Chi sono gli eredi legittimari?
Si definiscono tali quegli eredi che, in virtù dello stretto legame
affettivo che li unisce al defunto, hanno diritto per legge ad una quota
predeterminata dell'eredità stessa, che non può essere intaccata
neppure dalle disposizioni testamentarie.
Detti soggetti, denominati anche eredi necessari, sono esclusivamente il
coniuge, i figli ed i genitori del de cuius, non anche i parenti in linea
collaterale.
In caso di concorso del coniuge e dei figli, per esempio, l'art. 542 c. c.
prevede che in presenza di un solo figlio a questi sia riservata una quota pari
ad un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetti al coniuge; qualora i figli
siano più, ad essi è complessivamente riservata la metà
dell'asse ereditario ed un quarto di essa al coniuge.
La riserva a favore del coniuge.
Ai sensi dell'art. 540 c. c. il coniuge superstite, in qualità di
riservatario, è altresì titolare di due diritti reali di
godimento attribuitigli dalla legge a titolo di legato: il diritto di
abitazione della casa coniugale e il diritto di uso dei mobili che la arredano;
affinché sorgano tali diritti è comunque necessario che la
residenza familiare risulti di proprietà del defunto oppure comune.
La ragione sottesa alla norma appena enunciata è evidente: il legislatore
ha inteso garantire al coniuge quella continuità di vita e di abitudini
con il passato che la casa rappresenta.
Tuttora la giurisprudenza non riconosce tali diritti in capo al convivente more
uxorio, i cui interessi, allo stato, possono trovare tutela soltanto in
presenza di un lascito testamentario non eccedente la quota disponibile da
parte del de cuius e, talvolta, ricorrendo agli strumenti di tutela
possessoria.
La lesione della quota di legittima e l'azione di riduzione.
Qualora il defunto con testamento abbia disposto dei propri beni andando a
ledere la quota di legittima prevista dalla legge, il rimedio processuale
predisposto dall'ordinamento è l'azione di riduzione, che può
essere promossa esclusivamente dai legittimari, nonché dai loro eredi o
aventi causa, contro i destinatari delle disposizioni testamentarie o delle
donazioni eccedenti la quota disponibile.
A tale riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di
successione testamentaria, i legittimari che propongono azione di riduzione
hanno l'onere di determinare l'entità della lesione della propria quota
di riserva, specificando altresì il valore della massa ereditaria e
della quota di legittima stessa.
Affinché detta azione sia esperibile, il legislatore richiede
altresì che il legittimario leso nel proprio diritto accetti
l'eredità pervenutagli con beneficio d'inventario, così da
mantenere separati il patrimonio del de cuius e quello dell'erede.
Nel caso in cui si accerti in via giudiziale la lesione della quota di
legittima, la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari; le donazioni, invece,
vengono ridotte iniziando dall'ultima e risalendo via via a quelle anteriori.
Quando la riduzione ha ad oggetto beni immobili donati o legati si procede
separando dall'immobile la porzione necessaria per integrare la quota di
riserva, purché ciò possa avvenire comodamente (art. 560 c. c.);
ad ogni modo gli immobili e mobili registrati restituiti alla massa ereditaria
sono liberi da ogni peso e ipoteca da cui siano stati gravati dal restituente,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione.
Da ultimo, è poi opportuno chiarire un principio ormai consolidato in
materia, secondo cui quel che rileva è il rispetto della quota di
legittima in senso quantitativo e non anche qualitativo, potendo il testatore
soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura,
purché appartenenti all'asse ereditario. In particolare, la Corte di
Cassazione ha statuito cha la volontà del testatore di lasciare al
proprio coniuge l'usufrutto generale di alcuni beni, mobili ed immobili, non
può essere invalidata se comunque il valore dei suddetti beni risulta
idoneo a coprire la quota di riserva stabilita dalla legge ( Cass. civ., 12
settembre 2002, n. 13310).
Un altro assunto da tempo fatto proprio dalla giurisprudenza di
legittimità riguarda la posizione del legittimario pretermesso: tale
soggetto, infatti, non partecipa alla comunione ereditaria dal momento
dell'apertura della successione e non è neppure ritenuto chiamato
all'eredità fino a che non abbia agito in riduzione.
Il trust e la tutela dei legittimari
E' da precisare che, ai sensi della Legge 16 ottobre 1989 n. 364, per trust deve
intendersi un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente, con
atto tra vivi o mortis causa, qualora alcuni beni siano stati posti sotto il
controllo di un altro soggetto, denominato trustee, nell'interesse di un
beneficiario o per un fine specifico.
L'art. 15 della legge sopracitata fa comunque salve le disposizioni inderogabili
vigenti in materia successoria, cosicché anche l'atto istitutivo di
trust, qualora risulti lesivo della quota di riserva spettante ad un
legittimario, potrà essere colpito a seguito dell'accoglimento
dell'azione di riduzione esercitata.