L'assegno senza provvista e l'assegno senza autorizzazione. La disciplina
sanzionatoria
Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ha radicalmente cambiato la
legge in materia di assegni, che aveva già subito una riforma alcuni anni prima
(legge 15 dicembre 1990, n. 386).
Al titolo V è stata introdotta la "Riforma della disciplina sanzionatoria
relativa agli assegni bancari e postali".
Con riguardo all’emissione di assegni senza provvista, si
applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma cha
va da 516,45 a 6197,48 euro a seconda che l'assegno emesso sia inferiore o
superiore a 10.329,00 euro; la sanzione amministrativa accessoria consistente
nell'interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale,
nell'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese e infine la revoca delle autorizzazioni che si
traduce nel divieto, della durata di sei mesi, di stipulare convenzioni di
assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo
l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
Per quanto attiene all'emissione di assegni senza autorizzazione
va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente le stesse con un inasprimento
del 100% della sanzione amministrativa che può arrivare quindi fino a 12.395,00
euro.
Per completezza si ricorda che ricorre l'ipotesi di assegno privo di
autorizzazione in caso di emissione di titolo quando: a) il conto è stato
chiuso precedentemente all'emissione; b) il conto è stato acceso in assenza di
convenzione di assegni; c) il titolo è stato revocato prima dell'emissione; d)
vi è stata una revoca aziendale all'emissione; e) è stato ricevuto un preavviso
di revoca per assegno emesso precedentemente a quello in esame; f) assegno
emesso su conto intestato ad altro soggetto o altre motivazioni che non
giustifichino l'emissione di un assegno.
In entrambi i casi il soggetto traente viene diffidato alla CAI.
Si rammenta, in proposito, che sono appunto due le fattispecie che possono
generare l’iniziativa da parte del sistema bancario per la registrazione negli
archivi CAI:
l'emissione di assegno senza autorizzazione e l'emissione di
assegno senza provvista:
-
Nel caso di assegno emesso senza autorizzazione, l’iscrizione avviene
entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell’assegno per il pagamento;
-
Nel caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato
infruttuosamente il titolo nei tempi previsti dalla Legge sull’Assegno (si
ripete, 8 giorni per gli assegni pagati sullo stesso Comune di emissione, 15 giorni
per gli altri), indipendentemente dal fatto che si consegni il titolo o meno per
il protesto o azione equivalente, la banca provvederà ad inviare il preavviso di
revoca.
Nel caso in cui, inviato il preavviso di revoca, l’assegno non venga pagato nel
termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo
(concretamente: 60+8 = 68 giorni dalla data di emissione per
gli assegni su piazza, 60+15 = 75 giorni dalla
data di emissione per gli assegni fuori piazza), la banca
iscriverà il nominativo alla CAI.
La presentazione al pagamento presso la banca trattaria fuori dai termini degli
8 e 15 giorni, non consente di ravvisare gli estremi di emissione senza
provvista, e quindi non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi
della disciplina sanzionatoria.
Va sottolineato che il pagamento, entro il termine dei 60 giorni, può essere
effettuato:
-
nelle mani del portatore
-
del titolo;
-
presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto;
-
presso la Banca trattaria.
Il preavviso di revoca
Per come anticipato, il preavviso di revoca è previsto per la sola ipotesi di
emissione di assegno senza provvista. Tale comunicazione è
volta a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua
eventuale iscrizione in archivio (revoca di sistema e sanzioni amministrative)
nonché della possibilità di evitarle attraverso il cosiddetto pagamento
tardivo.
In altri termini, il trattario è tenuto a comunicare al traente che, alla
scadenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in
mancanza di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il suo
nominativo verrà iscritto nell’archivio informatizzato CAI e che, a partire
dalla stessa data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere
assegni.
Nel preavviso di revoca il trattario sarà tenuto, inoltre, ad indicare la data
dell’eventuale iscrizione in archivio (articolo 4, comma 5, reg.
Banca d’Italia) invitando il traente a restituire “tutti i moduli di assegno in
suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati”.
Di fatto, il “preavviso di revoca” viene inviato sia nel caso di assegno
consegnato per il protesto, sia nel caso di assegni non protestabili.
