Il termine di presentazione dell'assegno bancario
L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca
trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è
pagabile nello stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile
in un Comune diverso; cd. “assegno fuori piazza”), 20 giorni (se è pagabile in
un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese
di altro continente).
La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al
pagamento.
Tuttavia, l'art. 35 Legge Assegno (Legge 1736/33) attribuisce al traente (colui
che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la
scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è
libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei
confronti sia del traente che del portatore del titolo.
Tale facoltà di disporre la revoca dell'ordine di pagamento (con la quale la
banca è liberata/impedita dall'effettuare il pagamento e neppure si potrà
procedere al protesto dell'assegno in quanto oltrepassati i termini di
presentazione all'incasso) discende dalla esigenza di permettere al traente -
superato un certo lasso di tempo - di poter liberamente disporre della
provvista sul conto.
Si anticipa, in particolare, che l'emissione di un assegno senza provvista è
illecito amministrativo ed i detti termini servono a delimitare (in favore del
traente) il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente
integra.
La revoca dall'ordine di pagamento dovrà essere ovviamente manifestata alla
banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta.
L'azione di regresso e l'azione casuale
La presentazione tempestiva del titolo senza aver ottenuto il pagamento è
condizione di procedibilità dell’azione di regresso verso i giranti e i loro
avallanti (art. 45, primo comma, L.A.), consentendo così al debitore escusso di
agire cartolarmente verso i precedenti obbligati.
L’azione di regresso verso il traente può essere esercitata anche se l’assegno
"non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o
la constatazione equivalente" (art. 45, co. 2, L.A.), non avendo il traente - a
sua volta - azione di regresso verso alcuno.
Così, testualmente, l’art.45 L.A. “Il portatore può esercitare il regresso
contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario,
presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia
constatato:
-
con atto autentico (protesto)
-
con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione
del luogo e del giorno della presentazione
-
con
dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno
bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato
-
Il portatore
mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia
stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la
constatazione equivalente.
Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia
venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in
tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare”
(va, in proposito, precisato che il protesto è un atto formale, effettuato
da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale),
con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere
il pagamento dell'assegno dai giranti. Nei casi di assegni senza girate il
protesto non è necessario).
Il portatore può chiedere in via di regresso:
-
l'ammontare
dell'assegno bancario non pagato;
-
gli interessi al tasso
legale dal giorno della presentazione;
-
le spese per il
protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre
spese.
Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si
prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di
regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni
contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui
l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di
regresso è stata promossa contro di lui (art.75 L.A.).
Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione
derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione
dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto
obbligatorio sottostante