Il documento programmatico di sicurezza
Il Documento programmatico di Sicurezza (DPS) è un espresso obbligo del
titolare del trattamento, previsto dall’art. 34 e dall’allegato B del decreto
legislativo n.196/03.
Esso consta di 7 paragrafi che devono riguardare rispettivamente:
-
elenco dei trattamenti dei dati personali:
In questa sezione sono individuati i trattamenti effettuati dal titolare,
direttamente o attraverso collaborazioni esterna, con l’indicazione della
natura dei dati e della struttura (ufficio, funzione etc.) interna o esterna
operativamente preposta, nonché degli strumenti elettronici impiegati.
Nella redazione della lista si può anche tenere conto delle indicazioni fornite
dal garante nelle eventuali precedenti notificazioni.
-
distribuzione dei compiti e delle responsabilità:
In questa sezione bisogna descrivere sinteticamente l’organizzazione della
struttura di riferimento, i compiti e le relative responsabilità, in relazione
ai trattamenti effettuati.
Si possono utilizzare, anche attraverso specifici riferimenti, documenti già
predisposti, (provvedimenti, ordini di servizio, circolari, regolamenti),
indicando le precise modalità per reperirli.
-
analisi dei rischio che incombono sui dati:
In questa sezione occorre descrivere gli eventi potenzialmente dannosi per la
sicurezza dei dati, e valutarne le possibili conseguenze e la gravità, in
relazione allo specifico contesto di riferimento e agli strumenti elettronici
utilizzati.
-
misure in essere e da adottare per prevenire i rischi:
In questa sezione vanno riportate in misura sintetica le misure in essere o da
adottare per contrastare i rischi individuati. Per misura si intende lo
specifico intervento tecnico o organizzativo posto in essere per prevenire,
contrastare ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia, come pure
quelle attività di verifica e controllo nel tempo per assicurarne l’efficacia.
-
criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati:
In questa sezione sono descritte le procedure e i criteri essenziali per il
ripristino dei dati, nel caso di loro danneggiamento o inaffidabilità della
base dati. L’importanza di queste attività deriva dall’eccezionalità delle
situazioni in cui il ripristino ha luogo.E’ essenziale che quando sono
necessarie le copie dei dati siano disponibili, e che le procedure di
reinstallazione siano efficaci. Pertanto è opportuno descrivere, sinteticamente
anche i criteri e le procedure adottate per il salvataggio dei dati al fine di
una corretta esecuzione del loro ripristino.
-
pianificazione degli interventi formativi previsti:In questa sezione vanno indicati i piani degli interventi formativi che si
intendono svolgere
-
trattamenti affidati all’esterno:
In questa sezione deve essere descritto il quadro sintetico delle attività che
si intendono affidare a terzi che comportano il trattamento dei dati con
l’indicazione sintetica del quadro giuridico e contrattuale (nonché
organizzativo o tecnico) in cui tale trasferimento si inserisce, in riferimento
agli impegni assunti, anche all’esterno, per garantire la protezione dei dati
stessi.
Per ciascun paragrafo è opportuno inserire delle tabelle che illustrano in modo
sintetico i contenuti di ciascuna sezione.