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento
acustico ed atmosferico;
p) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite
della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;
q) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente
previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per
la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati
al controllo della velocità nei centri abitati e all'installazione
di dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta,
con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di
norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;
r) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti
nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie,
al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico
urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli
complessi destinati al trasporto delle merci;
s) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di
adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché
alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni
atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni
atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla
base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti
per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali
vengano ridotti di 20 Km l'ora;
t) contemplare uno specifico reato per chiunque promuove od organizza
corse in gara o competizioni in velocità sulle strade pubbliche
e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione,
o alle stesse partecipa, prevedendo la sanzione, per la violazione di
tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da 1 a 10 milioni
di lire, nonché la sanzione accessoria della confisca del mezzo
condotto oltre al ritiro della patente di guida;
u) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento
dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema
antibloccaggio in frenata (ABS) in tutte le autovetture di nuova costruzione
a decorrere dal 1º luglio 2002; 2) airbag per guidatore e passeggero
anteriore in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal
1º luglio 2002; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocità
massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo
segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto
o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel
caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni
di emergenza o pericolo. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei
dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dalla normativa
comunitaria vigente in materia di omologazione di tali dispositivi;
v) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi
di cui alla lettera u) siano sanzionate analogamente a quanto già
previsto per la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie
dotazioni tecniche del veicolo; prevedere altresì, fermo restando
quanto previsto ai numeri 1) e 2) della lettera u), che l'introduzione
dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni;
z) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle
caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare,
nell'ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente,
individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione
elettrica, nonché le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti
più di un rimorchio;
aa) prevedere, in materia di sagoma limite, che gli autobus possano avere
una lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento
del piano verticale in metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria;
bb) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme
relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti
tecnici previsti per l'omologazione, nonché agli accertamenti dei
requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli;
cc) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno
identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato
di idoneità alla conduzione di cui alla lettera iii);
dd) prevedere che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta,
possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate
nei piani urbani del traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento
prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani
specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta;
ee) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonché la
disciplina delle macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste
ultime possibilità di utilizzazione più elastiche in relazione
ad una meno rigida classificazione tipologica;
ff) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi
ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi
veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel
o in gallerie, e prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi;
gg) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale
o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli
e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione
di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore
notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più
decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi
di cui alla presente lettera;
hh) aggiornare e rivedere le norme per l'ammissione, l'immatricolazione
e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della
loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per
la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente
anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite
con patto di riservato dominio, nonché prevedere per i mezzi di
proprietà dei comuni la possibilità dell'uso, a fini istituzionali,
degli autobus di loro proprietà;
ii) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando
i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire
le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei
controlli; prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore
a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera
di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti
e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali,
delle modalità e dei tempi;
ll) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di
abilitazione professionale e degli altri documenti di circolazione con
la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze
amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare
della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie,
al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità
più sicura; prevedere inoltre, per gli aspiranti al conseguimento
delle patenti di guida di categoria B, C e D, anche speciali, l'obbligo
di effettuare esercitazioni con le autoscuole, in autostrada o in strada
extraurbana assimilabile, anche in ore notturne; nel sistema di esame
a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente,
una diversificazione della valutazione degli errori a seconda della gravità
dell'errore;
mm) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità
sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa
pecuniaria, nonché la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo
e del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della
strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507;
nn) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente
di guida a soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione
della lingua italiana;
oo) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all'articolo 119,
comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:
1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida
delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare
alle commissioni mediche locali;
2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche
locali;
3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida
dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale
valutazione con prove e test;
4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi
e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente
di categoria B speciale;
pp) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati
di segnalazioni acustiche ed eventualmente anche di segnalazioni tattili,
e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione
che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare
la mobilità dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare
dei soggetti non vedenti;
qq) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:
1) la validità delle patenti di guida indicate nell'articolo 116
del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità
fissati dall'articolo 126 dello stesso codice, dovrà essere subordinata
alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All'atto del rilascio della
patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene
attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma
1, della presente legge. I punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice
della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo
con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione
della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali
fa rinvio l'attuale formulazione dell'articolo 129, comma 1, del nuovo
codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate
nel titolo V dello stesso codice;
2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale
formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della
strada, è prevista la sospensione della patente già alla
prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti.
