Il legato
Colui
che succede al de cuius a titolo particolare, in qualità di legatario( o
onorato), acquista il diritto reale o obbligatorio trasmessogli ipso iure,
automaticamente, senza bisogno di alcuna accettazione, ex art. 649 c.c.
Peraltro, tale modo di acquisto fa sì che non si venga a creare rispetto
alla condizione giuridica del bene oggetto di legato quella situazione di
incertezza o pendenza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione
del chiamato: ne deriva, dunque, che "nel caso in cui il legato abbia per
oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di
proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata)
facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o
no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in
conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi
stabiliti dalla legge" (Cass. civ., sez. II, 28 maggio 1993, n. 5982).
Il
diverso regime previsto rispetto all'istituzione di erede può essere
facilmente compreso se solo si pensa che, mentre l'erede puro e semplice
è tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche oltre il valore dei
beni acquistati, il legatario è chiamato a rispondere dei pesi gravanti
sull'oggetto del legato soltanto in misura non superiore al valore
dell'attribuzione effettuata in suo favore dal de cuius.
L'onorato
ha comunque facoltà di rinunciare al legato stesso, con effetti che
retroagiscono al momento dell'apertura della successione.
Il
legato ha la sua fonte pressoché esclusiva nella volontà
testamentaria, posto che i legati ex lege hanno natura del tutto eccezionale,
potendo essenzialmente ridursi ai diritti reali di abitazione della casa
familiare e di uso dei mobili che la arredano, attribuiti al coniuge superstite
dall'art. 540 c. c.
Legato ad efficacia reale e ad efficacia obbligatoria
Il
legato conosce svariate classificazioni introdotte e dalla legge e dalla
dottrina.
La principale di esse, tuttavia, a cui sono fondamentalmente riconducibili
anche le altre, suddivide i legati in legati ad efficacia reale e ad efficacia
obbligatoria; i primi determinano la costituzione e/o il trasferimento di
diritti reali o altri diritti già appartenenti alla sfera patrimoniale
del de cuius, mentre i secondi obbligano l'onerato a produrre un determinato
effetto in favore del legatario, attribuendo a quest'ultimo il credito ad una
prestazione.
Tipicamente
reale è il legato di specie, avente ad oggetto la proprietà di
una cosa o altro diritto determinato; il legato di quantità e di cose
generiche, invece, ha carattere prettamente obbligatorio, dal momento che
l'onerato è tenuto a corrispondere al legatario beni corrispondenti, per
quantità e qualità, alle indicazioni del testatore (art. 653 c.
c.). In particolare, poi, la Cassazione ha ritenuto di precisare che il legato
di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è
valido sia qualora detti beni risultino presenti nel patrimonio ereditario al
momento dell'apertura della successione, sia quando essi non vi siano, fatta
salva una chiara volontà in senso contrario del testatore (Cass. civ.,
sez. II, 22 giugno 1995, n. 7082).
Nell'ambito
del legato ad efficacia obbligatoria dev'essere ricordato, poi, il c. d. legato
di contratto, mediante il quale il testatore pone a carico dell'onerato
l'obbligo di concludere con il legatario un determinato contratto (es. legato
di locazione, di vendita, di appalto, ecc.).
Il legato
e l'onere o modus
Talvolta
si rivela piuttosto difficile per l'interprete individuare una netta
distinzione tra il legato e l'onere o modus disposto dal de cuius con
testamento. Per rendere un'idea della problematica che si sta trattando pare
opportuno procedere ad un'esemplificazione. Il testatore può
dichiarare:" Istituisco mio erede universale Tizio e lascio a Caio la mia
collezione di quadri, con obbligo di donarla a Mevio" ovvero "Nomino
erede del mio patrimonio Caio perché lo usi per offrire aiuto ai
poveri". Nel primo caso si è di fronte ad un legato ad efficacia
obbligatoria; nel secondo viene posto a carico dell'erede l'onere di un
determinato utilizzo dei beni del defunto.
In
dottrina sono stati elaborati diversi criteri al fine di agevolare detta
operazione ermeneutica: in particolare, si è sottolineato che, mentre la
disposizione di legato è effettuata dal de cuius in favore di un
soggetto determinato, generalmente l'onere si caratterizza per essere destinato
a beneficiare, sia pure indirettamente, soggetti solo genericamente
determinabili.
Altre
specie di legati
Una
peculiare disciplina, dettata dall'art. 658 c. c., riguarda la figura del
legato di credito o di liberazione da debito, il quale può avere
validità solo per quella parte di credito o debito esistente al momento
della morte del testatore. In tal caso, peraltro, l'onerato è soltanto
tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito in oggetto posseduti dal
de cuius.
Diverso
è invece il regime previsto per il c. d. legato a favore del creditore,
il quale, in mancanza della menzione del debito da parte del disponente, non si
presume volto a soddisfare le ragioni creditorie già vantate dal
legatario (art. 659 c. c.).
Un cenno
merita, infine, anche il legato di alimenti e di altre prestazioni periodiche,
per il quale la pluralità di somministrazioni stabilite dal testatore o,
in mancanza, prescritte dalla legge non frammenta l'unitarietà
dell'attribuzione mortis causa.
