Attività amministrativa
L'Attività amministrativa è caratterizzata a livello
costituzionale da tre principi fondamentali: il principio di legalità
che si ricava implicitamente dalla Costituzione ed esprime la soggezione
dell’attività amministrativa alla legge, la quale dovrà indicare
le finalità, le procedure da seguire, l’oggetto, la forma, gli effetti
del provvedimento amministrativo; il principio di imparzialità, che non
significa neutralità o indifferenza rispetto allo scopo della propria
azione, ma potere-dovere della p.a. di non privilegiare nessun interesse e, nel
contempo, di identificare e valutare tutti gli interessi coinvolti, di modo che
la scelta costituisca il risultato coerente di una esatta e completa
rappresentazione e ponderazione di tali interessi; infine il principio del buon
andamento della p.a. che si sostanzia nel dovere di efficienza nella cura
dell’interesse pubblico nella maniera più immediata, più
conveniente e più adeguata possibile.
Il procedimento amministrativo e le sue fasi
Le manifestazioni del potere amministrativo presuppongono un percorso,
più o meno frastagliato e complesso, che può comprendere istanze,
accertamenti tecnici, ispezioni, pareri di organi tecnici etc.. La serie di
atti e di operazioni, tra loro coordinati ed integrati, e rivolta ad uno scopo,
che è quello dell’emanazione del provvedimento, è, appunto,
ciò che si definisce procedimento amministrativo.
La legge 241\1990 è una legge sul procedimento, non la legge del
procedimento, nel senso che non ne stabilisce una disciplina completa ed
esaustiva, e non è nemmeno una legge generale sull’azione amministrativa
bensì ne detta alcuni principi.
Il procedimento è caratterizzato da una serie di principi di fondo
ricavabili dalla Costituzione, dai principi generali e dalla l. 241\1990, che
sono quelli di ragionevolezza, economicità, semplicità,
celerità, efficacia, pubblicità, inquisitorio, giusto
procedimento, doverosità, immediatezza del procedimento, divieto di non
aggravamento, onere di provvedere, tutela dell’affidamento.
La legge 241\1990 si applica a tutte le Amministrazioni pubbliche, salvi gli
enti pubblici economici con riferimento alla loro attività di impresa.
Le fasi individuabili all’interno del procedimento amministrativo sono:
l’iniziativa, l’istruttoria, decisoria, integrazione dell’efficacia.
L’iniziativa
Il potere di iniziativa appartiene ad una pluralità di soggetti, tra i
quali: a1) la stessa Amministrazione titolare del potere che si esprime nel
provvedimento finale: l’ipotesi si definisce iniziativa di ufficio; a2)
l’organo titolare di potere sostitutivo nei confronti di Amministrazioni
inadempienti; b) un’altra Amministrazione (si definisce etero-iniziativa
pubblica); c) un privato, nel qual caso si tratta di iniziativa di parte.
L’iniziativa costituisce un atto di impulso che deve condurre ad un
provvedimento.
Di fronte alle istanze dei privati, v’è sempre l’obbligo di provvedere,
se l’iniziativa nasce da una situazione soggettiva protetta dalle norme. In
tutte le ipotesi in cui la legge prevede espressamente un’istanza di parte (per
essere iscritti in un albo professionale, per ottenere la licenza di pesca, per
ottenere il cambio di residenza, etc.) v’è l’obbligo di concludere il
procedimento con provvedimento espresso e, se l’Amministrazione non provvede
nei termini, è inadempiente e si forma pertanto il silenzio-rifiuto o
silenzio-inadempimento. Fanno eccezione al dovere di provvedere le ipotesi in
cui la legge prevede che il decorso del termine equivale ad accoglimento
dell’istanza (c.d. silenzio-assenso) o al suo rigetto (silenzio – rigetto).
L’istruttoria
E'volta all’acquisizione dei dati e delle conoscenze
necessarie per poter adottare il provvedimento e costituisce lo strumento
attraverso cui l’Amministrazione adempie all’obbligo generale di adeguati
accertamenti.
Non esiste una disciplina generale dell’istruttoria ed ogni procedimento ha una
sua istruttoria, nell’ambito della quale l’Amministrazione ha l’obbligo di
svolgere le indagini previste dalla legge.
Sotto il profilo dei rapporti con i privati, l’istruttoria può essere
aperta quando tutti hanno la facoltà di proporre osservazioni, oppure
può essere in contraddittorio quando la formazione del provvedimento
richieda l’intervento dei soggetti destinati ad essere investiti dal
provvedimento stesso. Infine, l’istruttoria si dice chiusa se non v’è
luogo alla partecipazione di privati al procedimento.
Partecipazione e accesso al procedimento amministrativo
La partecipazione al procedimento garantisce la completezza dello stesso e
l’individuazione delle esigenze e della realtà.
Le forme di partecipazione sono contenute nell’art 8 della l. n. 241\1990:
“L’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.” “Nella comunicazione debbono essere indicati: a)
l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c)
l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l’ufficio in cui si
può prendere visione degli atti”.
L’omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse è prevista, individuandosi questi ultimi in
coloro nei riguardi dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti ed in quelli che debbono per legge intervenirvi.
L’art. 9 della legge n. 241\1990 stabilisce che “qualunque soggetto, portatore
di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”.
L’intervento è ammesso fino all’adozione della decisione finale.
Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento hanno il diritto di prendere
visione degli atti del procedimento. L’art. 22 della legge n. 241\1990, al fine
di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, riconosce a
chiunque vi abbia interesse per la tutela di sistuzioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalità stabilite dalla legge.
Fase decisoria
Ipotesi di formazione della decisione attraverso il silenzio significativo:
costituisce la fase nella quale, sulla base del materiale acquisito nelle fasi
precedenti, l’Amministrazione elabora ed adotta il provvedimento. La formazione
della decisione può avvenire anche attraverso una finzione legislativa,
in virtù del decorso di un determinato lasso di tempo cui la legge
ricolleghi l’effetto di accoglimento o rigetto. In sintesi, il diritto positivo
offre tre vie per combattere l’inerzia della p.a.: a) l’inerzia equivale a
provvedimento di rigetto dell’istanza o comunque ad una conclusione negativa
del provvedimento (silenzio-diniego); b) l’inerzia equivale a provvedimento di
accoglimento dell’istanza (silenzio-assenso); c) l’inerzia equivale ad un
inadempimento della p.a. (silenzio-rifiuto o inadempimento): costituisce
perciò un mero fatto che rende però possibile all’interessato
adire le vie giurisdizionali.