La giustizia amministrativa
Si realizza attraverso un processo che si svolge davanti a
giudici particolari individuati dalla Costituzione, all’art. 103,
specificatamente nel Consiglio di Stato e, genericamente, in “altri organi di
giustizia amministrativa”; ai quali è attribuita la giurisdizione per la
tutela degli interessi legittimi nei confronti dell’Amministrazione pubblica.
Giurisdizioni del giudice amministrativo
Sono di tre specie:
-
Giurisdizione generale di legittimità:
è ammesso ricorso per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere contro qualsiasi
provvedimento amministrativo, il quale abbia leso
un interesse legittimo;
-
Giurisdizione speciale di merito:
a differenza di quella di legittimità, questa
giurisdizione si esercita solo sulle materie tassativamente
stabilite dalla legge e rappresenta un plus rispetto
a quella di legittimità, nel senso che il giudice
amministrativo, oltre ai normali poteri della giurisdizione
di legittimità, gode di poteri più ampi,
potendo accertare, in maniera più penetrante,
i fatti e potendo sostituirsi all’autorità
amministrativa mediante la riforma del provvedimento
impugnato;
-
Giurisdizione esclusiva: è
una giurisdizione speciale attribuita dalla legge
Tar e da altre leggi su determinate materie, per le
quali la cognizione non è limitata agli interessi
legittimi, ma si estende anche ai diritti soggettivi.
In questa giurisdizione si prescinde dall’impugnativa
di un provvedimento amministrativo, poiché
la giurisdizione si estende all’intero rapporto.
All’interno di questa giurisdizione possono essere
emesse nei confronti dell’amministrazione non solo
sentenze costitutive di annullamento, ma anche sentenze
dichiarative di fatti e situazioni giuridiche e sentenze
di condanna al pagamento di somme di denaro.
Le parti del processo amministrativo
In relazione al rapporto giuridico controverso e quindi sotto
l’aspetto sostanziale, è opportuno distinguere:
-
Dal lato attivo è parte
chi può legittimamente pretendere tutela in
quanto asserisce di essere stato leso in una situazione
giuridica tutelata (un interesse legittimo e, nella
giurisdizione esclusiva, anche un diritto soggettivo);
ancora, dal lato attivo è parte in senso sostanziale
chi può far valere nel processo in nome proprio
un interesse o un diritto altrui: si parla in tal
caso di sostituzione processuale.
Inoltre vanno menzionati i cointeressati del ricorrente
(cioè quei soggetti che subiscono anch’essi
direttamente un danno dal provvedimento impugnato
dal ricorrente), i quali possono pure essi partecipare
al processo quali parti attive, purchè presentino
anch’essi il ricorso entro il termine perentorio per
ricorrere;
-
Dal lato passivo è parte
in senso sostanziale colui al quale è imputabile
la lesione.
Il processo amministrativo configura come parte necessaria
dal lato passivo anche chi verrebbe a subire uno svantaggio
dall’accoglimento del ricorso: questi prende il nonme
di controinteressato.
Misure cautelari
Sono quelle con cui si realizza la tutela processuale
cautelare, ossia una forma di tutela strumentale, in quanto mirante non
già ad attuare definitivamente il diritto in forma giurisdizionale,
bensì ad assicurare che il decorso del tempo destinato alla risoluzione
del giudizio pregiudichi l’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
Oltre al carattere dell’interinalità le misure cautelari hanno carattere
strumentale alla sentenza che definisce il giudizio di merito.
Prima della legge n. 205\2000 il giudice amministrativo conosceva
esclusivamente la misura cautelare volta a sospendere la efficacia del
provvedimento impugnato ora, in seguito alla citata riforma il giudice
amministrativo è abilitato ad adottare tutte “le misure cautelari, che,
secondo le circostanze, appaiono più idonee ad assicurare interinalmente
gli effetti della decisione del ricorso”. Si è, in sostanza, passati
dalla tipicità della misura cautelare della sospensione, alla
atipicità delle misure cautelari adottabili nel processo amministrativo.
