Interessi usurai e rimedi civili e penali
La nuova disciplina penale dell’usura è dettata dalla Legge
7 marzo 1996 n.108 che ha riformato gli artt. 644
e seguenti del c.p.. La fattispecie principale di usura consiste
nella condotta di chi si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per
sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
utilità, interessi o altri vantaggi usurai. La legge stabilisce il limite oltre
il quale gli interessi sono sempre usurai, rinviando al meccanismo di
individuazione del tasso soglia (si veda paragrafo seguente). Un’altra
fattispecie di reato è la così detta mediazione usuraria consistente
nel fatto di colui il quale procura a taluno una somma di denaro o altra
utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario. Vi è, infine, una fattispecie delittuosa di usura
residuale, che stabilisce che sono altresì usurai gli interessi,
anche se inferiori al limite del tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi,
che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica
o finanziaria. La nuova legge, poi, prevede che il termine di prescrizione
decorre non dal giorno della pattuizione, come era in passato, ma dal giorno
dell’ultima riscossione di interessi o capitale. Questa innovazione, che ha
dato luogo a contrasti giurisprudenziali sulla natura istantanea o permanente
del delitto, è molto importante perché preserva dalla prescrizione reati in cui
a volte si pagano interessi e capitale per molto tempo dopo la pattuizione e
che quindi si potrebbero facilmente prescrivere. Il reato di usura è
perseguibile d’ufficio, questo significa che non c’è bisogno di presentare un
atto di querela all’Autorità. Tuttavia, perché il colpevole sia perseguito
dalla legge, è opportuno che la persona offesa dal reato presenti una denuncia
alla Procura della Repubblica o alla polizia giudiziaria descrivendo i fatti
qualificabili come delitto d’usura. Se ritenente di essere persone offese da
tale delitto potete rivolgervi a noi per la redazione della denuncia del
delitto in questione.
Qual è il tasso soglia dell’usura
Il Ministero del Tesoro rileva, per ciascun trimestre, la media rapportata su
base annua degli interessi praticati dalle Banche e dagli altri intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dalla
Banca d’Italia e dall’Ufficio
Italiano Cambi, comprensivi anche di commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (tasso
effettivo globale medio T.E.G.M. ). Il tasso medio
così calcolato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativamente a ciascuna
categoria di operazioni, aumentato della metà, costituisce il tasso-soglia
dell’usura. Per vedere qual è il T.E.G.M. si può cliccare su
questa pagina internet: www.uic.it
Le classificazioni delle operazioni creditizie per categorie omogenee per
ciascuna delle quali è individuato un diverso tasso-soglia sono le seguenti:
-
apertura di credito in conto corrente
-
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio
commerciale
-
crediti personali e finalizzati
-
operazioni di factoring
-
operazioni di leasing
-
mutui
-
altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine
-
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
Le istruzioni della Banca d’Italia hanno poi indicato quali spese e oneri si
devono ritenere inclusi nel T.E.G.M.; si tratta di:
-
spese di chiusura della pratica
-
spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal
creditore
-
il costo dell’attività di mediazione, svolta da u terzo per l’ottenimento
del finanziamento
-
spese di istruttoria e/o di revisione del finanziamento
-
spese per assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, dirette ad
assicurare a quest’ultimo il rimborso totale o parziale del credito in caso
d’invalidità, infermità, disoccupazione o morte del debitore
-
ogni altra spesa contrattualmente prevista, in connessione con l’operazione
di finanziamento
Se avete bisogno di verificare se i tassi applicati al vostro debito sono
superiori al tasso soglia potete inviarci una richiesta in tal senso.
