La
comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax
o lettera raccomandata.
Art.
40
Autorizzazioni generali
Le
disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio
di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art.
41
Richieste di autorizzazione
1.
Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante
una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2.
Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3.
L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima
richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse
anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4.
Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni
o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni
di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5.
In presenza di particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo
VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art.
42
Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
Le
disposizioni del presente codice non possono essere applicate
in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione
dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di
dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art.
43
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1.
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a)
l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso
o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b)
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c)
è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se
il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e
21;
d)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
e)
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
f)
è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g)
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico
in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h)
il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art.
44
Altri trasferimenti consentiti
1.
Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a)
individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto;
b)
individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, con le quali la Commissione europea constata che
un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce
un livello di protezione adeguato o che alcune clausole
contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art.
45
Trasferimenti vietati
1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione
o di transito dei dati non assicura un livello di tutela
delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE
II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO
I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
46
Titolari dei trattamenti
1.
Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni
conferite per legge o regolamento.
2.
Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od
oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari.
I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura
e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano
i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art.
47
Trattamenti per ragioni di giustizia
1.
In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2.
Agli effetti del presente codice si intendono effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura,
hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria
attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi
o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di
atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art.
48
Banche di dati di uffici giudiziari
1.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti
pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero
della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli
3 e 11 del presente codice.
Art.
49
Disposizioni di attuazione
1.
Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia
e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi
del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO
II
MINORI
Art.
50
Notizie o immagini relative a minori
1.
Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione
e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini
idonee a consentire l'identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo
del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale.
CAPO
III
INFORMATICA GIURIDICA
Art.
51
Principi generali
1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di
copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet.
2.
Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria
sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo
e il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art.
52
Dati identificativi degli interessati
1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi,
con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza
o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere,
in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento
in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle
generalità e di altri dati identificativi del medesimo
interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2.
Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia
la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di
cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria
vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo:
"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi di.....".
4.
In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze
o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui
al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti
di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso,
anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2,
le generalità, altri dati identificativi o altri dati
anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente
l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti
in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo
825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione
di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in
caso di richiesta di una parte.
7.
Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale
di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO
II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1.
Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza
o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza
o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento,
non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2.
Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art.
54
Modalità di trattamento e flussi di dati
1.
Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le
forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni,
atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tal fine
gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi
di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono
adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere
del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti
e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 53.
2.
I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo
53 sono conservati separatamente da quelli registrati
per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali
trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del
casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre
banche di dati di forze di polizia, necessarie per le
finalità di cui all'articolo 53.
4.
Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati
trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi
del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio
di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
Art.
55
Particolari tecnologie
1.
Il trattamento di dati personali che implica maggiori
rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo
a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate
su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate
su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni
e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17
sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art.
56
Tutela dell'interessato
Le
disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire
nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da
organi, uffici o comandi di polizia.
Art.
57
Disposizioni di attuazione
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate
le modalità di attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni
dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad
integrazione e modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17
settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità
sono individuate con particolare riguardo:
a)
al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b)
all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili
gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui
i dati sono stati in precedenza comunicati;
c)
ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche
ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie
di interessati e della conservazione separata da altri
dati che non richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia
dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati
o i provvedimenti sono adottati;
e)
alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero
o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo,
e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f)
all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi
di indice.
TITOLO
III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
58
Disposizioni applicabili
1.
Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle previste negli
articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e
169.
2.
Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle
disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie
di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento
e alla conservazione.
TITOLO
IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO
I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.
59
Accesso a documenti amministrativi
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti,
le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso
a documenti amministrativi contenenti dati personali,
e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò
che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di
una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
Art.
60
Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1.
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
è consentito se la situazione giuridicamente rilevante
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile.
CAPO
II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art.
61
Utilizzazione di dati pubblici
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in
relazione all'articolo 11.
2.
Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che
devono essere inseriti in un albo professionale in conformità
alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo
19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza
di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3.
L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare
i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti
e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4.
A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative,
in particolare, a speciali qualificazioni professionali
non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad
assumere incarichi o a ricevere materiale informativo
a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO
III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art.
62
Dati sensibili e giudiziari
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi
della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al
cambiamento delle generalità.
Art.
63
Consultazione di atti
1.
Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di
Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO
IV
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art.
64
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e del profugo
e sullo stato di rifugiato.
2.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a)
al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b)
al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea
e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia
di politiche migratorie;
c)
in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio,
alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3.
Il presente articolo non si applica ai trattamenti di
dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art.
65
Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di:
a)
elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché
di esercizio del mandato degli organi rappresentativi
o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2.
I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici
compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali,
in particolare, quelli concernenti:
a)
lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarità;
b)
le richieste di referendum, le relative consultazioni
e la verifica delle relative regolarità;
c)
l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche
pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi;
d)
l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte
di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni
di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e)
la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3.
Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui
al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche,
alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4.
Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito
il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a)
per la redazione di verbali e resoconti dell'attività
di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b)
per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo,
di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso
a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti
degli organi interessati per esclusive finalità direttamente
connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5.
I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità
di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è
comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili
e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare
il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art.
66
Materia tributaria e doganale
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all' applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione
ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta,
nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione
delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2.
Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette,
in materia di imposte, alla prevenzione e repressione
delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto
adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi,
alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette
alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario
e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione
dei registri immobiliari.
Art.
67
Attività di controllo e ispettive
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a)
verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza
di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite
dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo,
di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b)
accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi
ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o
di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art.
68
Benefici economici ed abilitazioni
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica
e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
altri emolumenti e abilitazioni.
2.
Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal
presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a)
alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b)
alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa
in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c)
alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di internati
in campo di sterminio e di loro congiunti;
d)
al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
e)
alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f)
alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti
o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti;
g)
al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3.
Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli
casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle
attività indicate nel presente articolo, in conformità
alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attività medesime, fermo restando il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute.
Art.
69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di conferimento di onorificenze
e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità
per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive
di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche
non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni
o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati
e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore
e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art.
70
Volontariato e obiezione di coscienza
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici
e le organizzazioni di volontariato, in particolare per
quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati
al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle
medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2.
Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico
le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998,
n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienza.
Art.
71
Attività sanzionatorie e di tutela
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità:
a)
di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative
e ricorsi;
b)
volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale,
o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole
del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà
personale.
2.
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
è consentito se il diritto da far valere o difendere,
di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno
pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art.
72
Rapporti con enti di culto
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento
dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunità religiose.
Art.
73
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che
la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a)
interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in
favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni
di disagio sociale, economico o familiare;
b)
interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi
i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c)
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione
a vicende giudiziarie;
d)
indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
e)
compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f)
iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g)
interventi in tema di barriere architettoniche.
2.
Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a)
di gestione di asili nido;
b)
concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura
di sussidi, contributi e materiale didattico;
c)
ricreative o di promozione della cultura e dello sport,
con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso
di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d)
di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e)
relative alla leva militare;
f)
di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi
di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia
di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g)
degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h)
in materia di protezione civile;
i)
di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro,
in particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l)
dei difensori civici regionali e locali.
CAPO
V
PARTICOLARI
CONTRASSEGNI
Art.
74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1.
I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione
e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato,
e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli
dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata
e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali
può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per
effetto della sola visione del contrassegno.
2.
Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di
richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3.
La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in
caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione
o di altro documento.
4.
Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì,
ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO
V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
75
Ambito applicativo
1.
Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali in ambito sanitario.
Art.
76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1.
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di
rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute: con il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità
di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda
un terzo o la collettività.
2.
Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato
con le modalità semplificate di cui al capo II.
3.
Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante
è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito
il Consiglio superiore di sanità.
CAPO
II
MODALITA'
SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art.
77
Casi di semplificazione
1.
Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
a)
per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi,
ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b)
per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo
76;
c)
per il trattamento dei dati personali.
2.
Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a)
dagli organismi sanitari pubblici;
b)
dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c)
dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art.
78
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
1.
Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta informano l'interessato relativamente al trattamento
dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo
13, comma 1.
2.
L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento
dei dati personali necessario per attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi
è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3.
L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali
allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati
dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente
integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche
del trattamento.
4.
L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico
o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati
correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale
o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista
o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a)
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b)
fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
c)
può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d)
fornisce farmaci prescritti;
e)
comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
5.
L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali
che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato,
in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a)
per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e
di sperimentazione clinica controllata di medicinali,
in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b)
nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c)
per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art.
79
Informativa da parte di organismi sanitari
1.
Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalità semplificate relative all'informativa e
al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento
ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2.
Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture
annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità
uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo
da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3.
Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81
possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato
in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo
alle aziende sanitarie.
4.
Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione
del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate
per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui
al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo
80.
Art.
80
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un' unica informativa per una
pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi
e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato
e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione
e sicurezza del lavoro.
2.
L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi
e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico,
affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali
e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare
per quanto riguarda attività amministrative di rilevante
interesse pubblico che non richiedono il consenso degli
interessati.
Art.
81
Prestazione del consenso
1.
Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi
del presente codice o di altra disposizione di legge,
può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche
oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché
con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente
la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico,
riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati
negli articoli 78, 79 e 80.
2.
Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa
per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo
78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso
è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione
di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla
tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art.
82
Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
a)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica per la quale la competente autorità ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, in caso di:
a)
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità
di intendere o di volere dell'interessato, quando non
è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato;
b)
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute
o l'incolumità fisica dell'interessato.
3.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, anche in caso di prestazione medica che può
essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso,
in termini di tempestività o efficacia.