I presupposti per la concessione delle misure cautelari sono due:
-
Fumus boni juris: il ricorso si
deve presentare prima facie ammissibile e fondato;
-
Periculum in mora: deve sussistere
il pericolo che dalla mancata adozione di una misura
cautelare derivino pregiudizi gravi e irreparabili.
Impugnazioni
I mezzi di impugnazione del processo amministrativo sono:
l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo, ricorso in Cassazione solo
per motivi di giurisdizione.
L’appello è la sentenza del tribunale amministrativo regionale è
impugnabile innanzi al Consiglio di Stato. Il giudice di appello esercita gli
stessi poteri di cognizione e di decisione del giudice di primo grado.
Il termine per la proposizione dell’appello è di 60 giorni dalla
notifica della sentenza; in difetto di notificazione, trova applicazione il
termine c.d. lungo di un anno decorrente dalla data in cui la decisione
è stata depositata.
La revocazione è un mezzo di impugnazione che trova la propria disciplina nel
codice di procedura civile. E’ esperibile soltanto nei casi tassativamente
previsti dall’art. 395 c.p.c..
L’art. 395 c.p.c. prevede:
-
L’ipotesi della sentenza che sia
l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
-
L’ipotesi in cui la decisione
si fondi su prove riconosciute o comunque dichiarate
false dopo la sentenza, ovvero in cui il riconoscimento
o la dichiarazione di falsità, anteriore alla
sentenza, sia stato ignorato dalla parte;
-
L’ipotesi del ritrovamento, successivamente
alla sentenza, di uno o più documenti decisivi
che la parte non ha potuto produrre per causa di forza
maggiore ovvero per fatto dell’avversario;
-
L’ipotesi in cui la sentenza sia
inficiata da un errore di fatto risultante dagli atti
e documenti della causa;
-
L’ipotesi della contraddittorietà
della statuizione contenuta nella sentenza precedente
avente tra le parti autorità di giudicato;
-
L’ipotesi del dolo del giudice
accertato con sentenza passata in giudicato.
L’opposizione di terzo è un mezzo straordinario di
impugnazione che è riservato a colui che, non avendo partecipato al
processo, vede pregiudicata una propria situazione soggettiva dalla sentenza.
La opposizione non è espressamente prevista dalla legge, ma è
stata introdotta con una sentenza additiva della Corte Costituzionale (Corte
Costituzionale 17 maggio 1995, n. 177).
Ricorso in Cassazione: è ammesso solo per motivi inerenti la
giurisdizione.
L’Amministrazione ha l’obbligo di dare esecuzione alla
sentenza.
Qualora la sentenza del giudice amministrativo sia autoesecutiva, ossia non
abbia bisogno della collaborazione dell’Amministrazione per esplicare i propri
effetti, la posizione giuridica lesa vienze reintegrata per il semplice effetto
demolitorio della sentenza.
Più spesso però s’impone l’esigenza di adeguare la situazione di
fatto e di diritto al dispositivo della sentenza, mediante una ulteriore
attività dell’autorità amministrativa.
Qualora l’Amministrazione non si conformi alla sentenza, all’interessato
è offerto il rimedio del ricorso per l’ottemperanza, tendente ad
ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di
conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il giudice dell’ottemperanza, dopo aver accertato che la sentenza è
rimasta totalmente o parzialmente inadempiuta, prende le misure più
efficaci per l’esecuzione della sentenza e che possono così
esemplificarsi:
-
Misure consistenti nella intimazione
alla Amministrazione ad ottemperare entro un termine
assegnato pena la irrogazione di sanzioni;
-
Misure repressive tese ad annullare
gli atti eventualmente emanati dalla p.a. contrastanti
con il giudicato;
-
Misure volte ad nominare un commissario
ad acta per compiere gli atti necessari al fine di
eseguire il giudicato.