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L'imposta sulle successioni

Il D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, Testo Unico in materia di imposta sulle successioni, disciplinava interamente la materia anteriormente all'entrata in vigore del Collegato alla Finanziaria 2000 prima, e del c.d. pacchetto dei cento giorni, ossia la Legge 18 ottobre 2001, n. 383, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001 ed applicabile alle successioni mortis causa aperte a decorrere dal 25 ottobre dello stesso anno, dopo.

Il nostro legislatore, dunque, inizialmente ha escluso la tassazione dell'intero patrimonio ereditario, determinando l'imposta con riferimento soltanto alle quote spettanti a ciascun erede ed a ciascun legatario, per ognuno dei quali ha stabilito una franchigia pari a Lit 350.000.000

La riforma del 2001, invece, all'art. 14, ha soppresso l'imposta sulle successioni all'evidente scopo di agevolare il trasferimento di diritti a causa di morte, eliminando così alla radice tutte le problematiche sollevate dalla previgente normativa in merito al presupposto del tributo ed ai soggetti passivi di esso; la base imponibile era comunque costituita dal valore netto del patrimonio ereditario.

Allo stato attuale, dunque, permane esclusivamente, a carico dei soggetti tenuti a norma di legge, l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla morte del de cuius, qualora la massa ereditaria comprenda anche beni immobili; in caso contrario non sussiste neppure tale obbligo.

Quanto all'individuazione dei soggetti obbligati, essa è tuttora desumibile dall'art. 28 T.U. successioni, in base al quale sono tenuti a presentare la dichiarazione:a) i chiamati all'eredità ed i legatari; b) i soggetti immessi nel possesso, sia pure temporaneo, dei beni del defunto; c) gli amministratori dell'eredità; d) i curatori delle eredità giacenti; e) gli esecutori testamentari.

Ciò detto, all'atto della presentazione della denuncia di successione, continuano ad essere dovute le imposte ipotecarie e catastali, nella misura rispettivamente del 2% e dell'1% del valore lordo dei beni e dei diritti immobiliari, a meno che cada in successione la proprietà della c.d. "prima casa", nel qual caso tali imposte risulteranno dovute nella misura fissa di Euro 129,11 ciascuna.

Qualora la predetta dichiarazione sia presentata successivamente alla scadenza del termine prescritto, vengono irrogate sanzioni pecuniarie, di importo variabile a seconda dell'entità del ritardo (è prevista, per esempio, una maggiorazione del 6% nel caso in cui la denuncia sia depositata entro l'ottavo mese dalla morte).

Per quel che riguarda, pertanto, i soggetti obbligati al pagamento di detti tributi, occorre fare riferimento all'art. 36 T.U. successioni, il quale stabilisce che i chiamati all'eredità e gli altri soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione rispondono solidalmente dell'imposta dovuta nei limiti del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti, mentre gli eredi rispondono in solido dell'imposta complessivamente da versare ed i legatari sono obbligati esclusivamente al pagamento dell'imposta relativa ai beni oggetto dei legati loro destinati.

Da ultimo, va altresì precisato che quanti presentino idonea denuncia di successione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione ICI relativa agli immobili trasferiti mortis causa, posto che in tal caso l'Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al Comune competente le variazioni riscontrate.