4.
Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa
è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione
di una nuova manifestazione del consenso quando questo
è necessario.
Art.
83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1.
I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni
e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli interessati, nonché
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto
dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di
trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2.
Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a)
soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da
un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine
di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b)
l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c)
soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute;
d)
cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga
in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità
o dai locali prescelti;
e)
il rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento
dei dati;
f)
la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia
o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati,
di una prestazione di pronto soccorso;
g)
la formale previsione, in conformità agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di
adeguate modalità per informare i terzi legittimati in
occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volontà;
h)
la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti
o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare
stato di salute;
i)
la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti
per legge al segreto professionale a regole di condotta
analoghe al segreto professionale.
2-bis.
Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni
di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire
un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti,
nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai
sensi dell'articolo 12.
Art.
84
Comunicazione di dati all'interessato
1.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte
di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento
ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2.
Il titolare o il responsabile possono autorizzare per
iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a
rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di
incarico individua appropriate modalità e cautele
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati.
CAPO
III
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art.
85
Compiti del Servizio sanitario nazionale
1.
Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario
nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative
alle seguenti attività:
a)
attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti
dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza
degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero,
nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante
ed aeroportuale;
b)
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c)
vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali
e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d)
attività certificatorie;
e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione;
f)
le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano,
anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati
o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2.
Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti
le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici
per finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività,
per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3.
All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare
lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili
è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione
di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna
azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4.
Il trattamento di dati identificativi dell'interessato
è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente
le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse
tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti,
caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di
cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità
dei dati di volta in volta trattati.
Art.
86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento
di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all'applicazione della disciplina
in materia di:
a)
tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle
svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b)
stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi
di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi
pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative
previste;
c)
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1)
accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale
e familiare, nonché interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni;
2)
curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione
e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti
dalla legge;
3)
realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4)
curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni
ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2.
Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO
IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art.
87
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1.
Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono
redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato
in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato
solo in caso di necessità connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca,
nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2.
Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati
1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio
1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto
su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi
delle zone indicate nel comma 3.
3.
Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del
modello predisposte per l'indicazione delle generalità
e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne
la visione solo per effetto di una momentanea separazione
del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi
dei commi 4 e 5.
4.
Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello
di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando
il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa
al controllo della correttezza della prescrizione, anche
per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5.
Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi
di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per
fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla
legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalità.
6.
Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante,
può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica
diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso
di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei.
Art.
88
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
1.
Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non
sono indicate.
2.
Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere
di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità
derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato
o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art.
89
Casi particolari
1.
Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di
ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari
annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94.
2.
Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato
ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento
che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis.
Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma
1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato.
CAPO
V
DATI GENETICI
Art.
90
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1.
Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato
è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute,
che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore
di sanità.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione
delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili
anche in relazione alle notizie inattese che possono essere
conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto
di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3.
Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato
sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art.
91
Dati trattati mediante carte
1.
Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale
dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito
se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi
di cui all'articolo 17.
Art.
92
Cartelle cliniche
1.
Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati
redigono e conservano una cartella clinica in conformità
alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere
i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative
a nascituri.
2.
Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di
copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a)
di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b)
di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art.
93
Certificato di assistenza al parto
1.
Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo
109.
2.
Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile
la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale
a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi
cento anni dalla formazione del documento.
3.
Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso
al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente
ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata, osservando le opportune cautele
per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art.
94
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1.
Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri
tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto
dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari,
archivi o registri già istituiti alla data di entrata
in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi
di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
a)
il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 dicembre 2002, n. 308;
b)
la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia
di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa
correlate, di cui al decreto del Ministro della salute
in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 10 gennaio 2002;
c)
il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio
2001, n. 279;
d)
i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e)
gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo
15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2001.
TITOLO
VI
ISTRUZIONE
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
95
Dati sensibili e giudiziari
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di
formazione in ambito scolastico, professionale, superiore
o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art.
96
Trattamento di dati relativi a studenti
1.
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti
scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri
dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati
nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo
13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente
per le predette finalità.
2.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente
alla riservatezza.
Restano
altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto
e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO
VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
97
Ambito applicativo
1.
Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art.
98
Finalità di rilevante interesse pubblico
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici:
a)
per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b)
che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni;
c)
per scopi scientifici.
Art.
99
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1.
Il trattamento di dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici è considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
2.
Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo
di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per
i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3.
Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali
dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art.
100
Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1.
Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione
in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici,
ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche
a privati e per via telematica, dati relativi ad attività
di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca,
tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi,
con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2.
Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per
motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera
a).
3.
I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4.
I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati
o diffusi.
CAPO
II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art.
101
Modalità di trattamento
1.
I dati personali raccolti per scopi storici non possono
essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati
anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2.
I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della
loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3.
I dati personali possono essere comunque diffusi quando
sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art.
