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DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA ECC.
Legge
7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
Preambolo
Articolo
1
1.
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2.
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Articolo
2
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
2.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento,
in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento,
il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del
comma 2, il termine è di trenta giorni.
4.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
(1)
I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi,
in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono
stati determinati con:
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
-
D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;
-
D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura
e delle foreste;
-
Det. 3 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;
-
D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale
e periferica dell'interno;
-
D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
-
D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli
affari generali e del personale del Ministero del bilancio e
della programmazione economica;
-
D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della
difesa;
-
D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio
e della programmazione economica e per i comitati interministeriali
operanti presso il ministero stesso;
-
D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione
civile;
-
D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i
tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia
amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
-
D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti
e della navigazione;
-
D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio
con l'estero;
-
D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
-
D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali
e ambientali;
-
D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
-
D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
-
D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze
ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
-
D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro
e della previdenza sociale;
-
D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari
esteri;
-
D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica
istruzione;
-
D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto
superiore di sanità;
-
Del.C.C. 6 luglio 1995, per la corte dei conti;
-
D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione
civile;
-
D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per
il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga;
-
D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia
e giustizia;
-
D.M. 8 agosto 1996, n. 690, per gli enti, i distaccamenti, i
reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché
per quelli a carattere interforze;
-
D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori
pubblici;
-
D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione
pubblica;
-
D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
-
D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il
turismo;
-
Del.Consob 2 agosto 2000, per la consob;
-
D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale
dighe;
-
D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-
Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici
dell'Agenzia del territorio;
-
D.P.C.M. 7 agosto 2002, n. 249, per il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-
Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per
il commercio estero;
-
Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura.
Articolo
3
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale.
3.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione
di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma
della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati
il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Capo
II
RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Articolo
4
1.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
(1)
I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi,
in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono
stati determinati con:
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
-
D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;
-
D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura
e delle foreste;
-
Det. 3 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;
-
D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale
e periferica dell'interno;
-
D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
-
D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli
affari generali e del personale del Ministero del bilancio e
della programmazione economica;
-
D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della
difesa;
-
D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio
e della programmazione economica e per i comitati interministeriali
operanti presso il ministero stesso;
-
D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione
civile;
-
D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i
tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia
amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
-
D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti
e della navigazione;
-
D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio
con l'estero;
-
D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
-
D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali
e ambientali;
-
D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
-
D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
-
D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze
ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
-
D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro
e della previdenza sociale;
-
D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari
esteri;
-
D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica
istruzione;
-
D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto
superiore di sanità;
-
Del.C.C. 6 luglio 1995, per la corte dei conti;
-
D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione
civile;
-
D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per
il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga;
-
D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia
e giustizia;
-
D.M. 8 agosto 1996, n. 690, per gli enti, i distaccamenti, i
reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché
per quelli a carattere interforze;
-
D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori
pubblici;
-
D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione
pubblica;
-
D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
-
D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il
turismo;
-
Del.Consob 2 agosto 2000, per la consob;
-
D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale
dighe;
-
D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-
Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici
dell'Agenzia del territorio;
-
D.P.C.M. 7 agosto 2002, n. 249, per il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-
Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per
il commercio estero;
-
Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura.
Articolo
5
1.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare
a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento
finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma
1 dell'articolo 4.
3.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo
7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Articolo
6
1.
Il responsabile del procedimento:
a)
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione di provvedimento;
b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali;
c)
propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze
di servizi di cui all'articolo 14;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Capo
III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo
7
1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare
un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta
a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni
di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Articolo
8
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b)
l'oggetto del procedimento promosso;
c)
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione
è prevista.
Articolo
9
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Articolo
10
1.
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a)
di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b)
di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del
procedimento.
Articolo
11
1.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis.
Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma
1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario
di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario
del provvedimento ed eventuali controinteressati (1).
2.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto,
i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti
in quanto compatibili.
3.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5.
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, d.l. 12 maggio 1995, n.
163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273.
Articolo
12
1.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
Articolo
13
1.
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione.
2.
Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li
regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni
(1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 22, l. 13 febbraio 2001, n.
45.
Capo
IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo
14
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di
servizi.
2.
La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso,
la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo
7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4.
Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento
finale (1).
5.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione
di impatto ambientale (VIA) (2).
(1)
Vedi, anche, l'art. 2, o.p.cons. 12 marzo 2003, n. 3268.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 24 novembre 2000, n.
340.
Articolo
14/bis
1.
La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere,
alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale
caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2.
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti
dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
gli atti di consenso.
3.
Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione
non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase,
che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta
autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa
zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora
tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza
di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
5.
Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni
in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca
la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi
alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso
o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice
convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 5, l. 15 maggio 1997,
n. 127 e così sostituito dall'art. 10, l. 24 novembre 2000,
n. 340.
Articolo
14/ter
1.
La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2.
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione
procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni
successivi alla prima.
3.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza
o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente
tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4.
Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede
di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza
dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine
di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri
trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
5.
Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute pubblica.
6.
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione
su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente,
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato
dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8.
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti
o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti
in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame
del provvedimento.
9.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta
conferenza.
10.
Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato,
a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta
VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso
di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 6, l. 15 maggio 1997,
n. 127 e così sostituito dall'art. 11, l. 24 novembre 2000,
n. 340.
Articolo
14/quater
1.
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità,
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse
che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell'assenso.
2.
Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo
14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione
del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è
immediatamente esecutiva.
3.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente
o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai
competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali,
nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente
della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco,
valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare
tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni (1).
4.
Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni
di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono
adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di
invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza
diritto di voto.
5.
Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma
2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303 (2).
(1)
Vedi, anche, le linee guida di cui al comunicato 2 gennaio 2003.
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, l. 15 maggio 1997,
n. 127 e così sostituito dall'art. 12, l. 24 novembre 2000,
n. 340.
Articolo
15
1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune.
2.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Articolo
16
1.
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora
siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro
il quale il parere sarà reso (1).
2.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (1).
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute
dei cittadini (1).
4.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate (2).
5.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, l. 15 maggio 1997,
n. 127.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, l. 15 maggio 1997,
n. 127. Vedi, anche, l'art. 2, o.p.cons. 12 marzo 2003, n. 3268.
Articolo
17
1.
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente
acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e
tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei
termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche
ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici
che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3.
Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Articolo
18
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia
di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da
parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
2.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono
attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile
del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti
stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Articolo
19
1.
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n.
1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni
tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso
si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da
parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento
di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione
competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia,
verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine,
il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (1)
(2).
(1)
Vedi, anche, d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300; d.p.r. 9 maggio
1994, n. 407; d.p.r. 9 maggio 1994, n. 411.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24 dicembre 1993, n.
537.
Articolo
20
1.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di consenso
comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie
di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento,
dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone
le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente
può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo
che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere
delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere
reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,
il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente
articolo (1).
(1)
Vedi, anche, d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300; d.p.r. 9 maggio
1994, n. 407; d.p.r. 9 maggio 1994, n. 411.
Articolo
21
1.
Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci
o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli
medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa
vigente.
Capo
V
ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo
22
1.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo
le modalità stabilite dalla presente legge.
2.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al
comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo
27.
Articolo
23
1.
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali,
degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto
di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza
si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto
previsto dall'articolo 24 (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 3 agosto 1999, n. 265.
Articolo
24
1.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni
nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall'ordinamento (1).
2.
Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi
a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso
e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione
alla esigenza di salvaguardare:
a)
la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b)
la politica monetaria e valutaria;
c)
l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d)
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo
peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i loro interessi giuridici.
3.
Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari
per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti
informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto
delle esigenze di cui al medesimo comma 2 (2).
4.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con
uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi,
le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti
nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze
di cui al comma 2 (3).
5.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1º
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre
1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni
altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6.
I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire
l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di
essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori
nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo
13, salvo diverse disposizioni di legge.
(1)
Comma così modificato dall'art. 22, l. 13 febbraio 2001, n.
45.
(2)
Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal
comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(3)
Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai
sensi del presente comma, sono state stabilite con:
-
D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e
gli organi periferici dipendenti;
-
D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari
esteri e gli uffici all'estero;
-
D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali
ed ambientali;
-
D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
-
D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato,
il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana,
i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale
di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
-
D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;
-
D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e
gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
-
D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica
istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni
scolastiche e gli enti vigilati;
-
D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia
e gli organi periferici;
-
D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;
-
D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni;
-
D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio
con l'estero;
-
D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze
e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di
Finanza;
-
D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;
-
D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;
-
D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche
agricole e forestali;
-
D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del
Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza
(CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare
(SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE);
-
D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;
-
D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali;
-
D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il
turismo;
-
deliberazione 31 agosto 2000 per l'autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici;
-
D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
-
Del.Autorità garanzie com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS per
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
-
D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;
-
Del. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni;
-
Del. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione (AIPA);
-
Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura;
-
Provv. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.
Articolo
25
1.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo
di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.
2.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento
o che lo detiene stabilmente.
3.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento
ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente
può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello
stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata
la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo
il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto.
Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso
si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma
5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico (1).
5.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel
termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini.
6.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 15, l. 24 novembre 2000, n.
340
Articolo
26
1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984,
n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone
in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale
si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data
la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed
a rendere effettivo il diritto di accesso.
3.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma
1 s'intende realizzata.
Articolo
27
1.
È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta
da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati
dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione
dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori
di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti
dello Stato e degli altri enti pubblici.
3.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato
delle Camere nel corso del triennio.
4.
Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5.
La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con
il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti
da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di
Stato.
7.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo.
Articolo
28
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 15, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo
29
1.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle
disposizioni in essa contenute, che costituiscono princìpi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in materia.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Articolo
30
1.
In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità
di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Articolo
31
1.
Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di
cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 24.