La partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi
Il principio della partecipazione del privato ai procedimento amministrativi
che li vedano coinvolti è uno dei principi cardine del diritto amministrativo e
dell’ordinamento.
Risulta infatti imprescindibile ai fini della formazione del provvedimento
finale la valutazione degli interessi di cui i privati sono portatori. Si
tratta di un istituto di democrazia diretta attraverso il quale il privato è
chiamato a partecipare alle scelte amministrative.
I privati, dunque, possono partecipare, presentendo apposite memorie scritte o
documenti, sia in funzione difensiva (opposizioni) della propria posizione
giuridica che in funzione collaborativi (osservazioni), fornendo
all’amministrazione elementi utili per la decisione. Il tutto con un intuibile
effetto deflattivo del contenzioso.
La partecipazione è tuttavia esclusa nei procedimenti di cui all’art.13 della
L.241/90, ed in particolare: nel caso di procedimenti diretti all’emanazione di
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.
Per questi ultimi, leggi speciali prevedono apposite forme di partecipazione (
si veda la normativa in materia di formazione dei piani urbanistici).
Limitazioni alla partecipazione possono rinvenirsi nell’ambito di procedimenti
caratterizzati da particolare celerità.
Comunicazione di avvio del procedimento
Tra gli strumenti per consentire la partecipazione, la legge prevede la
comunicazione di avvio del procedimento.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivati da particolare esigenze di
celerità del procedimento, l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
ed a quelli che per legge debbano intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro notizia del
procedimento.
L’avviso deve essere trasmesso quindi prima dell’inizio del procedimento e deve
contenere tutte le informazioni che possono essere utili al privato ai fini
della sua partecipazione. In particolare, nella comunicazione devono essere
indicati:
-
l’amministrazione competente;
-
l’oggetto del procedimento promosso;
-
l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
-
la data entro la quale è previsto che debba concludersi il procedimento nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
-
nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
-
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Le informazioni di cui ai nn.4 e 5 sono state introdotte dalla legge n.15/2005
ad ulteriore rafforzamento del principio di partecipazione. Si tratta, in
particolare, dell’indicazione della data di conclusione del procedimento e
della data di ricevimento dell’istanza, informazioni delle quali altrimenti il
privato potrebbe non venire in possesso e comunque utili per un’eventuale sua
tutela.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi sopra indicati mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
Non sempre la mancanza delle indicazioni prescritte dalla legge determina
l’illegittimità del provvedimento. Qualora, infatti, il privato possa comunque
attivarsi per venirne a conoscenza il provvedimento finale è legittimo.
La legge esclude la necessità per la P.A. di procedere alla comunicazione
dell’avvio del procedimento nel caso di provvedimenti cautelari e d’urgenza,
provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione e procedimenti tributari. In questi ultimi casi la
partecipazione è disciplinata da normative speciali.
La giurisprudenza ha poi enucleato una serie di situazioni in cui
l’amministrazione sarebbe facultizzata dall’obbligo di comunicazione. Si tratta
delle seguenti ipotesi:
-
il privato ha comunque avuto conoscenza dell’avvio del procedimento in tempo utile per consentirgli di prendere parte all’istruttoria, vi abbia poi partecipato o meno (criterio dell’equipollenza);
-
l’apporto del privato non avrebbe potuto incidere in alcun modo sul provvedimento finale, in quanto l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello adottato.
Tuttavia, in dottrina sono stati sollevati dubbi in relazione a quest’ultimo
criterio: si ritiene che anche in questi casi l’apporto del privato possa
contribuire a fornire all’amministrazione una più completa rappresentazione
degli interessi in gioco.
La comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza
Il nuovo art.10 bis della L.241/90 ha previsto l’obbligo, per le pubbliche
amministrazioni, nel caso di procedimenti ad istanza di parte di comunicare i
motivi che eventualmente ostino all’accoglimento della domanda: “il
responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda”.
Tale comunicazione consente all’istante, ove lo ritenga opportuno, al fine di
meglio chiarire la propria posizione, di presentare osservazioni scritte,
eventualmente corredate da documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione.
La legge prevede che la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dal termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente formulate
dall’istante è data poi ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Questa disposizione non si applica alle procedure concorsuali e ai procedimenti
in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali.