MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE
25 SETTEMBRE 2001, N. 350.
Dopo l'articolo
1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Conversione
in euro dei valori bollati).
1. I tabaccai e gli altri
rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire
al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi
dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio
2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo
in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza
di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.
2. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione
dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a
garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni
nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.
3. Con le medesime modalità
di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire
che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere
dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo
mese successivo.
4. Quanto previsto dal presente
articolo si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati
ufficialmente fuori corso per l'affrancatura".
All'articolo
2, comma 9, le parole: "lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute" sono
sostituite dalle seguenti: "lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti".
All'articolo
5, al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Al primo comma dell'articolo
461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane sono inserite le seguenti: ",
programmi informatici ".
All'articolo
8, comma 3, le parole: "quindicimila euri" sono sostituite dalle seguenti:
"quindicimila euro" e le parole: "articolo 145 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 145 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
All'articolo
9, comma 1, lettera a), le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al".
L'articolo
10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in
materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati). - 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono
un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori
di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti
ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali
esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al
primo periodo;
c) Banche centrali, anche
in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che
non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati
ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. ;
b) all'articolo 6, il comma
2 è abrogato;
c) all'articolo 7, il comma
2 è sostituito dal seguente:
"2. La banca o la società
di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione
dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta.
Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si
considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione
di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione
deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta
autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora
in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti
per le stesse o altre finalità;
b) i dati identificativi
del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati,
nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare
gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua
pertinenza ;
d) all'articolo 7, comma
4, primo periodo, le parole: "dell'attestazione sono sostituite dalle seguenti:
"della dichiarazione ; nel secondo periodo, le parole: "La predetta attestazione
sono sostituite dalle seguenti: "La predetta dichiarazione .
2. All'articolo 26-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere
a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero,
di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni" ;
b) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
"1-bis. I requisiti di cui
al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239" .
3. All'articolo 5, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite
dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero,
di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni" .
4. All'articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni dei
commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni" .
5. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze
e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1
gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei Paesi e territori
aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società
indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
6. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione
delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici,
che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei
dati".
All'articolo
11:
al comma 1, lettera a),
le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 1, lettera b),
le parole: "emanato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 1, lettere c),
d), e), g) e h), le parole: "d.l." e "d. lgs." sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "decreto-legge" e "decreto legislativo";
al comma 1, la lettera f)
è soppressa.
All'articolo
12, comma 1, primo periodo, le parole: "comunque detenute alla data di entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "detenute almeno
al 1 agosto 2001"; al medesimo comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano
conseguentemente nel reddito imponibile".
All'articolo
13, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella dichiarazione
gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da
essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma
1, almeno al 1 agosto 2001".
All'articolo
14:
al comma 1, lettera c),
dopo la parola: "nonché" è inserita la seguente: "per";
al comma 4, sono aggiunte,
in fine, le parole: "e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme
antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale";
dopo il comma 5, è inserito
il seguente:
"5-bis. Relativamente alle
attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano
quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione
di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato
nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'
intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la
ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra
le diverse specie delle predette attività".
All'articolo
17:
al comma 1, sono aggiunte,
in fine, le parole: "e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla
criminalità organizzata e al terrorismo";
dopo il comma 2, è aggiunto
il seguente:
"2-bis. L'utilizzo delle
modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione
di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali
é esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce
gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della
dichiarazione riservata".
All'articolo
19:
al comma 1, lettera a),
sono aggiunte, in fine, le parole: "e con la confisca di beni di corrispondente
valore";
al comma 1, lettera b),
sono aggiunte, in fine, le parole: "e con la confisca di beni di corrispondente
valore";
dopo il comma 2, è aggiunto
il seguente:
"2-bis. L'interessato che
attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori
del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un
anno".
All'articolo
20:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
nella rubrica le parole:
"Vincoli di destinazione e" sono soppresse.
All'articolo
21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 1 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione,
oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del
lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento" ;
b) al comma 2, lettera a),
terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo
periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi
di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per
cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno ";
c) dopo il comma 2, è inserito
il seguente:
"2-bis. Per il periodo di
imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di
cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici
di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio
attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta
sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione;
non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute
e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione"
;
d) al comma 3, dopo le parole:
"e dei contributi previdenziali sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi"
;
e) al comma 4, il quarto
periodo è sostituito dai seguenti: "I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati
presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono
alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante
contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota
a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi
contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta
impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni
periodo lavorativo di dodici mesi" ;
f) il comma 8 è sostituito
dal seguente:
"8. Le maggiori entrate
derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con
esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata
la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse
destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano
nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo,
in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione
previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della
loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma
4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il
fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale
relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle
quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata
la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici.
I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati"
;
g) dopo il comma 8, è aggiunto
il seguente:
"8-bis. Il Ministro dell'economia
e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria,
ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli
imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare
l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore
di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori,
alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate
derivanti dal recupero di base imponibile ".
All'articolo
22:
al comma 1, capoverso 1,
le parole: "10.000 euri" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";
al comma 1, capoverso 8,
il primo periodo è sostituito dal seguente: "I titoli emessi dalla società di cui
al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano
emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato
estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri".
All'articolo
25, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I titoli di cui
al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano
emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato
estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri".
L'articolo
26 è soppresso.
Il titolo del decreto-legge
è sostituito dal seguente: "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro,
in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie".