Ministero della Giustizia - Decreto 7 novembre 2001, n. 458
Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari
e postali e delle carte di pagamento
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2002, n. 3)
Ministero della Giustizia - Decreto 7 novembre 2001, n. 458, recante "Regolamento
sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento"
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalità di trasmissione,
rettifica ed
aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo
articolo, nonché le modalità con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei
dati trasmessi e ne consente la consultazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa in data
25 ottobre 2001, prot. n. 2304/U-12/25-14-U.L.;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Struttura dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte
di pagamento
1. L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento,
istituito presso la Banca d'Italia dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre
1990, n. 386, introdotto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, costituisce un
servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. L'archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle
sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari
vigilati emittenti carte di pagamento e
le prefetture.
3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare
l'efficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio.
4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell'archivio,
questi è tenuto a presentare, annualmente, una relazione sull'attività svolta alla
Banca d'Italia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 (depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205):
"Art. 36 (Archivio informatico).
1.Aggiunge l'art. 10-bis alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante
per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti
ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del
presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo
regolamento
sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi,
provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento
ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure
relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca
d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione
dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche,
degli intermediari vigilati e degli uffici postali".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis delle legge 15 dicembre 1990, n. 386 (nuova
disciplina senzionatoria degli assegni bancari.) introdotto dall'art. 36 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507:
"Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
irregolari). - 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è
istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari
e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione
o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché
assegni non
restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di
assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni
penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a
titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo
di carte di
pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il
furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di
un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'art.
8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano
contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali
possono accedere alle
informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge
e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e
delle carte di pagamento.
L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio,
per lo
svolgimento delle proprie funzioni".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle
persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
fra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
più soggetti anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno
accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile".
Art. 2.
Dati contenuti nell'archivio
1. Nell'archivio sono iscritti i seguenti dati:
a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione;
b) per le persone fisiche traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza
provvista e per i titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata
costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo
e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto all'atto della conclusione
della convenzione di assegno;
c) per gli enti, anche se privi di personalità giuridica, traenti degli assegni
emessi senza autorizzazione o senza provvista e titolari di carte di pagamento per
le quali sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata
costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: denominazione o ragione
sociale, sede legale, codice
fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianale;
d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista: coordinate, divisa,
importo;
e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo
smarrimento;
f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti;
g) per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo:
emittente, numero, scadenza;
h) per le carte di pagamento delle quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento:
emittente, numero, scadenza.
2. Sono altresì iscritti in archivio i dati relativi all'indicazione dell'autorità
procedente, del tipo e della durata delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo
10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, delle norme di
legge violate, nonché del cognome, del nome, del luogo, della data di nascita, del
sesso, della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del soggetto nei
cui confronti sono state applicate le suddette sanzioni.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 20-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990,
n.386, si rimanda alle note all'art. 1.
Art. 3.
Modalità della trasmissione dei dati
1. I dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dalle banche, dagli
uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento,
dai prefetti e dall'autorità giudiziaria.
2. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano l'esattezza e la completezza dei dati
trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche
dei dati errati.
3. La trasmissione dei dati viene effettuata con procedure telematiche compatibili
con le caratteristiche tecniche dell'archivio. Per la trasmissione dei dati all'archivio
e per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari
vigilati emittenti carte di pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene
conto dei giorni lavorativi bancari.
Art. 4.
Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorità giudiziaria
1. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate
per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista,
ove non più opponibili, sono
trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio. La trasmissione è effettuata
decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 22, commi
1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l'opponente abbia notificato
al prefetto copia del ricorso proposto.
2. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell'ufficio giudiziario che
definisce il giudizio ne comunica l'esito al prefetto, allegando copia del provvedimento
irrevocabile; il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede tempestivamente a
trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma 1.
3. I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza
degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonché i
dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate a norma
dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti irrevocabili,
sono trasmessi dal casellario giudiziale
centrale alla sezione centrale dell'archivio.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(modifiche al sistema
penale):
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa
la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo
procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune
dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel
corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite
dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato
dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente
a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art.
17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal
secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la
quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone lo notifica degli estremi
della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.
Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta
può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata
in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta
del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei
confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto
di una condizione di procedibilità".
Art. 5.
Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle autorizzazioni
1. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il trattario
trasmette alla sezione centrale dell'archivio i seguenti dati:
a) le generalità di coloro che hanno sottoscritto l'assegno, quando per l'emissione
del titolo e' richiesta la firma congiunta;
b) le generalità del delegante nel caso di delega di traenza;
c) la denominazione o la ragione sociale dell'ente, anche privo di personalità giuridica,
nel caso di assegno emesso in nome e per conto di quest'ultimo.
2. Quando il traente non è identificabile il trattario non effettua alcuna trasmissione
di dati all'archivio.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 386:
"Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni). - 1 In caso di mancato pagamento, in tutto
o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario
iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis.
2. L'iscrizione è effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione
al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'art.
8 senza che il
traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'art.
9-bis, comma 3.
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere
assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il
termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca
e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di
pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se
emessi nei limiti della provvista".
Art. 6.