Il
prelegato e il sublegato
A norma
dell'art. 661 c. c. il cosiddetto prelegato, ritenuto valido a tutti gli
effetti dal nostro ordinamento, è il legato a favore di uno dei coeredi
e a carico di tutta l'eredità: esso, in base alla citata disposizione,
deve considerarsi legato per l'intera quota di eredità su cui incide.
Il
sublegato, invece, istituto di matrice esclusivamente dottrinaria e di
scarsissima verificazione pratica, "si configura quando onerato di esso
è un legatario e onorato è un terzo o un erede" (Cass. civ.,
sez. II, 30 luglio 1999, n. 8284). Peraltro, alla luce di tale definizione, il
sublegatario succede in realtà direttamente al de cuius, non al
legatario onerato, a cui carico è soltanto posto l'adempimento del
sublegato; il sublegato, dunque, ha sempre efficacia obbligatoria.
Il legato
in sostituzione di legittima e in conto di legittima
Si ha
legato in sostituzione di legittima (art. 551 c. c.) allorché il
testatore attribuisce ad un legittimario uno o più beni a titolo di
legato, a tacitazione della quota di legittima a lui spettante: tale
volontà del de cuius, peraltro, deve risultare in maniera non equivoca
dalla scheda testamentaria.
Qualora,
invece, il legatario ritenga più conveniente partecipare alla comunione
incidentale ereditaria, dovrà rinunciare espressamente al legato con
atto scritto: tale è l'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte (tra le altre, Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1261, e Cass.
civ., sez. II, 12 febbraio 2000, n. 1573). Inoltre, in mancanza di diversa
disposizione del defunto, il legatario non ha facoltà di chiedere un
supplemento rispetto alla cosa oggetto di legato al fine di conseguire un
valore corrispondente alla quota di riserva che a lui competerebbe a norma di
legge.
Diversa
è la figura del legato in conto di legittima, che si caratterizza
poiché i beni assegnati al legatario debbono in tal caso essere
calcolati ai fini della determinazione della legittima riservata all'onorato.
L'adempimento
del legato
In linea
generale la prestazione del legato è da ritenersi a carico degli eredi,
a meno che il testatore non abbia disposto che essa gravi solo su uno o alcuni
eredi o su uno o più legatari, ai sensi degli artt. 662 e 663 c. c. In
ogni modo, secondo quanto previsto in maniera inderogabile dall'art. 671 c. c.,
il legatario non può mai essere tenuto ad adempiere ad un legato, ad un
modus o ad un altro peso gravante sul bene oggetto di legato oltre il valore
della cosa o del diritto acquistato. In tal caso, infatti, detti pesi
dovrebbero essere ridotti in misura corrispondente all'eccedenza rispetto
all'attribuzione pervenuta al legatario stesso. Qualora, peraltro, quest'ultimo
ritenesse di dare comunque spontanea ed integrale esecuzione al legato o al
diverso onere posto a suo carico, in realtà si dovrebbe parlare
dell'adempimento di un'obbligazione naturale, con applicazione della relativa
disciplina.
Quanto
alle modalità di adempimento del legato, poi, va precisato che, anche in
presenza di un legato ad efficacia reale (o diretta), il legatario, al momento
dell'apertura della successione, diviene titolare del diritto di credito alla
consegna del bene o del titolo che rappresenti il credito acquistato: tale
obbligazione sarà soggetta alla normativa generale in materia di
rapporti obbligatori ed è da ritenersi comunque esigibile a far data
dalla morte del de cuius.
Inoltre,
sempre in caso di legato ad efficacia reale, la cosa oggetto di legato
dev'essere consegnata al legatario nello stesso stato in cui essa si trovava al
tempo dell'apertura della successione; peraltro, in attesa dell'accettazione
dell'onerato, la responsabilità della custodia della res graverà
su colui che è chiamato ad amministrare l'eredità,
successivamente all'accettazione sull'onerato stesso.
Qualora,
invece, dei mutamenti in melius o in peius abbiano interessato il bene legato
tra la confezione del testamento e la morte del de cuius, essi, a seconda dei
casi, possono essere imputati ad un fatto naturale, al fatto del terzo o dello
stesso testatore. In quest'ultima ipotesi, peraltro, una vera e propria
trasformazione del bene oggetto di legato da parte del testatore può
importare un cambiamento di destinazione impresso dal defunto alla cosa e,
conseguentemente, una revoca del legato./p>
La cosa
oggetto di legato deve dunque essere consegnata al legatario unitamente alle
accessioni, alle pertinenze ed alle migliorie che costituiscano un'unità
economica inscindibile con la cosa stessa.
Per quel
che concerne, d'altro canto, i frutti, naturali e civili, del bene attribuito a
titolo di legato, la decorrenza degli stessi varia in funzione dell'efficacia
reale ovvero obbligatoria del legato medesimo. In particolare, in presenza di
un legato ad effetti diretti, l'onorato ha diritto anche alla consegna dei
frutti della cosa a far data dall'apertura della successione; nell'altra
ipotesi, invece, l'acquisto dei frutti decorre dal giorno della proposizione di
una domanda giudiziale diretta all'attuazione dell'obbligo o dalla data di
riconoscimento dell'obbligo stesso da parte dell'onerato.