102
Codice di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche
e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per scopi storici.
2.
Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al
comma 1 individua, in particolare:
a)
le regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione
e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni
del presente codice applicabili ai trattamenti di dati
per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
b)
le particolari cautele per la raccolta, la consultazione
e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente
della prevista diffusione di dati;
c)
le modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati
a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele
da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art.
103
Consultazione di documenti conservati in archivi
1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi
di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
CAPO
III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art.
104
Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici
o scientifici
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili,
per scopi scientifici.
2.
Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei
mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare o da altri per identificare l'interessato, anche
in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art.
105
Modalità di trattamento
1.
I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o
provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti
di dati per scopi di altra natura.
2.
Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui
all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
e successive modificazioni.
3.
Quando specifiche circostanze individuate dai codici di
cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto
di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente, l'informativa all'interessato
può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4.
Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate
le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di
cui all'articolo 106.
Art.
106
Codici di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2.
Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo
conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie,
in particolare:
a)
i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo
decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati
per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b)
per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche
in riferimento alla durata della conservazione dei dati,
alle informazioni da rendere agli interessati relativamente
ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione
e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il
trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure
di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati
a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c)
l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d)
le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e)
modalità semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili;
f)
le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g)
le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure
di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento
alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone
fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non
autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei
sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico
nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici
o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo
44, comma 1, lettera a);
h)
l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio
o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art.
107
Trattamento di dati sensibili
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori
dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato
al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto,
può essere prestato con modalità semplificate, individuate
dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione
del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo
40.
Art.
108
Sistema statistico nazionale
1.
Il trattamento di dati personali da parte di soggetti
che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre
a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma
2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
in particolare per quanto riguarda il trattamento dei
dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale,
l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art.
109
Dati statistici relativi all'evento della nascita
1.
Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi
di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di
dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro
della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche
determinate dall'Istituto nazionale della statistica,
sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art.
110
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1.
Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi
di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico,
non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o
sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il
consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari
ragioni non è possibile informare gli interessati e il
programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole
del competente comitato etico a livello territoriale ed
è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo
40.
2.
In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al
comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione
dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi,
quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO
VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
111
Codice di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati interessati al trattamento
dei dati personali effettuato per finalità previdenziali
o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalità per l'informativa all'interessato
e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente
alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione
di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula
contenenti dati personali anche sensibili.
Art.
112
Finalità di rilevante interesse pubblico
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e
gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di
lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo,
e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato.
2.
Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al
comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a)
applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b)
garantire le pari opportunità;
c)
accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego
o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità
e il conferimento di speciali abilitazioni;
d)
adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello
stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento
della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché
ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa
la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e)
adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro
o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f)
applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali,
la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi
compresa quella integrativa, anche in applicazione del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati,
anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli
istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni
di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto
il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23
in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g)
svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi
amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h)
comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti
o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione
nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi
di lavoro;
i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato
o di terzi;
l)
gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare
la normativa in materia di assunzione di incarichi da
parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m)
applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n)
svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o)
valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO
II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art.
113
Raccolta di dati e pertinenza
1.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge
20 maggio 1970, n.300.
CAPO
III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art.
114
Controllo a distanza
1.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n.300.
Art.
115
Telelavoro e lavoro a domicilio
1.
Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore
il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2.
Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO
IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.
116
Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1.
Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti
di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del
mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle
banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuati specificamente con
il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce
con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni
da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO
IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO
I
SISTEMI INFORMATIVI
Art.
117
Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito
di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo
o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità
nei pagamenti da parte degli interessati, individuando
anche specifiche modalità per garantire la comunicazione
di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei
diritti dell'interessato.
Art.
118
Informazioni commerciali
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione
commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto
previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate
per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi
per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti
e comunicati.
Art.
119
Dati relativi al comportamento debitorio
1.
Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati
di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare,
in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti
pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati
nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della
specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art.
120
Sinistri
1.
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione
e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti
in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni
da parte delle imprese di assicurazione.
2.
Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al
comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento
delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano
le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO
X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO
I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art.
121
Servizi interessati
1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei dati personali connesso alla fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazioni.
Art.
122
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di
una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o
di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare
le operazioni dell'utente.
2.
Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua
i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete
nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi
relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente
necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire
uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente,
è consentito al fornitore del servizio di comunicazione
elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che
abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente,
in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del
trattamento.
Art.
123
Dati relativi al traffico
1.
I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non
sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2,
3 e 5.
2.
Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero
di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito
al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo
non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al
comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini
di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo
se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4.
Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura
dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento
e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui
ai commi 2 e 3.
5.
Il trattamento dei dati personali relativi al traffico
è consentito unicamente ad incaricati del trattamento
che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta
autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano
della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi
per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere
i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari
ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art.
