Quali sono gli obblighi del titolare del trattamento
Obblighi di informativa
Ai sensi dell’art. 13 il titolare del trattamento deve informare oralmente o
per iscritto circa:
-
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
-
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
-
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
-
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
-
i diritti di cui all'articolo 7;
-
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
L'informativa di cui all’art. 13, di cui sopra, contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
La disposizione di cui all’art. 13 non si applica quando:
-
i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
-
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
-
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Obblighi connessi al diritto d’informativa
Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
-
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati
o identificabili;
-
a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con
il pubblico.
I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici
dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati
dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro
alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso
l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato
dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il
Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o
all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Obblighi generali per il trattamento
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
-
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
-
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali
scopi;
-
esatti e, se necessario, aggiornati;
-
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
-
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Obblighi in caso di cessazione del trattamento
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati devono
essere:
-
distrutti;
-
ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
-
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati aduna
comunicazione sistematica o alla diffusione;
-
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 12.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b),
o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali
è priva di effetti.
Obblighi connessi al consenso dell’interessato (art. 23).
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13.
Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
Casi in cui il consenso non è richiesto
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
-
è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
-
è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
-
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
-
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
-
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
-
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
-
con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la
dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
-
con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità
di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
-
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Consenso per il trattamento dei dati sensibili
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge
e dai regolamenti.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare.
Non è necessario il consenso scritto, né l’autorizzazione del garante per il
trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che
con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
Casi in cui il consenso e l’autorizzazione del Garante non sono necessari
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante:
-
quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderentio dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
-
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
-
quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
-
quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione
del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia
e di buonacondotta di cui all'articolo 111.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Garanzie per i dati giudiziari
Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
Notificazioni al Garante
Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
-
dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
-
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a
fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
-
dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
-
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte
di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
-
dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
-
dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici
e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti
o fraudolenti.
Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio
ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità
o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai
sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di
notificazione.
La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all'estero dei dati.
Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione
gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o
presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del
registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio
del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e
della durata del trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati
in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante
ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al
comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
-
comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
-
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1,
primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa
determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione è inviata utilizzando il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica
osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono
applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le
specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante
telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire
documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Obblighi relativi alla sicurezza.
Tra questi i principali sono quello di adottare le misure minime di sicurezza e
quello di redigere il documento programmatico di sicurezza, che sono
dettagliatamente descritti nei due paragrafi che seguono.