Conseguenze civilistiche dell’usura
Anche gli aspetti civilistici sono stati disciplinati dalla
legge del 1996 n. 108 che ha modificato l’art. 1815
del cod. civ. statuendo che, se sono convenuti interessi usurari, la
clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La norma salva
la validità del contratto di mutuo usurario in sé, limitando la nullità, alla
sola clausola concernente gli interessi usurari, in modo da garantire la
conservazione del contratto e tutelare l’interesse del debitore al differimento
del debito di restituzione del capitale percepito. La norma quindi si propone
di tutelare la parte debole (mutuatario) e di sanzionare la parte forte
(creditore) la quale non si vedrà più remunerato il capitale prestato. La
nozione di interesse usurario, stabilito dal legislatore nella descrizione
della fattispecie penale di usura, costituisce l’unico criterio di accertamento
del carattere usurario degli interessi, valevole anche ai fini della nozione
contenuta nell’art. 1815 c.c.. Di conseguenza è applicabile in sede civile
quanto detto nel paragrafo precedente sulla determinazione dell’interesse
usurario e del tasso soglia dell’usura. Qualora il vostro contratto preveda la
pattuizione di interessi usurai già corrisposti, 101professionisti potrà
seguirvi nella causa civile volta a ripetere le somme pagate e non dovute
(tutti gli interessi). Se invece il creditore vi chiede il pagamento di
interessi che voi ritenete essere usurai, il nostro staff di avvocati potrà
fare opposizione al decreto ingiuntivo di controparte facendo valere
l’usurarietà degli interessi, in modo che il giudice accerti che gli interessi
non sono dovuti. In tale ultimo caso ricordatevi che i termini per fare
opposizione al decreto ingiuntivo sono di 40 gg, trascorsi i quali quest’ultimo
diventa esecutivo. Si potrà presentare anche il caso che controparte chieda la
corresponsione di interessi con atto di citazione in tal caso il termine per
costituirsi è di 20 giorni prima dell’udienza fissata da controparte.
Usura sopravvenuta e mutui stipulati prima della legge 108 del 1996
Nei primi anni d’applicazione della legge si era creato un contrasto
interpretativo circa l’applicabilità della nuova legge anti-usura ai mutui
stipulati prima dell’entrata in vigore della legge. Le ultime sentenze della
Cassazione avevano statuito che l’interesse diventava usuraio per quelle rate
da rimborsare dopo l’entrata in vigore della legge (c.d. usura sopravvenuta).
Nel 2001 è intervenuto il legislatore con la legge
n.24 del 2001 che ha dettato una norma interpretativa della
legge n. 108 del 1996 (e dunque retroattiva) in base alla qualel’usurarietà
degli interessi si valuta al momento in cui gli interessi sono pattuiti
e non quando le rate vengono rimborsate. Ne deriva che gli interessi convenuti
prima della legge del 1996 non possono mai considerarsi usurari, mentre quelli
convenuti dopo la legge non sono usurai se al momento della pattuizione non
superano il tasso soglia e ciò anche quando lo superino successivamente. A
tutela del mutuatario la legge n. 24 del 2001 ha dettato altre due norme. La
prima si applica ai mutui non agevolati a tasso fisso stipulati
prima della legge 108 del 1996 ed ancora in essere
con l’entrata in vigore della legge n. 24 del 2001.
A questi mutui il legislatore ha applicato un tasso sostitutivo pari al valore
medio per il periodo gennaio 1986 – ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei Buoni
del Tesoro con vita residua superiore ad un anno. Con la seconda norma il
legislatore ha previsto che di applichi il tasso sostitutivo dell’8% per i
mutui c.d. prima casa stipulati prima della legge anti usura ed ancora in
vigore all’entrata in vigore della L n. 24 del 2001.
In entrambi i casi i tassi sostitutivi si applicano per quelle rate che scadono
dopo il 2 gennaio 2001. Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale
che ha dichiarato che il tasso sostitutivo si applica non dal 2 gennaio 2001 ma
dal giorno di entrata in vigore del decreto legge poi convertito, ovvero il 31
dicembre 2000. Se il tuo mutuo è non agevolato a tasso fisso, oppure è un mutuo
prima casa e se è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della legge 108
del 1996 ed era ancora in essere il 2 gennaio 2001, potrai richiedere al tuo
mutuante gli interessi superiori al tasso di sostituzione pagati
successivamente al 31 dicembre 2000. Lo staff di 101 potrà aiutarti a redigere
la lettera di richiesta al tuo mutuante e/o ad agire in giudizio per ottenere
la condanna alla restituzione di quanto pagato in più.