124
Fatturazione dettagliata
1.
L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta
e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli
elementi che compongono la fattura relativi, in particolare,
alla data e all'ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località,
alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2.
Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente
ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da
qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla
fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito
o di debito o carte prepagate.
3.
Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi
e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni
necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4.
Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le
ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini
di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato
può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5.
Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle
modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore
ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle
comunicazioni.
Art.
125
Identificazione della linea
1.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente
chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione
delle chiamate entranti.
3.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale indicazione avviene prima
che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti
se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione
della linea collegata all'utente chiamante.
5.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza
di tale servizio e delle possibilità previste ai commi
1, 2, 3 e 4.
Art.
126
Dati relativi all'ubicazione
1.
I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati
solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento,
e nella misura e per la durata necessari per la fornitura
del servizio a valore aggiunto richiesto.
2.
Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico
che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla
durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i
dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del
servizio a valore aggiunto.
3.
L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso
al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi
dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di
richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati
per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione
di comunicazioni.
4.
Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2
e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento
che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta
autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce
il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato
a quanto è strettamente necessario per la fornitura del
servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione
di interrogazione automatizzata.
Art.
127
Chiamate di disturbo e di emergenza
1.
L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere
che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea chiamante
e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata
ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere
disposta per i soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore
a quindici giorni.
2.
La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica
le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e
nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica
è inoltrata entro quarantotto ore.
3.
I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere
comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per
esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.
Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può
richiedere un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sopportati.
4.
Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione
della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento
dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto
o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente,
da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere
chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art.
128
Trasferimento automatico della chiamata
1.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per
consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato
da terzi.
Art.
129
Elenchi di abbonati
1.
Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del
pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima
della data di entrata in vigore del presente codice.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli
elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per
le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b),
in base al principio della massima semplificazione delle
modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica
o cancellazione dei dati senza oneri.
Art.
130
Comunicazioni indesiderate
1.
L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale è consentito con
il consenso dell'interessato.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità
ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi
del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short
Message Service) o di altro tipo.
3.
Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con
mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite
ai sensi degli articoli 23 e 24.
4.
Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare
del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di
propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica
fornite dall'interessato nel contesto della vendita di
un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi
a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente
informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni. L'interessato, al momento
della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è
informato della possibilità di opporsi in ogni momento
al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5.
E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l'identità del mittente
o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato
possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni di
cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì
prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica
di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da
cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art.
131
Informazioni ad abbonati e utenti
1.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile,
l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono
di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad
esse estranei.
2.
L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri
a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate
o del collegamento realizzato tra le stesse presso la
sede dell'abbonato medesimo.
3.
L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
Art.
132
Conservazione di dati di traffico per altre finalità
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma
2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati
dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento
e repressione dei reati.
2.
Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi
al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per
ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3.
Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti
presso il fornitore con decreto motivato del giudice su
istanza del pubblico ministreo o del difensore dell'imputato,
della persona sottoposta alle indagini, della persona
offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato
o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze
intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale,
ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma
2, lettera f), per il traffico entrante.
4.
Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato,
se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici.
5.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi
1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti
a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'art.17,
volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento
di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata
dei dati una volta decorso il termine di cui al comma
1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da
parte di specifici incaricati del trattamento in modo
tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione
dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma
4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
CAPO
II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art.
133
Codice di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato da fornitori
di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante
reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo
ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata
informazione e consapevolezza degli utenti delle reti
di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici
e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati
e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso
informative fornite in linea in modo agevole e interattivo,
per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei
confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei
principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale
rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle
modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
CAPO
III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art.
134
Codice di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche
modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO
XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
135
Codice di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti
o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO
XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a)
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b)
effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti
o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26
e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c)
temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art.
137
Disposizioni applicabili
1.
Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano
le disposizioni del presente codice relative:
a)
all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo
26;
b)
alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c)
al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo
VII della Parte I.
2.
Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato
anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli
articoli 23 e 26.
3.
In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per
le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti
del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo
2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dagli interessati o attraverso
loro comportamenti in pubblico.
Art.
138
Segreto professionale
1.
In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
CAPO
II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art.
139
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1.
Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
di un codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice
può anche prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 13.
2.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati,
che il Consiglio è tenuto a recepire.
3.
Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice
di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro
sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via
sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura
di cooperazione.
4.
Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5.
In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel
codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
TITOLO
XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO
I
PROFILI GENERALI
Art.
140
Codice di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento
non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate
per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE
III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO
I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO
I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
141
Forme di tutela
1.
L'interessato può rivolgersi al Garante:
a)
mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b)
mediante segnalazione, se non è possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine
di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla
disciplina medesima;
c)
mediante ricorso, se intende far valere gli specifici
diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del
presente capo.
SEZIONE
II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art.
