La Cai
A partire dal 4 giugno 2002 la circolazione dell'assegno bancario è diventata
più sicura, grazie alla entrata in funzione della Centrale d'Allarme
Interbancaria, un archivio informatizzato in cui vengono
registrati i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni senza
autorizzazione o senza provvista.
La CAI, realizzata sulla base dell'analogo archivio già da tempo esistente in
Francia, nasce per elevare il grado di sicurezza e l’efficienza del sistema di
circolazione dell'assegno.
Non sempre infatti gli assegni vengono accettati volentieri come strumenti di
pagamento, proprio per il timore che non vengano pagati. L'esistenza di una
banca dati, unica a livello nazionale e consultabile da tutte le banche,
consente ora di disporre di un efficace "filtro" per escludere dal sistema dei
pagamenti i soggetti e i titoli a rischio.
Più specificamente, il d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 in materia di
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ha
previsto l’istituzione di un archivio informatizzato (Centrale Allarme
Interbancaria) presso la Banca d’Italia, degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento irregolari.
L’obiettivo è, essenzialmente, quello di elevare il grado di affidabilità degli
strumenti di pagamento mediante la rilevazione delle informazioni relative alle
revoche dell’autorizzazione ad emettere assegni, che in passato venivano
gestite unicamente dalle banche trattarie, nonché relative alle carte di
pagamento ed agli assegni sottratti e/o smarriti.
I dati inseriti nell'archivio cai
Nell’archivio CAI vengono inseriti i seguenti dati: le generalità dei traenti
degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista
dopo il 4 giugno 2002, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli
uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione; le sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali
senza autorizzazione o senza provvista, nonché le sanzioni penali e connessi
divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di
sanzione amministrativa accessoria; le generalità del soggetto al quale è stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento; le carte di
pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; gli
assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato
il furto o lo smarrimento.
Con riguardo ai soggetti che devono obbligatoriamente essere segnalati
nell’archivio informatico, questi si dividono in tre differenti categorie:
-
coloro che hanno emesso assegni in assenza di fondi necessari;
-
coloro ai
quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento;
-
coloro che abbiano emesso assegni senza la necessaria autorizzazione della
banca trattaria.
A quest’ultima categoria sono riconducibili diverse ipotesi tra le quali quella
relativa ad assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in
archivio effettuata dal trattario, ad assegno emesso dal correntista in data
posteriore a quella di recesso della banca, o del correntista medesimo, dalla
convenzione d’assegno, o ancora ad assegno recante una firma di traenza per
rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista, o, ancora, ad
assegno emesso da soggetto che sia stato dichiarato fallito.
L’emissione di assegni in assenza di autorizzazione ovvero in assenza di fondi,
è punita con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di
denaro ai sensi degli articoli 1 e 2 legge n.386/1990.
Nel caso di assegno senza autorizzazione, l’iscrizione nell’archivio
informatizzato è effettuata entro il ventesimo giorno dalla presentazione al
pagamento del titolo, mentre nella diversa ipotesi di assegno in difetto di
provvista (totale o parziale) l’iscrizione è eseguita dopo che siano trascorsi
sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo ed il
medesimo non sia stato pagato.
Le conseguenze dell'iscrizione nell'archivio cai
L’iscrizione nell’archivio CAI determina la revoca di ogni autorizzazione ad
emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla segnalazione del nominativo.
Durante tale lasso di tempo è vietato a qualunque banca o ufficio postale di
stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare i titoli
tratti dal medesimo dopo l’iscrizione in archivio, anche se emessi nei limiti
di provvista.
La segnalazione per mancato pagamento di assegno senza provvista deve
necessariamente essere preceduta da un preavviso di revoca del trattario, il
quale comunica che alla scadenza di sessanta giorni dal termine di
presentazione del titolo senza che questo sia stato pagato, il nominativo del
traente sarà iscritto nell’archivio con contestuale revoca di ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Alla scadenza del medesimo termine di
sessanta giorni ed in assenza di pagamento, il traente dovrà inoltre restituire
tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche ed agli uffici postali
che li abbiano rilasciati.
La comunicazione – che generalmente deve avvenire mediante telegramma o lettera
raccomandata – è effettuata entro il decimo giorno dalla presentazione al
pagamento del titolo.