La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione
del medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della
patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione
di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel
citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a
quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma
violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo
da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, deve darne notizia all'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi
di aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal
Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da
soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati o dalle autoscuole,
consentirà di acquisire sei punti. L'attestato di frequenza di
corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La
mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento
da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato articolo
129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinerà
la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste
in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano
la sottrazione di punti in misura doppia rispetto a quanto stabilito dalle
singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a
20. Di ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida informerà il titolare della patente. Sistemi automatici
di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare
in tempo reale lo stato della propria patente;
rr) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di
cui al titolo V del nuovo codice della strada, subordinando la revoca
del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero
alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da parte di
un soggetto garante residente in uno Stato dell'Unione europea;
ss) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione
e della revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione,
anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale
e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della
revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli,
nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
tt) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo
tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo
la circolazione ai veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione,
di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto
di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché
tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore
sia munito di delega;
uu) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade,
prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della
potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età
del conducente;
vv) prevedere, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle
strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare,
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta
dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare
il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di
polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute
nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresì
l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo
116 del nuovo codice della strada;
zz) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva
o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti
che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa,
l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore.
In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione
la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida
è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante
dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione
clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica
ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità
successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere
inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto
del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti l'esistenza
di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l'idoneità
al conseguimento del documento sopraindicato;
aaa) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di
immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico
e collezionistico, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare
lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione
originaria;
bbb) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della
circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di
scorta della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato,
ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da
persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità
per l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica,
i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di
scorta, nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione
del personale è rilasciata dal Ministero dell'interno;
ccc) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote
e tre ruote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non
autorizzate che possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni
dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di ridurre
l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà della
targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva
97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa
a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre
ruote;
ddd) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della
costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;
eee) prevedere facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l'immatricolazione
dei veicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli
con diversi metodi di trazione uno dei quali sia quello elettrico;
fff) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano
essere effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di
categoria A o il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori
o non abbia già superato l'esame teorico di abilitazione, salvo
che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi
a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione;
ggg) prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un
passeggero, subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche
costruttive e funzionali di idoneità definite con il regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore
età del conducente;
hhh) stabilire il divieto di collocare all'interno dei veicoli adibiti
al trasporto delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti
stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei
trasportati;
iii) stabilire che:
1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, non abbiano conseguito
la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza
avere conseguito il certificato di idoneità alla conduzione rilasciato
dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;
2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente
di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del
certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire
a seguito di una prova finale;
4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali
di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero
1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente
organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle
autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica
e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera
ad esse assegnate a tale scopo;
5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano
con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico,
alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) i corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi
di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome,
dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di
collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche
e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.
Le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative
prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della
pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
7) al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all'assolvimento
del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato
di idoneità alla conduzione di ciclomotori, sia destinato a tali
finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero
della pubblica istruzione. Resta inalterata l'attribuzione del 15 per
cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per le finalità già indicate
dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento
delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale;
lll) istituire, ferma restando l'attuale natura di bene mobile comune,
un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, presso il
quale vengano comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario,
con procedure semplificate;
mmm) aggiornare la disciplina della targatura, prevedendo, con opportune
modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso, ferma
restando l'attuale sequenza alfanumerica, targhe personalizzate, determinando
procedure semplici e rapide di fabbricazione e distribuzione delle stesse
targhe;
nnn) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla
omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola
a quella vigente negli altri Stati dell'Unione europea;
ooo) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi
di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti
responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione,
decorra dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione
o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data
in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere
alla loro identificazione;
ppp) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli
e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o
stranieri, di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di
circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di circolazione
successivamente al sequestro del veicolo;
qqq) ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade,
dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati,
in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle
ripe;
rrr) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti
di distribuzione di carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992,
nei tratti di strade statali fuori dei centi abitati, come delimitati
ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada, ma all'interno
delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico
generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione
diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti
urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia
per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti
la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
sss) prevedere, all'articolo 23, comma 13-ter, del nuovo codice della
strada, la soppressione delle parole: ", di insegne di esercizio";
ttt) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti proprietari,
concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose
o alle persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione
delle stesse strade o autostrade.
Articolo 3
(Modifica all'articolo 119 del nuovo codice della strada)
1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del nuovo codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo
32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: "medici specialisti"
sono inserite le seguenti: "nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio".
Articolo 4
(Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice
della strada)
1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, comma
1, della presente legge, norme integrative e modificative del regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni.
Articolo 5
(Parere parlamentare)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo
1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui
alla presente legge.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri
di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e
con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle
Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione.
Articolo 6
(Disposizioni integrative e correttive)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo
1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle
Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.
Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
pp), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e
2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti
e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.