142
Proposizione dei reclami
1.
Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda,
delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare,
del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2.
Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma
2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità.
Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai
fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica
un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite
posta elettronica, telefax o telefono.
Il
Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare
nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con
strumenti elettronici.
Art.
143
Procedimento per i reclami
1.
Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non
è manifestamente infondato e sussistono i presupposti
per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima
della definizione del procedimento:
a)
prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c),
può invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b)
prescrive al titolare le misure opportune o necessarie
per rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
c)
dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto
della mancata adozione delle misure necessarie di cui
alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o più interessati;
d)
può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti
che si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività.
2.
I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il
numero o per la complessità degli accertamenti.
Art.
144
Segnalazioni
1.
I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo
141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE
III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art.
145
Ricorsi
1.
I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2.
Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per
il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già
adita l'autorità giudiziaria.
3.
La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art.
146
Interpello preventivo
1.
Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata
richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto
alla richiesta un diniego anche parziale.
2.
Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3.
Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare
complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo,
il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato.
In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art.
147
Presentazione del ricorso
1.
Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a)
gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto,
del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7;
b)
la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio
imminente ed irreparabile che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
c)
gli elementi posti a fondamento della domanda;
d)
il provvedimento richiesto al Garante;
e)
il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2.
Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
a)
la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b)
l'eventuale procura;
c)
la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3.
Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai
fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito
per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4.
Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la
sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante
o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati
al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo
83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale
in conformità alla normativa vigente.
5.
Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso
con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando
le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale
e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo
38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio
del Garante.
Art.
148
Inammissibilità del ricorso
1.
Il ricorso è inammissibile:
a)
se proviene da un soggetto non legittimato;
b)
in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 145 e 146;
c)
se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo
147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente
o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio
del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione dell'invito.
In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento
in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2.
Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Art.
149
Procedimento relativo al ricorso
1.
Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre
giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad
esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà
di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale
adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare
per il tramite del responsabile eventualmente designato
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2.
In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato
in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico della controparte
o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal
fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente
e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare,
il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare
memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti
possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante
idonea tecnica audiovisiva.
4.
Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda
nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito
di eccezioni formulate dal titolare.
5.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone
precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la
sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori
o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre
in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui
al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore
o da altra persona di fiducia.
7.
Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi
o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni
di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato
per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8.
Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma
2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto
al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha
inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera
nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo
146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti
di cui all' articolo 150, comma 1.
Art.
150
Provvedimenti a seguito del ricorso
1.
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte
di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di
una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
può essere adottato anche prima della comunicazione del
ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di
avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione
di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile
unitamente a tale decisione.
2.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data
di presentazione, equivale a rigetto.
3.
Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti,
il provvedimento che definisce il procedimento determina
in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti
motivi.
4.
Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato
dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni
presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5.
Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite
le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio
o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6.
In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento
che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o
di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce,
per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
Art.
151
Opposizione
1.
Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2.
Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO
II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art.
152
Autorità giudiziaria ordinaria
1.
Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle
inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione
dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2.
Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3.
Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4.
Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche
ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se
il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo
dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi
il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente
in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente
alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6.
Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari
con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,
l'udienza di comparizione delle parti entro un termine
non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con
ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
7.
Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al
Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza
di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8.
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone
la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione
del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese
di giudizio.
9.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio,
i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre
la citazione di testimoni anche senza la formulazione
di capitoli.
10.
Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa
udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11.
Se necessario, il giudice può concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di
note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione
e la pronuncia della sentenza.
12.
Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale
atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie
o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le
misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno,
ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente
le spese del procedimento.
13.
La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso
per cassazione.
14.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO
II
L'AUTORITA'
CAPO
I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art.
153
Il Garante
1.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
2.
Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. I componenti sono
scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe
le qualificazioni.
3.
I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il
cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un
vice presidente, che assume le funzioni del presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
4.
Il presidente e i componenti durano in carica quattro
anni e non possono essere confermati per più di una volta;
per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive.
5.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente
e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6.
Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità
non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale
da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7.
Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo
156.
Art.
154
Compiti
1.
Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il
Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità
al presente codice, ha il compito di:
a)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione,
anche in caso di loro cessazione;
b)
esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui
ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni
che li rappresentano;
c)
prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143;
d)
vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco
ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti
previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei
dati personali;
e)
promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo
12 e dell'articolo 139;
f)
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare
i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione
del settore;
g)
esprimere pareri nei casi previsti;
h)
curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali
e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza
dei dati;
i)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a causa delle funzioni;
l)
tenere il registro dei trattamenti formato sulla base
delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione del presente codice, che è
trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2.
Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione
di controllo o assistenza in materia di trattamento dei
dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi
o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari
e, in particolare:
a)
dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi
di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione;
b)
dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva
dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c)
dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d)
dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'
11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto
delle impronte digitali e per l'efficace applicazione
della convenzione di Dublino;
e)
nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il
28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione
medesima.