Trasmissione dei dati relativi ai moduli di assegno non restituiti
1. I dati relativi ai moduli di assegno non restituiti sono trasmessi dal trattario
alla sezione centrale dell'archivio dopo la revoca dell'autorizzazione ovvero dopo
l'applicazione delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo 10-bis, comma 1,
lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990,
n. 386, si rimanda alle note all'art 1.
Art. 7.
Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento
1. I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell'utilizzo
secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l'autorizzazione
all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della
mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate.
Art. 8.
Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o
rubati
1. I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento rubati o smarriti sono
trasmessi dal trattario o dall'emittente che riceve dal proprio cliente la comunicazione
della denuncia di furto o di
smarrimento.
Art. 9.
Iscrizione dei dati nell'archivio
1. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale e' affidata la gestione dell'archivio
verifica la completezza dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia
al soggetto che li ha
trasmessi; questi, effettuati i necessari controlli, li ritrasmette con le rettifiche
e le integrazioni.
2. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale è affidata la gestione dell'archivio
trasmette giornalmente, per via telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici
postali, agli intermediari
finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture.
3. Gli effetti dell'iscrizione si producono dal momento in cui i dati inseriti nella
sezione centrale dell'archivio sono consultabili presso le sezioni remote.
Art. 10.
Durata delle iscrizioni
1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione
di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni
e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima
legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.
2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di
carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni.
3. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative
pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.
4. I dati identificativi personali sono eliminati dall'archivio decorsi i termini
indicati nei commi 1, 2 e 3.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle
note dell'art. 5.
- Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), della legge 15 dicembre 1990,
n. 386, si rimanda alle note all'art. 1.
Art. 11.
Diritti dell'interessato
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti
dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono esercitati secondo le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501, anche presso le sezioni remote dell'archivio. Gli aggiornamenti, le
rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio
di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati
ovvero d'intesa con esso.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:
"Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma
1, lettera a)
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e
h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate
a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dai regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista limitatamente alla fonte della notizia".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501
(regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante per la protezione dei dati personali a norma dell'art. 33, comma 3,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675):
"Art. 17 (Accesso ai dati personali). - 1. La richiesta di cui all'art. 13. comma
1, lettera c), n. 1), della legge può essere avanzata anche per il tramite degli
incaricati del trattamento, senza formalità ed anche verbalmente.
2. L'interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando
copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell'interessato
deve inoltre esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione
autenticata nelle forme di legge. Nei casi previsti dall'art. 3, comma 11, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, l'autenticazione non è necessaria. Se l'interessato
è una persona giuridica, un ente o un associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti
od ordinamenti.
3. La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o telefax.
Si applica anche per la richiesta l'art. 12, comma 6.
4. L'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia.
5. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o ad una specifica
banca dati, la
comunicazione o il riscontro all'interessato devono comprendere tutti i dati personali
che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare.
6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione
mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede in ogni caso alla trasposizione dei
dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
7. Qualora, a seguito della richiesta di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), n.
1), della legge, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato,
il contributo spese che può essere
richiesto non può eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico, e non può comunque superare l'importo di lire ventimila. Il
contributo è determinato forfettariamente in £. 5.000 qualora i dati siano trattati
con mezzi elettronici o comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma
verbale.
8. Il contributo di cui al comma 7 è corrisposto anche mediante versamento postale
o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro dal quale risulta l'inesistenza dei dati e comunque
non oltre cinque giorni.
9. Ai fini di una più efficace applicazione dell'art. 13 della legge, i titolari
dei trattamenti adottano le opportune misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano i singoli soggetti, tenuto conto della definizione di "dato
personale" contenuta nell'art. 1 della legge;
b) a semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente
e a ridurre i relativi
tempi, anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art.
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9 si applicano anche agli altri casi
disciplinati dall'art. 13 della legge, nei quali, tuttavia, non è dovuto alcun contributo
spese".
Art. 12.
Accesso dei privati
1. Chiunque, per finalità connesse all'applicazione della disciplina in materia
di assegni bancari e postali e di carte di pagamento, può accedere ai dati non nominativi
contenuti nell'archivio per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli
intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento ovvero della Banca
d'Italia. Tali dati sono pubblicati con cadenza periodica dalla Banca d'Italia.
Art. 13.
Modalita' di consultazione
1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti
carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nell'archivio attraverso
le rispettive sezioni remote dell'archivio.
I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili.
2. L'autorità giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale
dell'archivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche
tecniche dell'archivio stesso.
Art. 14.
Identificazione dei soggetti iscritti nell'archivio
1. Al fine di assicurare l'identificazione dei soggetti da iscrivere nell'archivio,
le banche, gli uffici postali, e gli intermediari finanziari vigilati emittenti
carte di pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti, anche non residenti,
ai quali vengono rilasciati moduli di assegno o carte di pagamento.
Art. 15.
Preavviso di revoca
1. Il termine per l'invio del preavviso di revoca decorre dalla presentazione, anche
in via telematica, dell'assegno al pagamento.
2. La prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere
fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario.
Art. 16.
Controlli
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento,
nonché di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari e sul sistema dei pagamenti,
verifica l'osservanza delle
disposizioni che regolano il funzionamento dell'archivio da parte delle banche,
degli uffici postali e degli emittenti carte di pagamento.
Art. 17.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centocinquanta
giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere all'archivio i dati relativi
alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 novembre 2001
Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 169