Pubblica Amministrazione e risarcimento danni morali
Il comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e morale subito dai
cittadini per effetto dell’attività amministrativa illecita.
Il principio è stato di recente ribadito con una sentenza del Tar Catania. Nel
caso sottoposto all’esame del Collegio, i ricorrenti lamentavano di aver subito
danni patrimoniali e morali per effetto di una serie di dinieghi di
autorizzazioni edilizie e conseguenti ordinanze di sospensione lavori disposti
dal Comune di Gioiosa Marea e successivamente annullati dallo stesso Tar.
I provvedimenti annullati afferivano ad un immobile che i ricorrenti avevano
acquistato per trasferirvi la propria residenza. A tal fine avevano ottenuto
l’autorizzazione per la costruzione di vani accessori interrati da adibire a
posto macchina e cantina, inglobanti una piattaforma elevatrice. Tale
autorizzazione era per i ricorrenti condizione essenziale per l’acquisto, posto
che la stessa era necessaria per consentire l’accesso all’abitazione de qua ad
uno di essi, gravemente invalido ed impedito all’ascensione delle scale, stante
la ridotta capacità motoria.
Il collegio coglie l’occasione per ricostruire l’istituto del danno biologico e
per verificarne l’applicabilità all’attività illecita amministrativa.
In proposito, conclude precisando che, ove dall’attività amministrativa
ritenuta illegittima derivi in capo al cittadino un danno ad uno dei beni della
personalità garantiti dalla Costituzione senza che questi possa attivare alcun
comportamento elusivo del pregiudizio, ebbene il risarcimento del danno sarà
dovuto.
Il principio della risarcibilità dei danni patrimoniali e non, perpetrati dalla
pubblica amministrazione era già stato affermato dal Tra bari con la sentenza
n.3000/2003. In quell’occasione il Tribunale aveva accertato l’illegittimità
del fermo amministrativo di un’automobile, adottato da una società
concessionaria del servizio di riscossione fiscale, ed al contempo aveva
riconosciuto la possibilità che dall’emanazione di provvedimenti amministrativi
possano deriva pregiudizi anche di tipo non patrimoniale. Tuttavia in quale
caso la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento ritenendo che i danni
lamentati non fossero stati provati.
Per converso il Tar Catantia, nel caso sottoposto al suo esame ha ritento
provati i danni allegatii, ed ha condannato l’amministrazione comunale a
risarcire il danno subito per effetto del mancato godimento dell’immobile a
causa dell’illegittima sospensione dei lavori disposta dalla P.A., a pagare i
relativi oneri condominiali, nonché i maggiori costi sostenuti per il prosieguo
dei lavori.