3.
Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine,
il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra
autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere
invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse; può
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto ad altra autorità.
4.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili
di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il
parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie,
non può essere rispettato il termine di cui al presente
comma, tale termine può essere interrotto per una sola
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate.
6.
Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria
in relazione a quanto previsto dal presente codice o in
materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante.
CAPO
II
L'UFFICIO DEL GARANTE
Art.
155
Principi applicabili
1.
All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, e del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l'individuazione e le
funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo
e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente
codice.
Art.
156
Ruolo organico e personale
1.
All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2.
Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito
nel limite di cento unità.
3.
Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a)
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche
ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo
154;
b)
l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento
del personale secondo le procedure previste dall'articolo
35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c)
la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d)
il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249
e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali,
dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative.
Nelle
more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti,
al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni;
e)
la gestione amministrativa e la contabilità, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato,
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono
iscritte le somme già versate nella contabilità speciale,
nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione
dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi
resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità
di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
4.
L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a venti unità e per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente
comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza
tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente
di provenienza e quello spettante al personale di ruolo,
sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata
dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per
cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale.
5.
In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del
comma 7.
6.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
7.
Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti
a tempo determinato, di durata non superiore a due anni,
che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8.
Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie
che devono rimanere segrete.
9.
Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore
a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato
e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10.
Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti.
CAPO
III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art.
157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1.
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al titolare, al responsabile, all'interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art.
158
Accertamenti
1.
Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi
o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge
il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.
2.
I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3.
Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato
del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede
con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro
tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante
quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art.
159
Modalità
1.
Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,
può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti
al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere
a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre
copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione
e su supporto informatico o per via telematica. Degli
accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2.
Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti
è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente
del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono
tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione
a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti
sono poste a carico del titolare con il provvedimento
che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del
codice di procedura civile.
3.
Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo
o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati.
Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal
titolare o dal responsabile.
4.
Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere
iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e
può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5.
Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui
al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono
essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6.
Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione
di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art.
160
Particolari accertamenti
1.
Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli
I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un componente designato dal Garante.
2.
Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare
o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in
ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
3.
Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificità della verifica, il componente
designato può farsi assistere da personale specializzato
tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8.
Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4.
Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione
e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il
componente designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5.
Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee
modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e
della particolare collocazione istituzionale dell'organo
procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine
coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta
dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6.
La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti
e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni
di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO
III
SANZIONI
CAPO
I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art.
161
Omessa o inidonea informativa all'interessato
1.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei
casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che
presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17
o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per
uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila
euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.
Art.
162
Altre fattispecie
1.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
in materia di disciplina del trattamento dei dati personali
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2
La violazione della disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art.
163
Omessa o incompleta notificazione
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati
nel provvedimento che la applica.
Art.
164
Omessa informazione o esibizione al Garante
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
15o, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro
mila euro.
Art.
165
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1.
Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o
per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art.
166
Procedimento di applicazione
1.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179,
comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati
al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli
154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO
II
ILLECITI PENALI
Art.
167
Trattamento illecito di dati
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19,
23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20,
21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.
Art.
168
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1.
Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o
in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi
o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel
corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie
o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art.
169
Misure di sicurezza
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
2.
All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei
casi complessi, anche con successivo atto del Garante,
è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità
o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque
non superiore a sei mesi.
Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se
risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del
reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al
quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e
24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art.
170
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma
2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
171
Altre fattispecie
1.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art.
172
Pene accessorie
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dal presente
codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO
I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art.
173
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1.
La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi
di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione, è così modificata:
a)
il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2.
Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché
di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109,
110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b)
il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11.
1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della
Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge,
il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati
in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche
previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione
o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro
alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma
2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato
una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità
di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni.";
d)
l'articolo 12 è abrogato.
Art.
174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1.
All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo
il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo
comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico
della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
Le
disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche
alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria
ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2.
Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario,"
sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione
di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie
del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,
se ciò non è possibile,".
3.
Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti:
"una ricevuta".
4.
Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo
le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite
le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5.
All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario
non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non
vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma
dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione
al destinatario per mezzo della posta con raccomandata
e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero
che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari
esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b)
nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6.
Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura
civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino
alla fine del periodo.
7.
All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura
civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte
le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8.
All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il
primo comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie
del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata
in busta chiusa e sigillata.".
9.
All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura
civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso
è omessa l'indicazione del debitore".
10.
All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura
civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le
parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite
dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità
del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria
del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11.
All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione
non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo
comma, del medesimo codice. ".
12.
Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo
15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni
ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti
da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti
diversi dagli interessati o da persone da essi delegate,
nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137,
terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti
e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.".
13.