Quanto alla forma, tale comunicazione deve avvenire mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il preavviso di revoca dovrà essere inviato presso il cosiddetto “Domicilio
eletto”, ossia l’indirizzo stabilito dal traente, indicato all’atto della
conclusione della convenzione di assegno, entro 10 giorni dalla presentazione,
anche in via telematica, dell’assegno al pagamento.
Qualora venga constatata l’impossibilità di eseguire la menzionata
comunicazione presso il domicilio del traente, la normativa precisa che essa
deve considerarsi come avvenuta.
I profili di responsabilita' delle banche
L’articolo 35 del D.lgs. n. 507/1999, nel riformulare l’articolo 10 della legge
n. 386/1990, prevede che il trattario sia obbligato in solido con il
traente a pagare gli assegni emessi da quest’ultimo quando:
-
ometta o ritardi l’iscrizione nell’archivio ai sensi dell’articolo 10-bis della
legge citata;
-
autorizzi il rilascio di moduli di assegni in favore di un soggetto il cui
nominativo risulti iscritto nell’archivio, ovvero provveda al conferimento di
una nuova autorizzazione prima della scadenza del termine semestrale
dall’iscrizione del nominativo in archivio.
La previsione in commento limita la responsabilità della banca ad un importo
pari a 20 milioni di lire (oggi euro 10329,14) per ogni titolo.
Come può agevolmente evincersi, l’obbligazione solidale del trattario ricorre
in presenza di due tipologie di condotta:
-
una di carattere omissivo, ossia l’omessa o ritardata iscrizione nell’archivio;
-
l’altra di natura commissiva, ossia l’autorizzazione al rilascio di moduli di
assegni oppure conferimento di una nuova autorizzazione a favore di un soggetto
revocato.
Conseguentemente, il portatore del titolo, sulla base dei principi generali che
disciplinano le obbligazioni solidali passive, potrà rivalersi
indifferentemente nei confronti del traente o del trattario.
La comunicazione al prefetto
Nell’ipotesi di assegni senza autorizzazione o senza provvista il pubblico
ufficiale che abbia levato il protesto, oppure la banca trattaria nel caso in
cui non sia stato levato protesto, sono tenuti a trasmettere al Prefetto
territorialmente competente una apposita comunicazione per l’applicazione delle
sanzioni amministrative.
Più precisamente, il nuovo articolo 8-bis della legge n. 386/1990, introdotto
dall’articolo 33 del D.lgs. n. 507/1999, stabilisce che, nei casi di emissione
di assegni senza autorizzazione, si procede a far levare il protesto o ad
effettuare la constatazione equivalente, e pertanto, spetta al pubblico
ufficiale inviare il rapporto di accertamento della violazione al Prefetto.
Tuttavia, nei casi in cui non sia stato levato il protesto o non sia stata
effettuata la constatazione equivalente in quanto, ad esempio, l’assegno è
pervenuto fuori dei termini per il protesto, le banche, nel caso in cui
l’assegno sia comunque sanzionabile, sono tenute ad informare direttamente il
Prefetto.
La segnalazione, in questa fattispecie, deve essere effettuata immediatamente.
Nell’ipotesi in cui siano stati emessi assegni senza provvista, la banca
provvede a comunicare il mancato pagamento al pubblico ufficiale perché questo
levi il protesto oppure effettui la constatazione equivalente. Di conseguenza,
compete al pubblico ufficiale, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, trasmettere il
rapporto di accertamento della violazione al Prefetto del luogo di pagamento
dell’assegno.
Tuttavia, nel caso in cui non venga levato il protesto – ad esempio perché sul
titolo è stata apposta la clausola “senza spese” o “senza protesto”, o non sia
stata effettuata la constatazione equivalente - incombe sulla banca il dovere
di informare il Prefetto, decorso inutilmente il termine di 60 giorni entro i
quali è consentito effettuare il pagamento tardivo.
Attese le difficoltà riscontrate nella prima fase di applicazione della
normativa recata dal D.lgs. n. 507/1999 in relazione alla disomogeneità dei
dati che la comunicazione in parola doveva riportare, il Ministero
dell’interno, con circolare M/6326/58 del 20 novembre 2001, ha divulgato un
modello standard per rendere uniforme il contenuto dell’informativa e la
relativa comunicazione da trasmettere al Prefetto.