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Legge 12 dicembre 2002, n. 273
"Misure
per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre
2002 - Supplemento Ordinario n. 230
CAPO
III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RC AUTO
ART.
19.
(Premi
con franchigia).
1.
All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta
la seguente:
"d-bis)
gli eventuali importi delle franchigie,
richiesti dalle imprese di assicurazione,
non corrisposti dall'assicurato".
2.
Al fine di garantire il recupero delle somme
della franchigia di cui alla lettera d-bis)
dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal
comma 1 del presente articolo, le compagnie
possono pattuire con l'assicurato idonee
forme di garanzia senza costi aggiuntivi.
3.
Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.
ART.
20.
(Attuario
incaricato).
1.
Per la determinazione dei premi e delle
riserve tecniche relativi al ramo RC auto,
anche al fine di agevolare l'esercizio dei
poteri di controllo da parte dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore
individua un attuario incaricato.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto
del Ministro delle attività produttive
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'ISVAP,
è regolamentata l'attività
dell'attuario incaricato.
ART.
21.
(Misure
per favorire la tutela dei consumatori per
i servizi assicurativi nel settore della
RC auto).
1.
Al fine di consentire la realizzazione dei
compiti attribuiti al Ministero delle attività
produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare
su richiesta dello stesso Ministero e in
deroga a quanto disposto dall'articolo 5,
secondo comma, della legge 12 agosto 1982,
n. 576, dati, informazioni e notizie relativi
alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1,
è istituito presso il Ministero delle
attività produttive un comitato di
esperti in materia di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti con il compito di osservare
l'andamento degli incrementi tariffari praticati
dalle imprese di assicurazione operanti
nel territorio della Repubblica, valutando
in particolare le differenze tariffarie
applicate sul territorio della Repubblica
italiana e anche in quale misura si sia
tenuto conto del comportamento degli assicurati
che nel corso dell'anno non abbiano denunciato
incidenti. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono regolamentati
la costituzione e il funzionamento del comitato
di esperti, fermo restando che ai predetti
esperti non possono essere attribuiti alcuna
indennità o emolumento comunque denominato.
3.
Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
4.
Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come
modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito
dal seguente:
"5-quater.
Allo scopo di rendere più efficace
la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati
in Italia, è istituita presso l'ISVAP
una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
L'ISVAP rende pienamente operativa la banca
dati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Da tale data ciascuna compagnia è
tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti
i sinistri dei propri assicurati, secondo
apposite modalità stabilite dallo
stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle
compagnie di assicurazione che operano nel
territorio della Repubblica in regime di
libera prestazione dei servizi o in regime
di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP
alle rispettive autorità di controllo
dei vari Stati membri dell'Unione europea.
I costi di gestione della banca dati sono
ripartiti tra le compagnie di assicurazione
con gli stessi criteri di ripartizione dei
costi di vigilanza dell'ISVAP".
5.
All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo
2001, n. 57, le parole: "con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato" sono sostituite
dalle seguenti: "con decreto del Ministro
delle attività produttive".
6.
Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è
abrogato. Eventuali atti procedimentali
adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione
predetta, sono da considerare privi di efficacia.
ART.
22.
(Disposizioni
per la trasparenza dei servizi assicurativi
per i veicoli a motore).
1.
L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è sostituito dal seguente:
"ART.
12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza
e la concorrenzialità delle offerte
dei servizi assicurativi, nonché
un'adeguata informazione agli utenti, le
imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici
i premi e le condizioni generali e speciali
di polizza praticati nel territorio della
Repubblica.
2.
I premi praticati su determinazione di ciascuna
impresa di assicurazione agli assicurati
inseriti nella classe di merito di massimo
sconto nell'ultimo biennio sono uniformi
sull'intero territorio nazionale.
3.
La pubblicità dei premi e delle condizioni
di polizza di cui al comma 1 è attuata
presso ogni punto di vendita dell'impresa,
nonché mediante siti INTERNET che
permettono agli utenti di calcolare premi
e prendere visione delle condizioni di polizza
per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori
e natanti da assicurare.