L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio informatico può avere
luogo solo dopo che siano decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione. L’eventuale omissione del preavviso di revoca rende
responsabile il trattario, il quale è obbligato a pagare gli assegni emessi dal
traente dopo che sia decorso il termine entro il quale deve essere effettuata
la comunicazione e fino al giorno successivo alla medesima, anche se manca o è
insufficiente la provvista.
La responsabilità del trattario è, poi, prevista anche nell’ipotesi in cui
questi ometta o ritardi l’iscrizione nell’archivio, ovvero autorizzi il
rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulti
soggetto ad iscrizione.
In detta ipotesi, il trattario è obbligato in solido con il traente a pagare
gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto
operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ne discende che all’atto della
richiesta del libretto di assegni deve sempre essere obbligatoriamente
effettuata una apposita ricerca nell’archivio CAI per verificare se il soggetto
richiedente sia stato segnalato e come tale impedito all’emissione degli
assegni.
L’art. 125 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 dispone poi che il dipendente
responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona
interdetta, in base ai dati dell’archivio, dall’emissione di assegni o soggetta
a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione fino ad un anno.
Per contro, l’art. 124 del citato regio decreto stabilisce che il richiedente
all'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, deve dichiarare
al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.
Nel caso in cui dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o
più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.
L'ente gestore dell'archivio cai e la richiesta di informazioni
Ai sensi dell’art.10 bis della legge n. 386/90 (introdotto dal d.lgs. n.
507/99) la Banca d’Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può
avvalersi di un ente esterno per la gestione dell’archivio, la quale è difatti
stata concessa in esclusiva, con provvedimento Banca d’Italia 15 marzo 2002,
alla Società Interbancaria per l’Automazione (S.I.A.) – CedBorsa SpA, che è
tenuta a presentare annualmente una relazione sull’attività svolta.
L'archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle
sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari
finanziari emittenti carte di pagamento e le prefetture.
I dati relativi all’iscrizione sono trasmessi alla sezione centrale
dell'archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari
finanziari, dai prefetti e dall'autorità giudiziaria (sezioni remote). Tali
soggetti sono tenuti ad assicurare l'esattezza e la completezza dei dati
trasmessi all'archivio e a provvedere tempestivamente alle cancellazioni e alle
rettifiche dei dati errati.
L'ente al quale è affidata la gestione dell'archivio verifica la completezza
dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia, respingendo la
segnalazione, al soggetto che li ha trasmessi, il quale, effettuati i necessari
controlli, li ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni, richiedendo
quindi una nuova segnalazione.
Successivamente alla trasmissione dei dati all’ente responsabile ed alla
verifica della loro esattezza, avviene l’iscrizione nell’archivio centrale.
L’ente che cura la gestione dell'archivio trasmette giornalmente, per via
telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali, agli intermediari
finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture, in modo che
questi siano sempre informati sulle segnalazioni realizzate.
Il soggetto interessato - anche tramite persona delegata - ha diritto ad
accedere all’archivio per ottenere notizia dell’esistenza del contenuto di
informazioni che lo riguardano nonché per richiedere la loro eventuale
rettifica, nell’ipotesi in cui siano venuti a mancare i presupposti della
segnalazione.
Ed ancora.
Ai sensi del disposto di cui all’art.10 bis legge n. 386/90 anche alle banche,
agli intermediari finanziari ed agli uffici postali è consentito l’accesso alle
informazioni contenute nell’archivio per le finalità previste dalla legge e per
quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e
delle carte di pagamento.
L’autorità giudiziaria inoltre ha accesso diretto alle informazioni contenute
nell’archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.
L’accesso alle informazioni può avvenire tramite il Sistema Bancario, le Poste
Italiane, o l’Ente Titolare.
La Banca d’Italia, o comunque l’ente responsabile, dispone la cancellazione e
la rettifica dei dati dell’archivio solo su iniziativa dell’ente che ha
originato la relativa segnalazione, ovvero in attuazione di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.
Pertanto il soggetto segnalato potrà chiedere la rettifica della segnalazione,
pur sempre qualora difettino i presupposti che ne giustifichino la persistenza,
all’ente segnalante, il quale comunicherà alla Banca d’Italia la necessità di
provvedere alla rettifica.