Sanzioni amministrative
Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 (obbligo
d’informativa all’interessato) è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati
sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai
sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per
uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.
Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1 lettera b) (cessione del trattamento), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1 (I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da
parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare ), è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a
tremila euro.
Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a
ventiquattro mila euro.
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.