4.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta
dei contratti ai sensi della presente legge
è inviata a mezzo fax o raccomandata
almeno trenta giorni prima della data di
scadenza indicata nella polizza.
5.
L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano
l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso
di omissione o ritardo superiore a trenta
giorni la sanzione è raddoppiata".
2.
I primi due periodi dell'articolo 2, comma
2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono
soppressi.
3.
All'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata
legge n. 990 del 1969, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si provvede
entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
ART.
23.
(Modalità
di risarcimento del danno).
1.
Il modello di denuncia di sinistro, previsto
dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si
applica anche nel caso di danni a persona.
2.
All'articolo 3 del citato decreto-legge
n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo
5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n.
57, dopo l'ottavo comma è inserito
il seguente:
"Il
danneggiato che ha ottenuto il risarcimento
dei danni subiti dal veicolo è tenuto
a trasmettere all'assicuratore la fattura,
o documento fiscale equivalente, relativa
alla riparazione dei danni risarciti entro
tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui
il danneggiato non ottemperi a tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto a richiedere la
restituzione dell'importo liquidato a titolo
di risarcimento del danno, fatta salva la
disposizione di cui all'articolo 642 del
codice penale. Nel caso di rottamazione
del veicolo l'obbligo di presentazione della
fattura è sostituito dall'obbligo
di presentazione della documentazione attestante
l'avvenuta rottamazione".
3.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5
marzo 2001, n. 57, è sostituito dal
seguente:
"4.
L'ammontare del danno biologico liquidato
ai sensi del comma 2 può essere aumentato
dal giudice in misura non superiore ad un
quinto con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato".
4.
Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle attività produttive,
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro della giustizia, si
provvede alla predisposizione di una specifica
tabella unica su tutto il territorio dello
Stato:
a)
delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b)
del valore pecuniario da attribuire ad ogni
singolo punto di invalidità comprensiva
dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'età del soggetto leso.
ART.
24.
(Modifica
dell'articolo 642 del codice penale).
1.
L'articolo 642 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"ART.
642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni
assicurati e mutilazione fraudolenta della
propria persona). - Chiunque, al fine di
conseguire per sé o per altri l'indennizzo
di una assicurazione o comunque un vantaggio
derivante da un contratto di assicurazione,
distrugge, disperde, deteriora od occulta
cose di sua proprietà, falsifica
o altera una polizza o la documentazione
richiesta per la stipulazione di un contratto
di assicurazione è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla
stessa pena soggiace chi al fine predetto
cagiona a se stesso una lesione personale
o aggrava le conseguenze della lesione personale
prodotta da un infortunio o denuncia un
sinistro non accaduto ovvero distrugge,
falsifica, altera o precostituisce elementi
di prova o documentazione relativi al sinistro.
Se il colpevole consegue l'intento la pena
è aumentata. Si procede a querela
di parte.
Le
disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche se il fatto è
commesso all'estero, in danno di un assicuratore
italiano, che eserciti la sua attività
nel territorio dello Stato. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa".
ART.
25.
(Modifica
alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, è inserito
il seguente:
"1-bis.
Ai fini dell'adempimento degli obblighi
di cui al comma 1, nella formazione delle
tariffe le imprese calcolano distintamente
i premi puri ed i caricamenti in coerenza
con le proprie basi tecniche, sufficientemente
ampie ed estese ad almeno cinque esercizi.
Ove tali basi non siano disponibili, le
imprese possono fare ricorso a rilevazioni
statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP
accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre
attuata, con riferimento a determinate zone
territoriali o a singole categorie di assicurati,
si applica una sanzione pecuniaria pari
al 3 per cento dei premi per responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, con un minimo di 1 milione di
euro e fino ad un massimo di 5 milioni di
euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo
a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare
l'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli può essere revocata".
ART.
26.
(Disposizioni
per la banca dati sinistri).
1.
Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, e successive modificazioni, dopo
le parole: "e recare l'indicazione"
sono inserite le seguenti: "del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e".
2.
Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo
3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976,
dopo le parole: "La richiesta deve
contenere" sono inserite le seguenti:
"l'indicazione del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e".