All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia
al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone
indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale
giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di
notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla
inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi
il numero cronologico della notificazione e dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o
invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa
dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice
di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno
del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata
nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione
locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci,
si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma
3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo
periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso"
sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art.
175
Forze di polizia
1.
Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie
ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo
2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante
ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2.
I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli
organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di
cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente codice, in sede di applicazione del presente
codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata
l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo
11.
3.
L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.
10 (Controlli)
1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei
modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia
al Garante per la protezione dei dati personali.
3.
La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
4.
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5.
Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata
in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari
e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art.
176
Soggetti pubblici
1.
Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici"
sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso
a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono, ".
2.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
"1-bis.
I criteri di organizzazione di cui al presente articolo
sono attuati nel rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.".
3.
L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione
delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile
e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4.
Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di
finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5.
L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio
dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la
sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione
del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto.".
6.
La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione".
Art.
177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali
1.
Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica
utilità anche in caso di applicazione della disciplina
in materia di comunicazione istituzionale.
2.
Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere
essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396.".
3.
Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile
di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente
a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante,
ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4.
Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse
le lettere d) ed e).
5.
Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal
seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate
in copia per finalità di applicazione della disciplina
in materia di elettorato attivo e passivo, di studio,
di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.".
Art.
178
Disposizioni in materia sanitaria
1.
Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario
personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale"
e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il
Garante per la protezione dei dati personali".
2.
All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia
di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza
di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da
HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto
a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni
misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché
della relativa dignità.";
b)
nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti:
"decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali".
3.
Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di
medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente
periodo:
"Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità
atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.
".
4.
All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della
sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione
di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5.
Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda
anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo
al trattamento dei dati personali".
Art.
179
Altre modifiche
1.
Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e:
"garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità
e della sua libertà morale;".
2.
Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3.
Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10,
al Garante per la protezione dei dati personali".
4.
Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi
storici
1. I documenti per i quali è autorizzata
la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2,
conservano il loro carattere riservato e non possono essere
diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio
centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati
e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario
per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque
vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13,
può essere comunque disposto il blocco dei dati personali,
qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo
di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico".
CAPO
II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
180
Misure di sicurezza
1.
Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da
33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,
sono adottate entro il 31 dicembre 2004.
2.
Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive
ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34
e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data
certa da conservare presso la propria struttura.
3.
Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici
detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee
misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento
dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi
strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2005.
Art.
181
Altre disposizioni transitorie
1.
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del
1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
codice:
a)
l'identificazione con atto di natura regolamentare dei
tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20,
commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante,
entro il 31 dicembre 2005;
b)
la determinazione da rendere nota agli interessati ai
sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c)
le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d)
le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e)
abrogato
f)
l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma
2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data
di entrata in vigore del presente codice.
3.
L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui
agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
è effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004.
4.
Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua
ad essere successivamente archiviato o distrutto in base
alla normativa vigente.
5.
L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è
effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate
prima dell'entrata in vigore del presente codice solo
su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente
ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo
o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6.
Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del
presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito
del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività
di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis.
Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma
5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva
il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
Art.
182
Ufficio del Garante
1.
Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali,
in sede di prima applicazione del presente codice e comunque
non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a)
può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo,
al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei
limiti delle disponibilità di organico, del personale
appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici
in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione
di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione
del presente codice;
b)
può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità
di organico, per il personale non di ruolo in servizio
presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO
III
ABROGAZIONI
Art.
183
Norme abrogate
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a)
la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b)
la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c)
il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d)
il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e)
l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135;
f)
il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione
dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal
1o gennaio 2006;
g)
il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h)
il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i)
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n)
il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o)
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501.
3.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
o restano, altresì, abrogati:
a)
l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b)
l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c)
l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
in materia di donatori midollo osseo;
d)
l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia
di certificati di assistenza al parto;
e)
l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità
27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi
sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f)
l'articolo 2, comma 5-quater1, secondo e terzo periodo,
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
g)
l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini
di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h)
l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i)
l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4.
Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
118, i termini di conservazione dei dati personali individuati
ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da
norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura
indicata dal medesimo codice.
CAPO
IV
NORME FINALI
Art.
184
Attuazione di direttive europee
1.
Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2.
Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento
a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3.
Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia
di trattamento di taluni dati personali.
Art.
185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1.
L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo
12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli
25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla
data di emanazione del presente codice.
Art.
186
Entrata in vigore
1.
Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore
il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di
cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che
entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente codice. Dalla medesima data si osservano
altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli
149, comma 8, e 150, comma 2.
Il
presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 30 giugno 2003
CIAMPI
|
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri |
|
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica |
|
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie |
|
Castelli,
Ministro della giustizia |
|
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze |
|
Frattini,
Ministro degli affari esteri |
|
Gasparri,
Ministro delle comunicazioni |
Visto,
Il Guardasigilli: Castelli