Tutela in via amministrativa
La tutela in via amministrativa è caratterizzata dal
fatto che essa viene attuata dalla stessa amministrazione su ricorso degli
interessati, attraverso un procedimento amministrativo e al di fuori di ogni
intervento del giudice ordinario o amministrativo.
I ricorsi amministrativi previsti nel nostro ordinamento sono di tre specie:
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Ricorso in
opposizione;
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Ricorso gerarchico;
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Ricorso straordinario.
Trovano applicazione per i ricorsi amministrativi molti principi dei ricorsi
giurisdizionali, vi sono tuttavia delle differenze, fra le quali: a differenza
del ricorso giurisdizionale, nei ricorsi amministrativi non si richiede il
patrocinio di un avvocato; mentre il ricorso giurisdizionale è
consentito solo per la tutela degli interessi legittimi (tranne per le materie
rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), i ricorsi
amministrativi possono proporsi a tutela sia di interessi legittimi che di
diritti soggettivi; la decisione sui ricorsi amministrativi ha natura di vero e
proprio provvedimento amministrativo è come tale è impugnabile
innanzi al giudice amministrativo.
Ricorso in opposizione
E' diretto alla stessa autorità che ha emanato l’atto.
E’ un rimedio a carattere eccezionale essendo ammesso solo nei casi
espressamente stabiliti dalla legge o dalle ordinanze ministeriali. Il ricorso
in opposizione, più che all’annullamento dell’atto impugnato, tende alla
rettifica del medesimo. La disciplina è la stessa di quella dettata per
il ricorso gerarchico; si applicano pertanto tutte le regole procedurali del
ricorso gerarchico, ad eccezione del termine, che è più breve di
quello di trente giorni fissato per il ricorso gerarchico.
Ricorso gerarchico
E' il ricorso proposto alla autorità gerarchicamente
superiore a quella che ha emanato l’atto. Costituisce un rimedio di carattere
generale ammesso sia per motivi di legittimità che per motivi di merito
ed a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
Presupposti per la proposizione del ricorso gerarchico sono:
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Rapporto di gerarchia esterna:
deve intercorrere un rapporto di gerarchia fra l’organo
che ha emanato l’atto e quello sopraordinato a cui
il ricorrente si rivolge. La gerarchia rilevante è
quella esterna fra organi della stessa amministrazione
e cioè fra organi aventi rilevanza esterna;
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Carattere non definitivo del provvedimento
impugnato: l’atto impugnato non deve avere carattere
definitivo.
La proposizione del ricorso gerarchico è facoltativa e la mancata
proposizione del ricorso gerarchico non preclude la proposizione del ricorso
giurisdizionale amministrativo.
Ricorso straordinario al Capo dello Stato
E' un rimedio di carattere generale, quindi, sempre ammesso
tranne i casi in cui non sia espressamente escluso dalla legge; denominato
straordinario perché presuppone esaurita la possibilità di
esperire gli altri rimedi amministrativi, essendo ammesso soltanto contro atti
amministrativi definitivi; eliminatorio, in quanto comporta, nel caso di
accoglimento, solo decisioni di annullamento; impugnatorio, in quanto
preordinato alla demolizione di un provvedimento amministrativo; proponibile
soltanto per i vizi di legittimità; a tutela di interessi legittimi e
diritti soggettivi; ed alternativo al ricorso giurisdizionale.
Viene riconosciuta la facoltà dell’amministrazione e del
controinteressato di richiedere che la decisione sul ricorso straordinario sia
devoluta al tribunale amministrativo in sede giurisdizionale.
Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 120 giorni.
Il decreto del Presidente della Repubblica, che decide il ricorso
straordinario, può essere impugnato innanzi alla giurisdizione
amministrativa solo per vizi di forma e di procedura. Può proporsi
inoltre ricorso per revocazione alla stesso Presidente della Repubblica.