Atto amministrativo
L’atto amministrativo
è la concreta manifestazione, l’espressione
del potere amministrativo inteso come attività
finalizzata al soddisfacimento di un pubblico interesse
ovvero, è lo strumento tipico (anche se non
l’unico) attraverso il quale l’Amministrazione pubblica
agisce.
La discrzionalità amministrativa
La
discrezionalità è un modo di essere,
un attributo peculiare della funzione amministrativa.
Essa consiste in una scelta tra soluzioni tutte astrattamente
compatibili con la disciplina normativa del potere
esercitato.
L’attività discrezionale si contrappone a quella
vincolata perché se l’esercizio di quest’ultima
l’Amministrazione è integralmente disciplinato,
in quella discrezionale l’autorità può
operare una scelta tra misure tutte conformi a legge.
La scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalità
richiede la completa acquisizione degli interessi
e la loro comparazione secondo ragionevolezza; se
tali canoni (della completezza dell’acquisizione e
della ragionevolezza della ponderazione) vengono rispettati,
ne risulta la correttezza dell’agire funzionalizzato.
La forza del provvedimento amministrativo: imperatività ed autotutela
Per imperatività
s’intende quella particolare forza del provvedimento
in virtù della quale le modificazioni della
sfera giuridica dei destinatari non hanno bisogno,
per la loro realizzazione, della collaborazione dei
destinatari medesimi.
L’autotutela è l’autonoma potestà che
consente all’Amministrazione di realizzare, anche
coattivamente, le proprie situazioni di vantaggio
sorte con il provvedimento, ovvero di concretare senza
l’ausilio del giudice il regolamento autoritativo
non ottemperato dal destinatario.
Illegittimità del provvedimento amministrativo
L’annullabilità rappresenta il regime
ordinario del provvedimento amministrativo invalido.
La qualificazione del provvedimento amministrativo
annullabile è espressa con il termine di illegittimità
che, tradizionalmente, si estrinseca in tre ipotesi
tipiche, rappresentate da incompetenza, eccesso di
potere e violazione di legge, denominati appunto vizi
di legittimità, e che provocano l’annullamento
degli stessi da parte dei Tribunali regionali e del
Consiglio di Stato (ricorso giurisdizionale) o da
parte dell’Autorità amministrativa (ricorsi
amministrativi).
L’illegittimità del provvedimento può
essere: totale o parziale; originaria o successiva;
derivata.
Incompetenza
Ricorre quando il
provvedimento è emesso da un organo amministrativo
che non ha la potestà di provvedere, spettante
per legge ad un altro organo.
Può aversi incompetenza per materia, per territorio,
per grado e per valore.
L’incompetenza per materia ricorre quando l’organo
agente dispone sì del tipo di potere esercitato,
ma la specifica materia appartiene ad altro organo.
Se la potestà è attribuita tra organi
inferiori (Prefetto, Questore) e superiori (Ministro
dell’interno), la violazione di tali regole, vale
a dire l’emanazione da parte dell’organo inferiore
di atti spettanti all’organo superiore, ovvero viceversa,
dà luogo ad incompetenza per grado.
Infine si ha l’incompetenza per territorio quando
la potestà venga distribuita tra più
circoscrizioni territoriali di organi diversi appartenenti
alla stessa Amministrazione.
Violazione di legge
Ricorre invece
quando sussiste un contrasto, tra il provvedimento
e la fattispecie normativa, che non riguardi il profilo
soggettivo.
Eccesso di poter
E' il
vizio più importante del provvedimento amministrativo.
È il mezzo per controllare la discrezionalità
della p.a., è identificato con le ipotesi nelle
quali la p.a. eserciti il potere dall’ordinamento
attribuitole per raggiungere una finalità diversa
da quella tipica del potere medesimo: quindi eccesso
di potere inteso come sviamento di potere, come esercizio
scorretto della discrezionalità.
Poiché, accertare concretamente quale sia il
fine perseguito dalla p.a. non sempre è facile,
allora, in presenza della violazione dei principi
di logicità, ragionevolezza, coerenza, completezza
dell’iter logico, anche se lo sviamento non viene
dimostrato, siffatta violazione può assumere
il ruolo di spia di tale sviamento.
La giurisprudenza ha elaborato, quindi, quelle che
vengono definite figure sintomatiche dell’eccesso
di potere mediante le quali il giudice, che non può
rifare le scelte discrezionali dell’Amministrazione,
controlla dall’esterno la discrezionalità ossia,
verifica che l’iter seguito sia logico, coerente,
completo, ragionevole.
A titolo esemplificativo si riportano alcune figure
sintomatiche dell’eccesso di potere: contraddittorietà,
disparità di trattamento, errore di fatto o
travisamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione,
perplessità, violazione di circolari, illogicità,
manifesta ingiustizia.