Correttivi della giurisprudenza
Il Tribunale di Bologna con la sentenza del 19 giugno 2001 stabilisce che
nell’ipotesi in cui gli interessi originariamente pattuiti al di sotto del
tasso soglia dell’usura, superino tale limite nel corso del rapporto, gli
stessi devono essere ridotti al tasso soglia per effetto del meccanismo di
integrazione legale del contratto, di cui all’art. 1339 c.c.. A tale
conclusione il giudicante perviene offrendo una lettura costituzionalmente
orientata dell’art.1 della legge n. 24 del 2001, la quale, se da un lato
esclude la possibilità di irrogare la sanzione di cui al secondo comma
dell’art. 1815 c.c. in caso di usurarietà sopravvenuta, dall’altro non
impedisce di applicare il meccanismo di integrazione legale del tasso negoziale
mediante l’inserzione automatica del tasso soglia. La Corte di Appello di
Milano, con la sentenza del 2 marzo 2002, ha sorprendentemente ecluso
l’applicabilità della legge m.24 del 2001 a tutti i contratti diversi dal
mutuo, affermando conseguentemente che, in tali casi, gli interessi possano
essere qualificati come usurai, anche quando superino il tasso-soglia
dell’usura soltanto dopo il omento della loro stipulazione. Il Tribunale di
Monza con la sentenza del 22/04/2003 ha ritenuto applicabile l’integrazione
automatica del contratto per i ratei di un mutuo scaduti dopo l’entrata in
vigore della legge anti usura stabilendo che “Non è applicabile
l'art. 1815, secondo comma, Codice civile ai ratei del mutuo "inter
partes" scaduti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del
1996; sono esigibili gli interessi scaduti successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 108 del 1996 nei limiti del tasso soglia effettivamente
rilevato (nel caso di specie il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice
Unico, si è occupato della specifica questione se al contratto di mutuo "inter
partes" si applichi la legge anti-usura n. 108 del 1996,
con applicazione del tasso soglia rilevato trimestralmente dal 2 aprile 1997
previsto per la categoria di operazioni in cui l'operazione creditizia è
ricompresa; e, in caso positivo, se gli interessi usurari richiesti debbano
essere applicati nei limiti del tasso soglia ovvero, in applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c. deve rilevarsi la nullità della clausola contrattuale e non
deve attribuirsi alcun interesse, né moratorie, né corrispettivo). Se avete
stipulato un contratto di mutuo o altro contratto bancario inizialmente non
usurario ma divenuto tale successivamente a seguito dell’abbassarsi del
tasso-soglia, potete chiedere la differenza tra quanto pattuito e quanto
previsto nel tasso-soglia, applicando i principi sopra esposti
dell’integrazione automatica del contratto ex art. 1339 c.c..
I nostri professionisti esperti in diritto bancario potranno darvi assistenza
sia nella redazione delle lettere necessarie, sia per un’eventuale azione
giudiziaria. Bisogna però sottolineare che i correttivi dettati dalla
giurisprudenza da ultimo citata non sono stati adottati da tutti i giudici.
Infatti vi sono alcune sentenze che ritengono che la legge anti usura non si
possa applicare mai a contratti stipulati anteriormente alla L. 108 del 1996
esi applicano a quelli stipulati dopo solo se gli interessi superano il tasso
soglia al momento della stipulazione. In questo senso si vedano Cass. Civ.
22/07/2005, n. 15497, Trib. Roma 4 civile, 6/6/2005, n.9353 e Trib Roma
22/1/2004, n. 2120.